Considerato che i criteri indicati dal bando di gara non sembravano caratterizzati da sufficiente determinatezza e precisione, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto accompagnare l’attribuzione dei punteggi riservati alla qualità tecnica delle offerte

Lazzini Sonia 03/12/09
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Da una semplice lettura delle relazioni che accompagnano le due offerte, appare evidente la sproporzione tra i punteggi assegnati, ove si tenga conto del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi contemplati nell’offerta della ditta ricorrente rispetto a quelli prefigurati nell’offerta della controinteressata
Inoltre, va considerato che l’offerta economica della controinteressata è pari a euro 249.750,00, con una previsione di utile di impresa pari allo 0,91%, per cui un aumento dei costi del servizio anche solo di poche migliaia di euro metterebbe in dubbio la percezione di qualsiasi utile di impresa. Il che, anche secondo la giurisprudenza meno rigorosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 luglio 2007, n. 3819) costituisce fattore essenziale per la valutazione dell’affidabilità e sostenibilità economica dell’offerta._ In presenza degli elementi evidenziati, l’amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto avviare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta, in contraddittorio con la società offerente che avrebbe potuto e dovuto, in quella sede, esporre le ragioni (finanziarie, tecniche o organizzative) sottese alle analisi contenute nel quadro economico inserito nell’offerta.
Ricorso per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della aggiudicazione definitiva, in favore della controinteressata, della gara per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, indetta dal Comune di Samugheo;
– dei verbali della suddetta gara, e in particolare del verbale n° 3 del 1° settembre 2008 e n° 4 del 3 settembre 2008;
– del bando e del disciplinare della suddetta gara, nonché dell’atto di rettifica del bando adottato un data 28 luglio 2008, con il quale è stato modificato il punto III.3.1 del bando di gara;
– ove sottoscritto, del contratto di appalto del suddetto servizio.
l’impresa ricorrente chiede l’annullamento della suddetta aggiudicazione, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, sulla base di un unico motivo, rubricato come “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, sviamento. Illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione della legge n. 241/90 e in particolare dell’art. 3 . Violazione del d.lgs. 163/2006. Violazione della lex specialis di gara”, articolato nelle seguenti censure:
1° Un primo profilo di eccesso di potere, sub specie di difetto di istruttoria, è individuato dalla ricorrente nel fatto che le valutazioni delle offerte tecniche delle due offerte siano state svolte dalla commissione di gara in un breve lasso di tempo, non sufficiente per un’analisi compiuta e ponderata.
2° L’attribuzione dei punteggi sarebbe inoltre affetta da totale assenza di motivazione, nonché palesemente illogica ed erronea.
3° Con riferimento ai singoli elementi presi in considerazione dal bando per l’assegnazione dei punteggi per l’offerta tecnica, la ricorrente deduce la illogicità e irrazionalità nell’attribuzione dei punti relativi alla completezza ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi, nel quale ha ottenuto 36 punti (sui 55 previsti dal bando), mentre l’offerta della controinteressata ha ricevuto 37,5 punti; con riguardo ai servizi aggiuntivi proposti, per i quali la ditta ricorrente ha ottenuto 1 punto; infine, con riferimento alla proposta di campagna di sensibilizzazione (rispetto al quale ad entrambe le offerte sono stati assegnati 9 punti, sui 15 previsti).
4° L’aggiudicazione della gara alla controinteressata sarebbe, altresì. Illegittima in quanto la stazione appaltante ha omesso di procedere alla valutazione di anomalia dell’offerta aggiudicataria. E ciò, ad avviso della ricorrente, anche se erano presenti diversi indizi che farebbero ritenere inaffidabile l’offerta della controinteressata. sotto il profilo economico, sia perché l’utile previsto (pari a euro 2.218,43) appare di per sè irrisorio, sia perché – in realtà – l’attività sarebbe svolta in perdita.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Passando all’esame del merito, il primo motivo è inammissibile per genericità, dato che non viene precisato in che sarebbe consistito il lamentato difetto di istruttoria e quali effetti abbia prodotto sulle valutazioni contestate.
