Appalto da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: è corretto il comportamento di una Commissione che dopo aver esaminato la documentazione di ammissione alla gara dei concorrenti , ha ulteriormente integrato l’elemento della

Lazzini Sonia 10/07/08
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Poiché il “disciplinare di gara” annesso al bando gl’imprenditori aspiranti alla partecipazione alla gara avrebbero dovuto rendere «dichiarazione dell’importo globale d’impresa e dell’importo relativo alle forniture identiche a quelle in gara negli ultimi tre esercizi», a titolo di prova della capacità economica e finanziaria, e considerato che sempre il disciplinare di gara alla sezione 7 prevedeva quattro elementi di valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi massimi, e in particolare prevedeva come elemento di valutazione “A”, con un punteggio massimo di 15, la «documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione, l’aggiudicazione, costituente oggetto dei presenti giudizi, è affetta da una macroscopica illegittimità, denunciata col secondo motivo del ricorso di primo grado e che in concreto è stata determinante, avendo l’autorità di gara sostituito l’elemento di valutazione di cui alla sezione 7, lettera A del disciplinare di gara («documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione») con il fatturato d’impresa, che era stato dichiarato dai partecipanti al fine di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria e del quale la commissione giudicatrice aveva già preso conoscenza
 
Merita di essere segnalata la fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato nella decisione numero 2345 del 20 maggio 2008
 
Vediamo i fatti
 
– che il comune di Fiumicino con provvedimento del 10 agosto 2005 ha indetto una gara, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio sopra indicato;
 
– che secondo il “disciplinare di gara” annesso al bando gl’imprenditori aspiranti alla partecipazione alla gara avrebbero dovuto rendere «dichiarazione dell’importo globale d’impresa e dell’importo relativo alle forniture identiche a quelle in gara negli ultimi tre esercizi», a titolo di prova della capacità economica e finanziaria;
 
– che il disciplinare di gara alla sezione 7 prevedeva quattro elementi di valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi massimi, e in particolare prevedeva come elemento di valutazione “A”, con un punteggio massimo di 15, la «documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione»;
 
– che la commissione giudicatrice nella seduta del 15 novembre 2005 ha ulteriormente specificato i criteri di valutazione A, B, e D, decidendo di utilizzare, per ognuno di essi, i quattro giudizi di: scarso, sufficiente, buono e ottimo, e ha specificato i punteggi per i suddetti sottocriteri, in particolare decidendo che per l’elemento “A” sarebbero stati assegnati 3 punti all’offerta giudicata scarsa, 5 punti all’offerta giudicata sufficiente, 12 punti all’offerta giudicata buona e 15 punti all’offerta giudicata ottima;
 
– che la medesima autorità di gara, dopo aver esaminato la documentazione di ammissione alla gara dei concorrenti nell’anzidetta seduta del 15 novembre 2005, nella seduta del 14 dicembre 2005 ha ulteriormente integrato l’elemento della “documentata esperienza” di cui alla sezione 7, lettera A, del disciplinare, facendolo coincidere con il fatturato dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara («Per quanto concerne il punteggio di cui alla lettera a) della sezione 7 del Disciplinare di Gara si conferma che i punti saranno attribuiti come deciso nella seduta del 15.11. (verbale n. 2) ed in particolare al fatturato inferiore a € 350.000,00 sarà attribuito il giudizio scarso (punti 3), al fatturato fra 350.000,00 e 1.749.999,00 sarà attribuito il giudizio sufficiente (punti 5), al fatturato compreso fra 1.750.000,00 e 3.499.999,00 sarà attribuito il giudizio buono (punti 12) e al fatturato pari o superiore a € 3.500.000,00 sarà attribuito il giudizio ottimo (punti 15»);
 
– che l’appalto è stato aggiudicato alle società ALFA e ALFA BIS Travel, presentatrici di un’unica offerta, che si sarebbero costituite in associazione temporanea d’imprese in caso d’aggiudicazione (d’ora in poi: ALFA), la cui offerta ha ottenuto il massimo punteggio previsto per ognuno degli elemente di valutazione e il punteggio complessivo di 63;
 
– che la società BETA, classificatasi seconda con 52 punti, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato il 13 gennaio 2006 (procedimento di primo grado 587/2006) deducendo due motivi, con il primo dei quali, articolato in due parti, ha lamentato l’illegittima ammissione di ALFA, e col secondo dei quali, contenente in realtà svariate censure circa i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi, ha denunciato tra l’altro l’illegittima alterazione del criterio di valutazione per la “documentata esperienza”, sostituito con il requisito, non pertinente e del quale l’autorità di gara aveva già preso conoscenza, del fatturato nel triennio antecedente alla gara;
– che il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione giudicando ingiustificato il punteggio attribuito alle aggiudicatarie «nel settore assistenziale … nonostante le … carenze documentative, per le quali era prevista l’esclusione dalla gara»;
 
