Accertamento nullo se intestato a societa’ estinta

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La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne causa l’estinzione, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa.

Al riguardo, è stato sancito che:

  • in virtù della riforma del diritto societario, i creditori insoddisfatti, ivi com­preso, quindi, l’ufficio, possono agire solo nei confronti dei soci o dei liqui­datori, con la precisazione che questi ultimi risponderanno solo se ne risulti acclarata la loro responsabilità (C.T. Prov. Lucca 20.4.2007 n. 176);

  • è nullo l’accertamento intestato ad una società cancellata dal Registro delle imprese, in quanto soggetto non più esistente (CTR Milano n. 51/19/2013; CTR Milano 5.03.2012 n. 27; CTR Firenze 19.01.2012 n. 3; CTR Milano 15.06.2011 n. 79; C.T. Reg. Torino 1.2.2010 n. 5, C.T. Prov. Treviso 27.9.2010 n. 72 e Cass. 3.12.2011 n. 22863, con riferimento ad una cartella di pagamento);

  • è nulla la cartella di pagamento formata in base ad un ruolo intestato alla società che, antecedentemente all’iscrizione a ruolo stessa, risultava cancel­lata dal Registro delle imprese (C.T. Prov. Torino 15.1.2010 n. 19).

Di conseguenza, dal momento della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, la Società ricorrente è da ritenersi società estinta, non è più soggetto di diritto ed è priva di legittimazione sostanziale e processuale.

Infatti, la cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, del codice civile, come modificato dalla riforma del diritto societario, comporta l’estinzione della società, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.

Questo il ripensamento in materia culminato nelle tre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062) laddove la dottrina e la giurisprudenza, giungendo a posizione diametralmente opposte, si sono a lungo confrontate in ordine alla possibilità che una società, una volta compiuta la liquidazione ed eseguita la sua cancellazione dal Registro delle imprese, potesse essere ritenuta ancora esistente in base a passività o attività non considerate dai liquidatori nella fase di liquidazione ed emerse successivamente alla sua formale cancellazione.

La Suprema Corte di Cassazione è, infatti, intervenuta a risolvere un contrasto giurisprudenziale riguardante le conseguenze giuridiche della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese in particolare a seguito delle modifiche apportate all’articolo 2495 del codice civile da parte del D. Lgs. n. 6/2003.

Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. appena citato, l’iscrizione e la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese aveva efficacia di pubblicità legale delle vicende rilevanti riguardanti le società.

L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in applicazione dell’articolo 2495 del codice civile nella formulazione ante riforma si può sintetizzare nell’assunto che non fosse la semplice formalità della cancellazione ad estinguere una società, ma che, invece, essa sopravvivesse fino a quando i rapporti giuridici ad essa facenti capo non avessero trovato soluzione. E di conseguenza la stessa manteneva la propria capacità giuridica, processuale e sostanziale, nonostante l’avvenuta iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese, fino alla reale cessazione di ogni attività imprenditoriale.

La Corte di Cassazione, prendendo in considerazione le innovazioni della riforma del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, stabilisce che: “ l’art. 2495, comma 2, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma…”.

Si evince facilmente che la conclusione giurisprudenziale cui è giunta la Suprema Corte risulta legata all’espressione con cui l’articolo 2495, comma 2, del codice civile stabilisce che: ”Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione…..”, norma questa che consente di affermare che la cancellazione determina l’estinzione della persona giuridica con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle Imprese.

La Suprema Corte considera operativa la cancellazione di una società anche in presenza di debiti.

Ciò in quanto l’interpretazione analogica consente di ricavare dalla disciplina sullo scioglimento e liquidazione delle società di capitali la previsione normativa di cui all’articolo 2495, comma 1, del codice civile secondo il quale: “Approvato il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese”.

In altri termini, le società si estinguono con la cancellazione dal Registro delle Imprese e la cancellazione comporta la loro irreversibile estinzione prescindendo dai rapporti giuridici pendenti.

Ne consegue che in quelle occasioni, il giudice di legittimità è giunto ad affermare il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente a prescindere dall’esistenza di creditori insoddisfatti o di rapporti giuridici ancora da definire.

Con la recente sentenza, sempre a Sezioni Unite del 12 marzo 2013 n. 6071, lo stesso giudice di legittimità ha definito il rapporto che si instaura tra società estinta e soci nonché il destino delle eventuali sopravvenienze attive, il trattamento dei residui passivi e la disciplina dei rapporti processuali precisando che i soci subentrano nei rapporti debitori e creditori della società, ma sono loro (e soltanto loro) «la giusta parte» a cui notificare gli atti.

Lecce, 16 dicembre 2013

Avv. Maurizio Villani

Avv. Iolanda Pansardi

Avv. Villani Maurizio

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