3. – E’ fondato il secondo motivo nella parte in cui deduce l’assenza di ogni motivazione in ordine ai punteggi assegnati dalla commissione di gara per gli elementi tecnici delle offerte
Considerato che i criteri indicati dal bando di gara non sembravano caratterizzati da sufficiente determinatezza e precisione, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto accompagnare l’attribuzione dei punteggi riservati alla qualità tecnica delle offerte con una adeguata motivazione, facendo in tal modo emergere le ragioni giustificatrici delle scelte effettuate. Dalla lettura dei verbali di gara (e in specie di quello della seduta del 1° settembre 2008, dedicata alla valutazione delle offerte tecniche) emerge, invece, con immediata evidenza, l’assenza di qualsiasi argomento in grado di far comprendere (così ai partecipanti alla procedura come al giudice chiamato a sindacare la legittimità degli atti della gara) il ragionamento seguito dalla stazione appaltante nella assegnazione dei singoli punteggi
Il terzo motivo è fondato per la censura relativa alla manifesta illogicità nella valutazione e comparazione tra l’offerta tecnica della ditta ricorrente e quella della controinteressata. La doglianza si incentra in particolare sull’elemento costituito dai “servizi aggiuntivi”, per il quale il bando di gara riservava 5 punti. La commissione giudicatrice ha attribuito il massimo dei punti all’offerta aggiudicataria e solo 1 punto all’offerta della ricorrente. Tuttavia, da una semplice lettura delle relazioni che accompagnano le due offerte, appare evidente la sproporzione tra i punteggi assegnati, ove si tenga conto del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi contemplati nell’offerta della ditta ricorrente (cfr. pagg. da 14 a 17 della relazione tecnica descrittiva dei servizi) rispetto a quelli prefigurati nell’offerta della controinteressata (cfr. pag. 28 della corrispondente relazione tecnica).
Né, come si è visto esaminando il secondo motivo, tale manifesta illogicità e contraddittorietà di valutazioni viene chiarita e risolta attraverso l’esplicazione di una adeguata motivazione
E’ fondata, infine, anche la doglianza sull’omessa verifica della congruità dell’offerta, in presenza di sintomi della sua complessiva inaffidabilità.
L’art. 86, comma 4, del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006) prevede che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, le stazioni appaltanti procedano a valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel caso di specie gli indici che avrebbero dovuto orientare in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, si debbono rintracciare in particolar modo nell’entità dei proventi rivenienti dal riciclo della plastica, indicati nel quadro economico del costo dei servizi dell’offerta aggiudicataria
 
 
A cura di *************
 
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1617 del 5 novembre 2009, emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
N. 01617/2009 REG.SEN.
N. 01082/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2008, proposto da Ditta RICORRENTE Redento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati *************** e ************, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;
contro
il Comune di Samugheo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ariosto n. 11;
nei confronti di
Azienda CONTROINTERESSATA s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************************ in Cagliari, via Pessina n. 10;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della aggiudicazione definitiva, in favore della controinteressata, della gara per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, indetta dal Comune di Samugheo;
– dei verbali della suddetta gara, e in particolare del verbale n° 3 del 1° settembre 2008 e n° 4 del 3 settembre 2008;
– del bando e del disciplinare della suddetta gara, nonché dell’atto di rettifica del bando adottato un data 28 luglio 2008, con il quale è stato modificato il punto III.3.1 del bando di gara;
– ove sottoscritto, del contratto di appalto del suddetto servizio.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Samugheo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda CONTROINTERESSATA s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il primo referendario ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Samugheo, per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, per un periodo di tre anni (2009-2011), con un corrispettivo posto a base di gara pari a euro 250.000,00 annui, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte delle due imprese concorrenti, avvenuta nella seduta del 1 settembre 2008, la commissione giudicatrice ha assegnato 51 punti alla offerta tecnica dell’impresa ricorrente e 56,5 punti all’offerta tecnica dell’impresa Azienda CONTROINTERESSATA s.r.l. (CONTROINTERESSATA.). Nella successiva seduta di gara del 3 settembre 2008 sono state esaminate le offerte economiche delle due concorrenti, con l’attribuzione ad entrambe del punteggio massimo di 20 punti. Per cui il punteggio complessivo è risultato di 76,50 punti per la controinteressata aggiudicataria e 71 punti per la ricorrente. Nella stessa seduta del 3 settembre 2008 la commissione ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il contratto alla CONTROINTERESSATA. . Con determinazione del 6 ottobre 2008, n. 131, il responsabile del servizio tecnico del Comune di Samugheo ha aggiudicato definitivamente il contratto di appalto alla CONTROINTERESSATA. .