– che ALFA e il comune di Fiumicino hanno proposto distinti appelli contro la sentenza;
 
– che BETA si è costituita in ambo i giudizi, trascrivendo integralmente il ricorso di primo grado e sostenendo che la motivazione della sentenza si riferisce, diversamente da quanto hanno inteso gli appellanti, all’elemento di valutazione di cui al punto D della citata sezione 7 («Validità del progetto in relazione agli obiettivi indicati dall’Amministrazione speciale», fino a 30 punti), e non già all’elemento A;
 
Ritenuto e considerato:
 
– che i due appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile;
 
– che la resistente BETA, trascrivendo integralmente nei controricorsi il proprio ricorso di primo grado, ha implicitamente riproposto i motivi non esaminati;
 
– che l’aggiudicazione, costituente oggetto dei presenti giudizi, è affetta da una macroscopica illegittimità, denunciata col secondo motivo del ricorso di primo grado e che in concreto è stata determinante, avendo l’autorità di gara sostituito l’elemento di valutazione di cui alla sezione 7, lettera A del disciplinare di gara («documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione») con il fatturato d’impresa, che era stato dichiarato dai partecipanti al fine di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria e del quale la commissione giudicatrice aveva già preso conoscenza;
 
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2345/08
REG.DEC. N. 8818   +9079 REG:RIC.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
decisione
sui ricorsi in appello proposti
1) (procedimento 8818/2006) dalla società cooperativa a responsabilità limitata ALFA, con sede in Roma, in persona della presidentessa, signora ************, e dalla società per azioni ALFA BIS TRAVEL, con con sede in Roma, in persona del presidente, signor ***************, rappresentate e difese dall’avvocato **************** e domiciliate presso di lui in Roma, via Lima 31;
contro
la società cooperativa  **** (sede non indicata), costituitasi in giudizio in persona della dottoressa ****************, rappresentata e difesa dall’avvocato *********** e domiciliata presso di lui in Roma, viale Giuseppe Mazzini 114/b;
e nei confronti
del comune di FIUMICINO, non costituito in giudizio;
2) (procedimento 9079/2006) dal comune di FIUMICINO, in persona del sindaco, signor **************, rappresentato e difeso dall’avvocato ******************* e domiciliato presso di lui in Roma, via Oslavia 30;
contro
la società BETA, costituitasi in giudizio rappresentata, difesa e domiciliata com’è indicato sopra;
e nei confronti
delle società ALFA e ALFA BIS TRAVEL, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza 19 settembre 2006 n. 8822, notificata a ALFA il 21 e al comune di Fiumicino il 22 settembre 2006, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, ha annullato l’aggiudicazione a ALFA e ALFA BIS Travel, pronunciata dall’autorità di gara nella seduta del 14 dicembre 2005 e approvata con provvedimento 2 gennaio 2006 n. 6, del servizio di assistenza scolastica e di trasporto degli alunni disabili delle scuole per il periodo dal 9 gennaio 2006 all’8 gennaio 2008.
Visto il ricorso in appello 8818/2006, notificato il 19 e depositato il 31 ottobre 2006;
visto il controricorso della società BETA, depositato il 2 dicembre 2006;
visto il ricorso in appello 9079/2006, notificato il 26 ottobre e depositato il 9 novembre 2006;
visto il controricorso della società BETA, depositato il 2 dicembre 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 23 novembre 2007, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati ****************, in sostituzione di *******; *********** e *****;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Premesso:
– che il comune di Fiumicino con provvedimento del 10 agosto 2005 ha indetto una gara, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio sopra indicato;
– che secondo il “disciplinare di gara” annesso al bando gl’imprenditori aspiranti alla partecipazione alla gara avrebbero dovuto rendere «dichiarazione dell’importo globale d’impresa e dell’importo relativo alle forniture identiche a quelle in gara negli ultimi tre esercizi», a titolo di prova della capacità economica e finanziaria;
– che il disciplinare di gara alla sezione 7 prevedeva quattro elementi di valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi massimi, e in particolare prevedeva come elemento di valutazione “A”, con un punteggio massimo di 15, la «documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione»;
– che la commissione giudicatrice nella seduta del 15 novembre 2005 ha ulteriormente specificato i criteri di valutazione A, B, e D, decidendo di utilizzare, per ognuno di essi, i quattro giudizi di: scarso, sufficiente, buono e ottimo, e ha specificato i punteggi per i suddetti sottocriteri, in particolare decidendo che per l’elemento “A” sarebbero stati assegnati 3 punti all’offerta giudicata scarsa, 5 punti all’offerta giudicata sufficiente, 12 punti all’offerta giudicata buona e 15 punti all’offerta giudicata ottima;
