A proposito di errore scusabile (Cons. di Giust. Amm. N.1288)

Lazzini Sonia 25/11/11
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La dimostrazione dell’errore scusabile “annulla” la colpa della pa

Vi è errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro norma-tivo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto

Come è noto, secondo il consolidato e condivisibile orienta-mento giurisprudenziale, effettivamente ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, non è sufficiente il solo annulla-mento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia confi-gurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo quindi verificarsi se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi. (ad es. V sez. n. 1038 del 2010).

In tal senso, anche sulla scorta della giurisprudenza comunita-ria, è stato precisato che in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati il giudice può af-fermare la responsabilità quando la violazione risulti grave e commes-sa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia del-l’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e negarla, invece, quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro norma-tivo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Operativamente, è stato anche rilevato che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministra-tivo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’ille-gittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare appunto che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti.

Sentenza collegata

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