Le spese del giudizio nel procedimento di ingiunzione

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Anche in materia di procedimento di ingiunzione le spese processuali saranno poste a carico della parte
individuata in base ai generali principi del processo civile. Le norme da applicare saranno dunque quelle 
presenti nel capo IV del titolo III del libro I del nostro codice di procedura. 
È bene precisare anzitutto che la fase iniziale e la fase di opposizione sono considerate come facenti parte 
di un unico processo e dunque ai fini dell’imposizione delle spese si tiene conto delle modalità di 
svolgimento di entrambe le fasi e dell’esito del giudizio di opposizione. 
La regola da tener primariamente in considerazione è ovviamente quella della soccombenza, per cui viene 
condannata al pagamento delle spese processuali a favore di controparte la parte che risulta essere 
perdente nel processo. 
Dunque in caso di soccombenza dell’opponente nell’insieme delle spese nel caso di specie vengono 
generalmente ricomprese non solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione in sé e per sé, ma verrà 
compresa anche la ripetizione delle spese sostenute dal creditore nella fase monitoria vera e propria. Vi è 
un caso in cui questo non avviene e viene esclusa la ripetitibilità di tali spese. 
Si tratta delle ipotesi in cui, nonostante venga riconosciuto il credito in fase monitoria, anche se in misura 
inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, venga disposta la revoca del decreto ingiuntivo in 
quanto emesso incorrettamente. 
In tali casi nonostante la revoca del decreto, non può aversi soluzione diversa da quella dell’accollo delle 
spese processuali al soggetto opponente in quanto parte soccombente del giudizio di opposizione. 
Nonostante ciò è però escluso che questo possa esser onorato anche delle spese sostenute nella fase 
prettamente monitoria le quali appunto non saranno ripetibili.
Laddove la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono poste a carico 
dell’opposto. 
Nel caso di mero accoglimento parziale, senza revoca del decreto, le spese sono poste a carico 
dell’opponente in quanto considerato soccombente. 
Qualora durante il giudizio di opposizione venga effettuato il pagamento della somma risultante dal 
decreto ingiuntivo effettuato, non comportando ciò la revoca del decreto opposto, devono essere poste a 
carico dell’ingiunto le spese con esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio 
della soccombenza virtuale. 
Anche in sede di giudizio monitorio può esser disposta la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 
c.p.c. Tale norma in precedenza prevedeva la possibilità che si procedesse a compensazione delle spese in 
presenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, dunque veniva data al Giudice la possibilità di valutare in 
ordine ad una eventuale compensazione. 
Attualmente è possibile la compensazione solo ove “vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta 
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il 
Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. 
Potrebbe dunque ipotizzarsi una compensazione nelle ipotesi in cui vi sia stato rigetto nel merito 
dell’opposizione, ma contestualmente dichiarazione di invalidità del decreto per mancata sottoscrizione da 
parte del Giudice. 
Nel caso in cui il processo si sia estinto per via della conciliazione intervenuta tra le parti le spese si 
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiamo disposto diversamente nel processo verbale di 
conciliazione.

Anche in materia di procedimento di ingiunzione le spese processuali saranno poste a carico della parte
individuata in base ai generali principi del processo civile. Le norme da applicare saranno dunque quelle 
presenti nel capo IV del titolo III del libro I del nostro codice di procedura. 
È bene precisare anzitutto che la fase iniziale e la fase di opposizione sono considerate come facenti parte 
di un unico processo e dunque ai fini dell’imposizione delle spese si tiene conto delle modalità di 
svolgimento di entrambe le fasi e dell’esito del giudizio di opposizione. 
La regola da tener primariamente in considerazione è ovviamente quella della soccombenza, per cui viene 
condannata al pagamento delle spese processuali a favore di controparte la parte che risulta essere 
perdente nel processo. 
Dunque in caso di soccombenza dell’opponente nell’insieme delle spese nel caso di specie vengono 
generalmente ricomprese non solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione in sé e per sé, ma verrà 
compresa anche la ripetizione delle spese sostenute dal creditore nella fase monitoria vera e propria. Vi è 
un caso in cui questo non avviene e viene esclusa la ripetitibilità di tali spese. 
Si tratta delle ipotesi in cui, nonostante venga riconosciuto il credito in fase monitoria, anche se in misura 
inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, venga disposta la revoca del decreto ingiuntivo in 
quanto emesso incorrettamente. 
In tali casi nonostante la revoca del decreto, non può aversi soluzione diversa da quella dell’accollo delle 
spese processuali al soggetto opponente in quanto parte soccombente del giudizio di opposizione. 
Nonostante ciò è però escluso che questo possa esser onorato anche delle spese sostenute nella fase 
prettamente monitoria le quali appunto non saranno ripetibili.
Laddove la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono poste a carico 
dell’opposto. 
Nel caso di mero accoglimento parziale, senza revoca del decreto, le spese sono poste a carico 
dell’opponente in quanto considerato soccombente. 
Qualora durante il giudizio di opposizione venga effettuato il pagamento della somma risultante dal 
decreto ingiuntivo effettuato, non comportando ciò la revoca del decreto opposto, devono essere poste a 
carico dell’ingiunto le spese con esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio 
della soccombenza virtuale. 
Anche in sede di giudizio monitorio può esser disposta la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 
c.p.c. Tale norma in precedenza prevedeva la possibilità che si procedesse a compensazione delle spese in 
presenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, dunque veniva data al Giudice la possibilità di valutare in 
ordine ad una eventuale compensazione. 
Attualmente è possibile la compensazione solo ove “vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta 
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il 
Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. 
Potrebbe dunque ipotizzarsi una compensazione nelle ipotesi in cui vi sia stato rigetto nel merito 
dell’opposizione, ma contestualmente dichiarazione di invalidità del decreto per mancata sottoscrizione da 
parte del Giudice. 
Nel caso in cui il processo si sia estinto per via della conciliazione intervenuta tra le parti le spese si 
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiamo disposto diversamente nel processo verbale di 
conciliazione.

Santi Di Paola Nunzio

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