– che la medesima autorità di gara, dopo aver esaminato la documentazione di ammissione alla gara dei concorrenti nell’anzidetta seduta del 15 novembre 2005, nella seduta del 14 dicembre 2005 ha ulteriormente integrato l’elemento della “documentata esperienza” di cui alla sezione 7, lettera A, del disciplinare, facendolo coincidere con il fatturato dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara («Per quanto concerne il punteggio di cui alla lettera a) della sezione 7 del Disciplinare di Gara si conferma che i punti saranno attribuiti come deciso nella seduta del 15.11. (verbale n. 2) ed in particolare al fatturato inferiore a € 350.000,00 sarà attribuito il giudizio scarso (punti 3), al fatturato fra 350.000,00 e 1.749.999,00 sarà attribuito il giudizio sufficiente (punti 5), al fatturato compreso fra 1.750.000,00 e 3.499.999,00 sarà attribuito il giudizio buono (punti 12) e al fatturato pari o superiore a € 3.500.000,00 sarà attribuito il giudizio ottimo (punti 15»);
– che l’appalto è stato aggiudicato alle società ALFA e ALFA BIS Travel, presentatrici di un’unica offerta, che si sarebbero costituite in associazione temporanea d’imprese in caso d’aggiudicazione (d’ora in poi: ALFA), la cui offerta ha ottenuto il massimo punteggio previsto per ognuno degli elemente di valutazione e il punteggio complessivo di 63;
– che la società BETA, classificatasi seconda con 52 punti, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato il 13 gennaio 2006 (procedimento di primo grado 587/2006) deducendo due motivi, con il primo dei quali, articolato in due parti, ha lamentato l’illegittima ammissione di ALFA, e col secondo dei quali, contenente in realtà svariate censure circa i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e i relativi punteggi, ha denunciato tra l’altro l’illegittima alterazione del criterio di valutazione per la “documentata esperienza”, sostituito con il requisito, non pertinente e del quale l’autorità di gara aveva già preso conoscenza, del fatturato nel triennio antecedente alla gara;
– che il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione giudicando ingiustificato il punteggio attribuito alle aggiudicatarie «nel settore assistenziale … nonostante le … carenze documentative, per le quali era prevista l’esclusione dalla gara»;
– che ALFA e il comune di Fiumicino hanno proposto distinti appelli contro la sentenza;
– che BETA si è costituita in ambo i giudizi, trascrivendo integralmente il ricorso di primo grado e sostenendo che la motivazione della sentenza si riferisce, diversamente da quanto hanno inteso gli appellanti, all’elemento di valutazione di cui al punto D della citata sezione 7 («Validità del progetto in relazione agli obiettivi indicati dall’Amministrazione speciale», fino a 30 punti), e non già all’elemento A;
Ritenuto e considerato:
– che i due appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile;
– che la resistente BETA, trascrivendo integralmente nei controricorsi il proprio ricorso di primo grado, ha implicitamente riproposto i motivi non esaminati;
– che l’aggiudicazione, costituente oggetto dei presenti giudizi, è affetta da una macroscopica illegittimità, denunciata col secondo motivo del ricorso di primo grado e che in concreto è stata determinante, avendo l’autorità di gara sostituito l’elemento di valutazione di cui alla sezione 7, lettera A del disciplinare di gara («documentata esperienza nel campo dei servizi socio-assistenziali da produrre con specifica dichiarazione») con il fatturato d’impresa, che era stato dichiarato dai partecipanti al fine di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria e del quale la commissione giudicatrice aveva già preso conoscenza;
– che l’accoglimento dell’anzidetto motivo assorbe ogni altra questione e che pertanto la sentenza, con la diversa motivazione che precede, va confermata e gli appelli vanno respinti;
– che peraltro la diversa motivazione d’annullamento dell’aggiudicazione costituisce, a giudizio del collegio, giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio del grado, ferme restando le statuizioni sulle spese sul giudizio di primo grado contenute nella sentenza impugnata.
Per questi motivi
riunisce gli appelli indicati in epigrafe, li respinge e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2007 dal collegio costituito dai signori:
***************** presidente
**************** componente, estensore
*************** componente
Caro ******************* componente
************    componente 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
F.to ****************   ********************** 
IL SEGRETARIO
F.to ************* 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 MAGGIO 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL  DIRIGENTE
F.to ******************** 
 N°. RIC. 8818, 9079-06

Lazzini Sonia

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