Nel rispetto del principio del favor partecipationis, la Stazione appaltante doveva azzerare la gara e riscrivere la lex specialis
A fronte di una controversa (rispetto all’intendimento della p.a.) formulazione del bando, confermata nella specie dalla pluralità di soggetti incorsi nel medesimo reputato errore e, soprattutto, dal fatto che nessun’impresa ha potuto rispettarne in toto le previsioni (sempre quantomeno nel senso inteso dall’amministrazione) tanto che la stessa aggiudicataria ha violato la lex specialis, avrebbe dovuto assumere rilievo preminente il principio del favor partecipationis, secondo un consolidato e condiviso orientamento
Dall’analisi della legge di gara emerge all’evidenza come fosse richiesto l’inserimento del crono programma nella busta contenente l’offerta tecnica; in proposito, se da un lato nessuna limitazione veniva indicata rispetto a tale obbligo (dettato oltretutto a pena di esclusione) dalla lex specialis che, anzi, richiedeva al riguardo anche l’indicazione dei tempi di lavorazione, dall’altro lato l’indicazione del tempo di esecuzione costituisce un elemento connaturale dello stesso crono programma, come emerge dalla stessa definizione normativa (art. 40 dPR recante attuazione al codice dei contratti pubblici) a mente della quale lo stesso deve contenere l’indicazione dei tempi di lavorazione
Diversamente, in violazione della lex specialis rettamente intesa alla luce del predetto principio, la stazione appaltante ha escluso la totalità dei concorrenti tranne l’unico che, in termini di stretta interpretazione, non ha rispettato la legge di gara, con ciò peraltro precludendosi altresì la pluralità di offerte.
Peraltro, a fronte di un bando formalmente non corrispondente all’obiettivo sostanziale perseguito la prima strada percorribile era quella, una volta avviata la gara, del rispetto del predetto principio, fatta salva la sussistenza dei presupposti per l’azzeramento della gara e la riscrittura della lex specialis.
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