Affidamento: nessuna rilevanza o utilità giuridica al principio della Maternal Preference

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Allorchè sussista un conflitto genitoriale, nella scelta del genitore affidatario prevale l’interesse superiore del minore. Nessuna rilevanza o utilità giuridica al principio della Maternal Preference 

(Tribunale di Milano – Sezione IX Civile – decreto del 19.10.2016)

 

Il Tribunale di Milano, con decreto del 19.10.2016 (Pres. Amato, est. Buffone), con estrema chiarezza, abbandona il criterio della c.d. M.P.(Maternal Preference), affermando la preminenza del principio della piena “bigenitorialità” ed escludendo che il solo “genere” possa essere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale. Criterio consacrato non solo dalla normativa nazionale, ma anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, entrambe ben incentrate sul criterio della parità genitoriale e neutralità del genitore affidatario (general neutral child custody laws) potendo, dunque, essere sia il padre, che la madre, in base al preminente interesse del minore (V. l. 54/2006, l. 219/12 e dlgs 154/13), il genitore di prevalente collocamento, con particolare riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal medesimo (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619). Principio di precauzione che, in presenza di dubbi circa l’idoneità di un cambiamento a preservare l’interesse del minore, rende come preferibile soluzione quella di mantenere lo stato dei fatti, sconsigliando un eventuale repentino mutamento domestico, funzionale ad un distacco dal genitore con cui sia pregressa una stabile convivenza (Corte di Appello Catania, sez. I, sentenza del 04 giugno 2010 n. 13619).

Pertanto, il giudice chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve fondare il proprio convincimento sulla necessità di dover garantire un idoneo ambiente domestico, evidenziando che l’eventuale cambio di collocamento possa avvenire solo con modalità e tempi che preservano  il prevalente e superiore interesse del minore. Parametro che ha indotto il Tribunale di Milano a rigettare la domanda principale della madre di modificare il collocamento della figlia, dimorante, in modo prevalente, presso il padre, invocando il rientro della minore, solo secondo il principio della preferenza della madre, quale soggetto più idoneo ad avere l’affidamento della figlia o esserne collocataria.

Zecca Maria Grazia

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