La prevenzione incendi nel testo unico sicurezza del lavoro

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ABSTRACT
Il presente contributo mette in rilievo le competenze del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 16313 del 17/4/2009, come stabilito dal D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 (c.d. TUSL) e dal successivo decreto correttivo (D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
 
 
1) PREMESSA
 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16313 del 17/4/2009 ha precisato che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ( abrogato dall’art. 304 del TUSL) e quella contemplata dall’art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008 [1] come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 [2], in quanto entrambi i decreti legislativi prevedono che, in tema di lavorazioni pericolose, sia sufficiente per l‘assoggettamento al controllo dei Vigili del Fuoco, che nell’azienda, attività o lavorazione, si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
 
2) LA PREVENZIONE INCENDI NEL D.LGS. n. 139/2006
 
Il decreto legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 [3], operando nella logica della semplificazione e delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla difesa civile.
 
La prevenzione incendi è la “ funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dell’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione” (art.13).
 
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno, che esercita le relative attività attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; essa comprende numerose attività: tra queste sono di preminente importanza la formazione e l’addestramento, indirizzate sia al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia all’esterno (art.14).
Su proposta del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’interno determina gli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.
 
 
 
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, inoltre:
         esercita la vigilanza e il controllo sui servizi di prevenzione ed estinzione incendi aziendali, al fine di assicurarne l’efficienza ed il normale funzionamento;
         cura la preparazione tecnica delle squadre antincendi aziendali.
 
Tali competenze sono state affermate in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell’adozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi- parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell’Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell’area normativa della prevenzione incendi.
Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell’Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l’altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al D.P.R. n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.
Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato sul decreto legislativo n. 139 del 2006 in esame, in cui:
a) si afferma che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad “assicurare standard uniformi di sicurezza per l’incolumità delle persone”;
b) si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che l’attrazione a livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni debbano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale.
Per quel che attiene il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il D.Lgs 139/2005 così recita:
Il certificato prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato prevenzione incendi per le attività ivi individuate” (art. 16, comma 1)
 
3) LA PREVENZIONE INCENDI NEL D.LGS n. 106/2009
 
La prevenzione incendi è “la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente” (art. 46, comma 1).
“Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (art. 46, comma 2).
“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a)      i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;
b)      le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”(art. 46, comma 3).
 
Il TUSL, in continuità e accordo con le previsioni del D.Lgs. 139/2006, dispone altresì: “Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende” (art. 46, co. 5) e ancora: “Ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (art. 46, comma 6).
 
4) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, n. 16313 del 17/4/2009.
 
Il Tribunale di Belluno condannava il legale rappresentante della Soc. XX per avere installato in un’area aziendale un impianto di distribuzione carburanti per uso privato senza avere richiesto la preventiva visita di collaudo ai Vigili del Fuoco.
Riteneva il Tribunale che l’azienda rientrasse tra quelle tenute a sottoporre a visita di collaudo l’impianto de quo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 e della tabella A allegata al decreto presidenziale 26 maggio 1959, n. 689 [4].
Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato in quanto le tabelle A e B del D.P.R. n. 689/1959 elencano tipologie di attività imprenditoriali tra cui non è compresa quella svolta dalla Soc. XX, sicchè l’apertura di un distributore di carburanti all’interno dell’azienda era un fatto non previsto dalla legge come reato.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, forniva le seguenti motivazioni:
In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e/o nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 [5].
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 il sopraindicato decreto è stato abrogato ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dall’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell’abrogazione del decreto n. 547/1955.
Sussiste quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente decreto n. 139 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato de quo rientrando l’azienda tra quelle assoggettate, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 689/1959, che include al n. 11 della tabella A “depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, oli minerali e altri prodotti idrocarburanti infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg”.
E’ quindi irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la tipologia dell’attività svolta dall’impresa il cui legale rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in relazione alla detenzione di prodotti infiammabili”
 
 
 
5)CONCLUSIONI
La prevenzione incendi, che svolge la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone, è stata incardinata nel TUSL.
Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, infatti, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che potrebbe comportare, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita umana e dei beni.
Si ritiene, infine, che debbano essere emanati tempestivamente i decreti attuativi del D.Lgs. 139/2006 (e, per primo, quello previsto dall’art.16, comma 1) e quelli del D.Lgs. 106/2009 (art.46, comma 3) e definite nuove procedure semplificate di prevenzione incendi nel rispetto della normativa vigente.
 
 
Ing. Concetto Aprile [6]
Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


[1] Il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (in S.O.G.U. n. 139 del 30 aprile 2008) è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (c.d.TUSL).
[2] Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) integra e modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
[3] Il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 (in S.O. alla G.U. n .80 del 5 aprile 2006) concerne ilRiassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
[4]  D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (in G.U. n. 212 del 4/9/59) concernente “determinazione delle attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco”.
[5] Il decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982 (in G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) recante “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
 [6] Dirigente Superiore del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Aprile Concetto

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