L’amministrazione di sostegno, disciplina e orientamenti giurisprudenziali

Redazione 30/10/17
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La scelta dell’amministratore di sostegno

Rispetto alla scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare deve tener conto della volontà espressa dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti entro il quarto grado e del beneficiario stesso.

L’amministratore di sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, se questi prevede una propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata e autenticata.

Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici (cioè degli enti locali e delle ASL) o privati (cioè di fondazio- ni e associazioni) che hanno in cura il beneficiario.

Solo i legali rappresentanti (cioè i presidenti) di fondazioni o associazioni private (anche associazioni di volontariato prive di personalità giuridica) possono essere designati amministratori. Questi hanno a loro volta la possi- bilità di delegare ad altra persona tale compito.

L’amministratore di sostegno non riceve alcuno stipendio o retribuzione e resta in carica 10 anni.

Se l’amministratore è un parente, il coniuge o la persona stabilmente con- vivente non ci sono limiti temporali.

Il giuramento e l’inventario

La norma non prescrive quali siano i requisiti richiesti per svolgere la funzione di amministratore; tuttavia, stante l’applicabilità dell’art. 350 c.c. anche all’istituto dell’amministrazione di sostegno, deve escludersi che l’amministratore possa essere un soggetto legalmente incapace.

In effetti, l’art. 411, comma 1 c.c. ritiene applicabile all’amministrazione di sostegno, in quanto con essa compatibile, l’art. 350 c.c. relativo all’incapacità di ricoprire l’ufficio tutelare.

Parte della dottrina rileva che il ricorso all’espediente normativo di rinviare alle norme in tema di interdizione “in quanto compatibili” rappresenti una soluzione frettolosa, stante il richiamo a diverse norme forse non tutte adeguate al nuovo istituto.

Non potranno svolgere la funzione di amministratore di sostegno coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio (art. 350, 1, c.c.), vale a dire il minore d’età, l’interdetto, l’interdicendo al quale sia stato nominato, ai sensi dell’art. 419, comma 3 c.c., un tutore provvisorio, il minore emancipato, l’inabilitato, l’inabilitando al quale sia stato nominato, ai sensi dell’art. 419, comma 3 c.c., un curatore provvisorio, né gli amministrati di sostegno e coloro contro i quali sia stata aperta una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale diversa da quella fallimentare, quindi tutti soggetti che non godono della libera disponibilità del patrimonio.

Sono da escludersi anche i soggetti che versino o possano versare in uno stato di conflitto con il beneficiario.

Gli orientamenti giurisprudenziali in materia

Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2985

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che di- spongono l’amministrazione e che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.), dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimila- bili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.

Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23169

La previsione contenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014, integrativa delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 155 del 2012, trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili e penali pendenti alla data del 13 settembre 2013 ed anche alle cause di volontaria giurisdizione. Ne consegue che la modificazione dell’assetto territoriale dei diversi circondari non ha effetto sulla competenza territoriale relativa ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno aperti e per i quali, a tale data, non è ancora intervenuto il provvedimento di chiusura, che va determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti.

Il provvedimento di trasmissione ad un altro tribunale della procedura di amministrazione di sostegno pendente equivale ad una dichiarazione di incompetenza, cosicché sussiste il potere del tribunale che ha ricevuto gli atti del procedimento di sollevare il regolamento di competenza d’ufficio. (Regola competenza)

Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2015, n. 7974

Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 357 c.c., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”. Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale.

 

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