2. – Con ricorso, notificato il 9 dicembre 2008 e depositato il successivo 22 dicembre, l’impresa RICORRENTE ******* chiede l’annullamento della suddetta aggiudicazione, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, sulla base di un unico motivo, rubricato come “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, sviamento. Illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione della legge n. 241/90 e in particolare dell’art. 3 . Violazione del d.lgs. 163/2006. Violazione della lex specialis di gara”, articolato nelle seguenti censure:
1° Un primo profilo di eccesso di potere, sub specie di difetto di istruttoria, è individuato dalla ricorrente nel fatto che le valutazioni delle offerte tecniche delle due offerte siano state svolte dalla commissione di gara in un breve lasso di tempo, non sufficiente per un’analisi compiuta e ponderata.
2° L’attribuzione dei punteggi sarebbe inoltre affetta da totale assenza di motivazione, nonché palesemente illogica ed erronea.
3° Con riferimento ai singoli elementi presi in considerazione dal bando per l’assegnazione dei punteggi per l’offerta tecnica, la ricorrente deduce la illogicità e irrazionalità nell’attribuzione dei punti relativi alla completezza ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi, nel quale ha ottenuto 36 punti (sui 55 previsti dal bando), mentre l’offerta della controinteressata ha ricevuto 37,5 punti; con riguardo ai servizi aggiuntivi proposti, per i quali la ditta RICORRENTE ha ottenuto 1 punto; infine, con riferimento alla proposta di campagna di sensibilizzazione (rispetto al quale ad entrambe le offerte sono stati assegnati 9 punti, sui 15 previsti).
4° L’aggiudicazione della gara alla controinteressata sarebbe, altresì. Illegittima in quanto la stazione appaltante ha omesso di procedere alla valutazione di anomalia dell’offerta aggiudicataria. E ciò, ad avviso della ricorrente, anche se erano presenti diversi indizi che farebbero ritenere inaffidabile l’offerta della CONTROINTERESSATA. sotto il profilo economico, sia perché l’utile previsto (pari a euro 2.218,43) appare di per sè irrisorio, sia perché – in realtà – l’attività sarebbe svolta in perdita.
3. – Si è costituita, con memoria depositata il 15 gennaio 2009, l’amministrazione comunale intimata, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. Nel merito, conclude per l’infondatezza del ricorso.
4. – Resiste al ricorso in esame anche la società controinteressata, con memoria depositata il 12 gennaio 2009, eccependo la tardività del ricorso e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. – Con ordinanza di questa Sezione, n. 14 del 14 gennaio 2009, è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. L’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato “ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito” (ord. sez. V, 5 maggio 2009, n. 2290).
5. – All’udienza del 21 ottobre 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente deve essere rilevata la manifesta infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti, posto che le disposizioni del bando di gara contestate non possono essere considerate come immediatamente lesive della situazione giuridica della ricorrente (secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003). Per quanto concerne l’impugnazione dei verbali di gara, essendo atti endoprocedimentali, i vizi di legittimità che li colpiscono debbono essere dedotti in sede di impugnazione dell’atto finale del procedimento, ossia dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso di specie, la conoscenza di quest’ultimo provvedimento da parte della ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti, si deve datare dal 10 ottobre 2008. Pertanto, poiché il ricorso è stato notificato il 9 dicembre 2008, esso risulta proposto tempestivamente.
2. – Passando all’esame del merito, il primo motivo è inammissibile per genericità, dato che non viene precisato in che sarebbe consistito il lamentato difetto di istruttoria e quali effetti abbia prodotto sulle valutazioni contestate.
3. – E’ fondato il secondo motivo nella parte in cui deduce l’assenza di ogni motivazione in ordine ai punteggi assegnati dalla commissione di gara per gli elementi tecnici delle offerte.
Considerato che i criteri indicati dal bando di gara non sembravano caratterizzati da sufficiente determinatezza e precisione, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto accompagnare l’attribuzione dei punteggi riservati alla qualità tecnica delle offerte con una adeguata motivazione, facendo in tal modo emergere le ragioni giustificatrici delle scelte effettuate. Dalla lettura dei verbali di gara (e in specie di quello della seduta del 1° settembre 2008, dedicata alla valutazione delle offerte tecniche) emerge, invece, con immediata evidenza, l’assenza di qualsiasi argomento in grado di far comprendere (così ai partecipanti alla procedura come al giudice chiamato a sindacare la legittimità degli atti della gara) il ragionamento seguito dalla stazione appaltante nella assegnazione dei singoli punteggi.
4. – Il terzo motivo è fondato per la censura relativa alla manifesta illogicità nella valutazione e comparazione tra l’offerta tecnica della ditta ricorrente e quella della controinteressata. La doglianza si incentra in particolare sull’elemento costituito dai “servizi aggiuntivi”, per il quale il bando di gara riservava 5 punti. La commissione giudicatrice ha attribuito il massimo dei punti all’offerta aggiudicataria e solo 1 punto all’offerta della ricorrente. Tuttavia, da una semplice lettura delle relazioni che accompagnano le due offerte, appare evidente la sproporzione tra i punteggi assegnati, ove si tenga conto del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi contemplati nell’offerta della ditta RICORRENTE (cfr. pagg. da 14 a 17 della relazione tecnica descrittiva dei servizi) rispetto a quelli prefigurati nell’offerta della CONTROINTERESSATA. (cfr. pag. 28 della corrispondente relazione tecnica).
Né, come si è visto esaminando il secondo motivo, tale manifesta illogicità e contraddittorietà di valutazioni viene chiarita e risolta attraverso l’esplicazione di una adeguata motivazione.
5. – E’ fondata, infine, anche la doglianza sull’omessa verifica della congruità dell’offerta, in presenza di sintomi della sua complessiva inaffidabilità.
L’art. 86, comma 4, del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006) prevede che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, le stazioni appaltanti procedano a valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel caso di specie gli indici che avrebbero dovuto orientare in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, si debbono rintracciare in particolar modo nell’entità dei proventi rivenienti dal riciclo della plastica, indicati nel quadro economico del costo dei servizi dell’offerta aggiudicataria. Come dimostrato dalle produzioni documentali di parte ricorrente, appare revocabile in dubbio innanzitutto l’importo di euro 418 a tonnellata, previsto dall’aggiudicataria quale compenso per il conferimento della plastica posto che, sulla base dell’accordo stipulato tra ANCI, CONAI e il Consorzio Nazionale per il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), il corrispettivo massimo è fissato in euro 276,41; e la differenza, rispetto all’importo preventivato, non appare colmabile con il contributo per il trasporto del materiale al centro di selezione COREPLA.
Né possono essere prese in considerazione le fatture prodotte dalla CONTROINTERESSATA. relative ai primi mesi del servizio, sia perché la valutazione sui sintomi dell’anomalia va effettuata, per elementari ragioni di rispetto della par condicio tra i concorrenti, sulla base del contenuto delle offerte prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, sia perché l’esame di congruità e di attendibilità economica va condotto sull’intero periodo contrattuale.
Inoltre, va considerato che l’offerta economica della CONTROINTERESSATA. è pari a euro 249.750,00, con una previsione di utile di impresa pari allo 0,91%, per cui un aumento dei costi del servizio anche solo di poche migliaia di euro metterebbe in dubbio la percezione di qualsiasi utile di impresa. Il che, anche secondo la giurisprudenza meno rigorosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 luglio 2007, n. 3819) costituisce fattore essenziale per la valutazione dell’affidabilità e sostenibilità economica dell’offerta.
In presenza degli elementi evidenziati, l’amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto avviare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta, in contraddittorio con la società offerente che avrebbe potuto e dovuto, in quella sede, esporre le ragioni (finanziarie, tecniche o organizzative) sottese alle analisi contenute nel quadro economico inserito nell’offerta.
6. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto. La disciplina delle spese segue la soccombenza, e le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione del 6 ottobre 2008, n. 131, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Samugheo.
Condanna il Comune di Samugheo e la controinteressata CONTROINTERESSATA. al pagamento delle spese giudiziali a favore della società ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 a carico di ciascuna delle parti, oltre il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente
*****************, Consigliere
*************, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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