Accesso civico generalizzato: chiarimenti dal Governo

Redazione 03/09/19
Scarica PDF Stampa

è stato pubblicato una circolare che chiarisce alcuni dubbi dell’accesso civico generalizzato, tra cui: i limiti allo stesso, le regole sull’eventuale istanza di riesame dopo un primo rigetto, la questione dei controinteressati all’accesso.

Leggi anche:”Pubblica Amministrazione e trasparenza”

Le importanti questioni per l’accesso civico

Il Governo è tornato a rivedere le modalità di attuazione dell’accesso civico generalizzato, tenendo conto dei innumerevoli interventi dell’ANAC e della giurisprudenza amministrativa.

Nello specifico, gli interventi riguardano: i criteri applicativi di carattere generale; regime dei costi; notifica ai controinteressati; partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame; termine per proporre l’istanza di riesame; strumenti tecnologici di supporto.

I limiti all’accesso civico

La Circolare ribadisce che, come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017 (§ 2.1), con il d.lgs. n. 97 del 2016 l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto.

Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato, come prevede invece l’art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.

Sul punto si ritiene che “un generale riferimento a regolamenti che prevedano categorie di documenti sottratte all’accesso – considerando che le categorie di documenti ivi indicate devono essere interpretate in senso restrittivo – potrebbe non essere sufficiente a respingere un’istanza di accesso generalizzato.

In ogni caso, le disposizioni regolamentari esistenti – incluse quelle adottate ai sensi dell’art. 24, comma 2, della l. n. 241 del 1990 – possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico generalizzato, compresa l’esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli interessi indicati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 che potrebbe derivare dall’ostensione del dato o del documento richiesto”.

La responsabilità dirigenziale

Pertanto, l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di accesso, nonché il rifiuto, il differimento, o la limitazione all’accesso civico generalizzato, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, sono considerati elementi di responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

I controinteressati dell’accesso civico

In forza dell’art. 5, comma 5, del decreto trasparenza: “Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione“.

Sono qualificati, quali controinteressati, coloro che possono subire dall’accesso civico un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall’art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza, come la protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

Le pubbliche amministrazioni sono, comunque, tenute a rispettare le forme indicate dal decreto trasparenza anche qualora il numero di controinteressati sia elevato.

A tal fine, in caso di coinvolgimento di un elevato numero di soggetti potenzialmente identificabili come controinteressati, le amministrazioni possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti interessati laddove fornita per le comunicazioni con la pubblica amministrazione come proprio domicilio speciale.

Solo qualora non sia stato possibile procedere alla notifica, perché il numero di controinteressati è così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiudizio al buon andamento, l’amministrazione può consentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti.

Volume consigliato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento