Mediazione civile e commerciale: la battaglia non si placa!

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La battaglia sulla questione di legittimità o meno della c.d. mediazione civile e commerciale introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010 continua a non placarsi.

L’ultima tappa è segnata dall’incontro del 17 maggio tra il capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense, Prof. Guido Alpa.

Già il 10 Maggio u.s. il Ministro Alfano aveva convocato una riunione per approfondire le tematiche più calde dell’argomento “mediazione”.

Anche l’Avvocatura si ritrova ad essere spaccata in due : da una parte si colloca chi sostiene che vada confermata e non modificata la soluzione della obbligatorietà dell’assistenza tecnica in tutti i procedimenti di mediazione. Conseguentemente, verrebbe ad essere soppresso l’obbligo di informativa al cliente nonché la previsione dell’annullamento del mandato per l’ipotesi di sua inottemperanza. Dall’altra parte, invece, si schiera chi ritiene fermamente che l’ultimo incontro abbia solo partorito un’unica proposta che, senza modificare minimamente la legge sulla mediazione, la voglia far diventare ancora più gravosa per i cittadini. “L’ultima spiaggia” riguarderebbe la possibilità di adottare un decreto legge che introduca l’assistenza obbligatoria dell’avvocato nella conciliazione. Ancora nessuna nuova, invece, per ciò che attiene gli altri punti salienti e discussi della riforma. Mi riferisco, in particolar modo, alle materie della obbligatorietà della conciliazione, alla competenza territoriale dei mediatori, ai requisiti di imparzialità ed indipendenza di cui devono risultare in possesso, nonché al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione. Occorre ricordare che questi ultimi incontri, così come gli altri già presenti nell’agenda del Ministro Alfano, seguono l’ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011 con la quale il TAR Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale relative all’introduzione dell’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione, all’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, alla previsione che a gestire il procedimento di mediazione possano essere gli enti pubblici e privati, con omissione dell’individuazione di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico-processuale del mediatore. Altre perplessità sul testo della riforma hanno riguardato l’articolo 14 comma 3 del Decreto sulla media conciliazione sancisce che “Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore”. La norma, infatti, nulla dice nulla su quante volte si possa chiedere la sostituzione del mediatore nè se debbano essere indicate le motivazioni della richiesta e di quale natura debbano essere. La preoccupazione dei critici, pertanto, riguarda l’astratta possibilità che la parte potrebbe chiedere all’infinito la sostituzione del mediatore, magari perché non di suo gradimento, paralizzando di fatto il tentativo di mediazione e determinando l’impossibilità assoluta di giungere ad una proposta nel termine massimo di 4 mesi. Altre dure critiche muovono sull’anti-economicità del mediazione per il cittadino e sulla scarsa pubblicità che il Governo ha fatto relativamente ai costi della mediazione stessa. Si ritiene infatti, che i cittadini siano all’oscuro delle conseguenze economiche previste dalla riforma e che non siano preparati e consapevoli che la mediazione ha dei costi fissi. In particolare, le doglianze principali riguardano il fatto che i cittadini dovranno sostenere maggiori costi rispetto ad oggi, in caso di contenzioso. Non convince lo slogan pro mediazione, il quale afferma che “i processi costano di più della mediazione!”. Infatti, ciascun cittadino dovrà innanzitutto corrispondere all’Organismo di mediazione un corrispettivo proporzionato al valore della controversia. Conseguentemente, basta leggere gli importi indicati nelle tabelle predisposte dal legislatore, per rendersi conto di quanto sia oneroso il ricorso alla mediazione (ad esempio per una controversia dal valore di euro 600.000 il costo della mediazione, per ciascuna parte, è di quasi 4000 euro !). Si aggiunga che, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, le parti dovranno affrontare il processo dall’inizio, con la rappresentanza tecnica di un avvocato, con evidente duplicazione dei costi. Ed in effetti, appare quantomeno poco coerente con i tempi, disporre l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, laddove, al contrario, si è dovuto registrare il fallimento dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel rito del lavoro. Sulla scorta di tale presupposto, c’è chi ritiene che anche se la mediazione fosse stata gratuita, la situazione non sarebbe cambiata poiché si è già sperimentato il totale fallimento della obbligatorietà in materia lavoristica.

Volendo essere polemico, mi verrebbe da chiedermi se era il caso di prevedere la nuova figura del mediatore professionista, ancorando la figura professionale ai criteri di cui al citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010, quando in Italia (ricordiamocelo..) abbiamo il Giudice di Pace. A cosa “serve” il Giudice di Pace? Un indizio ce lo può dare l’enciclopedia libera di Wikipedia : “Il giudice di pace è un giudice non professionale chiamato a decidere cause minori, in ambito civile e penale.” Sempre Wikipedia ci spiega che “I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione forense nel circondario del tribunale dove ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale appartengono. La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. È previsto che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale. Dura in carica quattro anni, e tale periodo può essere rinnovato per due volte. Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale di conciliazione raggiunto dinanzi al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.”.

Era proprio così necessario prevedere Organismi di Mediazione, Elenco di Formatori, Elenco di Mediatori, o forse poteva essere rivisitata la figura professionale già esistente del Giudice di Pace?

Roma, lì 20/5/2011

 

 

Plagenza Fabrizio

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