Il rapporto di consumo: modalità di conclusione e diritto di recesso

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Con l’entrata in vigore del Codice del Consumo, D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, il legislatore ha provveduto al riordino ed alla semplificazione della normativa afferente ai diritti del consumatore, avendo cura di assicurare il necessario coordinamento con la normativa comunitaria. Il perno attorno al quale ruotano gli strumenti di tutela è la distinzione concettuale tra consumatore e professionista. Infatti, la disciplina consumeristica si applica soltanto ai contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, mentre i contratti conclusi tra due consumatori così come quelli conclusi tra due professionisti restano sottoposti alla normativa generale contenuta nel codice civile in materia di vendita, appalto, somministrazione ecc.

L’art. 3 del codice del Consumo stabilisce che “il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ed il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.”

Si tratta quindi di una definizione ancorata allo scopo perseguito dai soggetti. Partendo dall’assunto che tra il professionista ed il consumatore esista una squilibrio di forze e considerando l’eventuale posizione di svantaggio nella quale viene a trovarsi generalmente il consumatore il Codice del consumo dispone all’art. 33 che “ nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.”

 

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Va però rilevato che il professionista ha un’ulteriore strumento a tutela dei propri interessi. L’art. 34, comma III, stabilisce infatti che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”. Vi sono tuttavia delle categorie di clausole che la legge considera nulle in ogni caso. Si tratta delle clausole elencate nell’art. 36, comma II, e che sortiscono l’effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Con riferimento alla disciplina codicistica dettata per i contratti di vendita, appalto, somministrazione ecc., è intervenuto il D.Lgs 2.2.2002, n. 24 che ha introdotto gli artt. 1519 bis e ss. del c.c., il cui contenuto è stato poi trasfuso, con qualche adattamento, nel Codice del consumo.

In particolare vengono definiti beni di consumo tutti i beni mobili, anche da assemblare, ad esclusione di beni oggetto di vendita forzata o venduti da autorità giudiziarie, acqua e gas ed energia elettrica. In particolare, in caso di vendita di beni di consumo, il venditore ha l’obbligo di consegnare la consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino senza spese, della conformità del bene, oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto secondo le regole dettate dall’art.130. Il consumatore decade dai diritti previsti dalle norme in esame se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta. Il venditore finale, ha invece, diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore cui sia imputabile il difetto di conformità.

Infine il D.Lgs. 21.2014 ha modificato il codice del Consumo, dando attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In particolare ha modificato gli artt. 45-67, dedicati ai contratti a distanza e ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e particolarmente rilevante è la nuova disciplina di recesso. Come sappiamo, Il recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti della transazione commerciale, di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutti gli impegni assunti con esso, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte. Tale diritto, però, assume connotazioni diverse nella disciplina del Codice Civile e nel Codice del Consumo, all’interno del quale costituisce uno degli strumenti più forti di tutela per il consumatore. Negli artt. 49 ss. Del Codice del Consumo è previsto un periodo di recesso di 14 giorni per recedere da un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, senza necessità di fornire alcuna giustificazione e senza dover sostenere alcun costo diverso da quelli di restituzione. I 14 giorni per il recesso decorrono dalla conclusione del contratto per i contratti di servizio, dal momento in cui il consumatore acquisisce il possesso dei beni per i contratti di vendita e dal giorno della conclusione del contratto per i contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica. Nel caso in cui il professionista non fornisca correttamente le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dopo 12 mesi. La tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alla violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice, estende i poteri all’Autorità della concorrenza e del mercato anche per l’accertamento delle violazioni degli obblighi informativi preliminari, comprese quelle sul diritto di recesso, fatta salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente le controversie tra consumatore e impresa presso gli appositi organi della Camere di Commercio.

Avv. Fornaro Pasquale

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