Gli elenchi degli assistiti di medicina generale, il loro mancato aggiornamento e l’indebito pagamento dei compensi.

Scarica PDF Stampa

Negli ultimi mesi si è riproposto il tema delle irregolarità nella gestione relativa agli elenchi degli assistititi di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario regionale. 

Nello specifico il mancato aggiornamento di detti elenchi attiene gli assistiti trasferiti, deceduti, revocati o in servizio militare con l’effetto di un indebito pagamento dei compensi previsti dai contratti collettivi di categoria ai sanitari che li avevano in carico ledendo in tal modo l’integrità del bilancio pubblico peraltro nel  settore della spesa sanitaria.

Con il presente lavoro si cerca di fornire un percorso utile agli operatori per individuare le fattispecie, con le connesse responsabilità, che intervengono nell’ambito della gestione degli elenchi assistiti.

Dunque, un primo aspetto da affrontare attiene alla responsabilità.

Sul punto la giurisprudenza contabile ha individuato una responsabilità amministrativa per omessa vigilanza sull’aggiornamento degli elenchi assistiti.

Nello specifico, sussiste responsabilità amministrativa per non avere vigilato sugli adempimenti connessi alla tenuta degli elenchi degli assistiti, consistenti nella mancata utilizzazione dei dati forniti dai competenti Uffici comunali di anagrafe e stato civile (decessi, trasferimenti, doppie erogazioni, etc.), consentendo in tal modo l’indebita erogazione di compensi non dovuti a favore dei medici di base

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Il DM 1° febbraio 1996, infatti, richiamando le disposizioni dell’art. 19, L. n 833/1978 e dell’ art. 12, comma II, Dpr n. 618/1980,ha riconosciuto una forma di assistenza limitata ai cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, aventi lo status di emigrato (ovvero coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) certificato dall’autorità consolare competente e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, per motivi diversi dal lavoro o dallo studio.

Si tratta del diritto ad usufruire a titolo gratuito dell’assistenza sanitaria ospedaliera urgente (ricovero o ambulatoriale) per un massimo di 90 giorni nell’anno solare qualora non siano in possesso di copertura assicurativa pubblica o privata.

Questi, pertanto, recandosi al Distretto nell’ambito in cui è stato da loro eletto il domicilio e presentando la documentazione attestante il loro status ovvero sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, la mancanza di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie ( ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, cosi’ come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403) potranno ottenere una tessera sanitaria nella quale verrà indicato il periodo di permanenza e specificato il diritto alla “sola” assistenza ospedaliera urgente.

Qualora il cittadino italiano fosse, invece, sprovvisto di TEAM o, per qualsiasi ragione non fosse possibile utilizzare il certificato sostitutivo della tessera, la legge (art.34 Reg. CEE n. 574/1972) prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute in proprio in base alle tariffe dello Stato membro di temporaneo soggiorno (Italia) da parte dell’Istituzione del luogo di residenza. Laddove, invece, il cittadino  avesse diritto ad un rimborso parziale, la gratuità riguarderebbe la differenza fra la parte rimborsata dall’istituto di assicurazione e la somma fatturata dalla struttura italiana.

Diversa è, invece, l’ipotesi dei lavoratori di diritto italiano in distacco ovvero dei cittadini italiani e dei loro familiari iscritti all’AIRE e distaccati all’estero per motivi di lavoro che versano i contributi in Italia. 

Ai sensi della Legge n. 398/87 e del D.P.R. n. 618/80 ad essi verranno assicurate prestazioni sanitarie alla stessa stregua degli altri cittadini italiani: il diritto all’iscrizione al S.S.N. ed alla copertura sanitaria completa per tutti i periodi di rientro temporaneo, compresa la scelta del medico di medicina generale (prestazioni di primo livello).

Qualora la brevità del rientro risultasse incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione, si dovrà far ricorso allo strumento della cosiddetta “visita occasionale” per la quale l’assistito otterrà il rimborso dalla ASL di appartenenza dell’onere della prestazione corrisposta al proprio medico di fiducia. Per ottenere tali benefici sarà sufficiente possedere il codice fiscale e presentare l’attestato rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di residenza o al Distretto idonea documentazione atta a dimostrare l’attività di servizio all’estero ed il versamento dei contributi in Italia (o autocertificare tale condizione).

Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i religiosi che svolgono la propria missione all’estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall’Istituto centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione.

Anche in questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà fornire l’attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla Diocesi di appartenenza.

In taluni casi, poi, si applica – proprio per evitare questa discrasia nel dato informatico – il principio della titolarità del dato.

Per principio di titolarità del dato si intende la responsabilità e il diritto esclusivo, da parte di un soggetto giuridico, di mantenere aggiornato (inserire, modificare e cancellare) nel tempo un insieme di dati.

Per quanto riguarda i cittadini iscritti al SSR l’anagrafe regionale gestisce le informazioni anagrafiche di cui sono titolari le ASL, che inseriscono su di essa sia dati anagrafici (provenienti dalle anagrafi comunali afferenti il loro territorio) sia dati amministrativi inerenti il rapporto di assistenza.

Al fine di provvedere secondo quanto concordato nella convenzione tra Regioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i dati anagrafici di riferimento connessi alla Carta vengono validati attraverso un controllo effettuato con gli archivi anagrafici del MEF (limitatamente al dato residenza e per la spedizione della carta, affianco alla residenza del cittadino rilevata da parte della ASL viene mantenuto il dato della residenza indicata dal MEF). Cfr. “il Fascicolo sanitario elettronico  –  linee guida nazionali” Ministero della saluti 11.11.2010.

A tutto questo si aggiunga anche l’evoluzione normativa in atto intervenuta con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   Codice dell’amministrazione digitale.

In particolare l’ Art. 62-ter  Anagrafe nazionale degli assistiti (come Introdotto dall’ art. 1, comma 231, L. 27 dicembre 2013, n. 147 <legge di stabilità 2014>  entrato in vigore dal 1° gennaio 2014) il quale prevede che con il subentro dell’ANA in caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento.

L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza.

Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

Dunque, l’ANA sostituirà, appena a regime (previsto per il 30 giugno 2015),  tutte le anagrafi locali,  terrà sotto controllo esenzioni, spesa e gestione dei pazienti da parte dei MMG e comunicherà in tempo reale tutte le variazioni (dal cambio di medico a quello di residenza) che riguardano l’assistenza ai cittadini.  

Art. 62-ter 1.   Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 2.   L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento. 3.   L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente decreto. 4.   Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi. 5.   In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. 6.   L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Maccarini Marzio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento