Se l’infrazione per eccesso di velocità è accertata su strade non indicate “come pericolose” dal Prefetto con apposito decreto, il relativo verbale va contestato immediatamente all’automobilista pena l’illegittimità

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E’ questo il principio con cui il GdP di Lecce, Avv. ***************, ha annullato con sentenza depositata lo scorso 13 ottobre il verbale elevato, attraverso autovelox, per eccesso di velocità dai VV.UU. di Lecce, sulla strada Lecce – *******.
Secondo il Giudice di Pace, l’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni elevate attraverso autovelox nel solo caso di strade indicate come pericolose dal Prefetto competente con apposito decreto.
Viceversa, nel caso del ricorrente non risulta dagli atti che la strada Lecce – Lequile ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica. Pertanto, al fine di evitare la lesione del diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni, l’infrazione andava contestata immediatamente al ricorrente, così come previsto sia dall’art. 200 comma 1 del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1 Febbraio – 3 Aprile 2000 n. 4010.
Inoltre, il Giudice ha censurato anche il modus operandi dei VV.UU. di Lecce che non hanno indicato i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, quando invece questi a norma del CdS “devono essere, con congrua e non generica né preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore”.
Nel verbale impugnato si legge infatti: “Velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità”.
Tale motivazione oltre che generica e “standardizzata”, ha proseguito il Giudice appare confusa e contraddittoria perché non è dato capire se l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché l’apparecchiatura consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era impegnata in altra contestazione.
Ha infine concluso il giudice rilevando come non può ignorarsi che presso l’Ufficio del Giudice di Lecce pendono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni.
 
 
A cura di
Avv. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. *************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28.3.2008, promossa da:
**************, difeso dalI’avv. **************** e **********************, domiciliataria,
 
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI LECCE, in persona del sindaco pro-tempere, difeso dal Ten. Col dr. *************, delegato,
RESISTENTE
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2007, ************** proponeva opposizione avverso il verbale n. VX 463 7/2007 della polizia municipale di Lecce, redatto in data 11.9.2007 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 148,00, oltre accessori, per presunta violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, accertata con apparecchiatura denominata Trafflpax Speedophot.
Il ricorrente eccepivalamancanza di contestazione immediata del verbale, ed altro.
Esibiva copia del verbale di accertamento notificatagli.
L’amministrazione resistente si costituiva contestando l’assunto dell’opponente.
Il 28.3.2008 la causa veniva trattenuta per la decisione con lettura del dispositivo in pubblica udienza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e va accolto.
L’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal Prefetto competente con apposito decreto. Non risulta dagli atti che la strada ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica.
L’infrazione non è stata contestata immediatamente, così come previsto sia .dall’art. 200 comma 1 del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassa2ion~ con pronuncia I’~ Febbraio-3 Aprile 2000 n. 4010, con ciò ledendo il diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni.
Inoltre, a norma dell’art. 201 CdS. i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, devono essere, con congrua e non generica nè preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore.
Nel verbale impugnato si legge: “Velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità”.
Tale motivazione oltre che generica e “standardizzata” appare confusa e contraddittoria perché non è dato capire se l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché l’apparecchiatura consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era impegnata in altra contestazione.
Ora, pur non intendendo questo giudice vagliare l’organizzazione del servizio della P.A. per la rilevazione e contestazione immediata delle infrazioni, non può ignorarsi che presso questo Ufficio pendono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni.
Tali giustificazioni non possono ritenersi valide e plausibili, considerato che, non rientrando la via Lequile (pressi distributore benzina Api) tra le strade individuate dal Prefetto nelle quali non è necessario procedere alla contestazione immediata, di fatto, dato l’alto numero di mancate contestazioni, beneficia, ingiustificatamente, dello stesso regime di dette strade.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Quanto sopra detto rende illegittimo il verbale di accertamento di cui innanzi che va quindi annullato con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
 
Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n° VIX 4637/07 della Polizia Municipale di Lecce con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate. Lecce, 28.3.08

Matranga Alfredo

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