Il soggetto legittimamente escluso da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione deliberata, ancorché illegittimamente, in favore di altra impresa, non potendo trarre alcun beneficio dall’annullamento degli atti di gara

Lazzini Sonia 15/02/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 6772 del 20 novembre 2006 ci insegna che:
 
< Deve farsi allora applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il soggetto legittimamente escluso da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione deliberata, ancorché illegittimamente, in favore di altra impresa;
 
e tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di gara cui ha partecipato un solo concorrente, in quanto l’invocato interesse alla rinnovazione della procedura va valutato con riguardo al momento dello svolgimento della procedura stessa ed ai requisiti richiesti, con la conseguenza che l’assenza dei requisiti di partecipazione priva il concorrente legittimamente escluso dell’interesse a contestare l’aggiudicazione, non potendo questi trarre alcun beneficio dall’annullamento degli atti di gara>
 
a cura di *************
 
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 3822/2003, proposto da *** S.P.A. in proprio e quale capogruppo mandataria R.T.I. costituito con Consorzio *** e con ********, rappresentata e difesa dall’ Avv. ************* e dall’Avv. ***************************, ed elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio ********, 58 presso *************;
 
contro
 
Ministero della Difesa rappresentato e difeso da Avvocatura Gen. Stato ex lege domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12;
 
Direz. Generale del Commis. dei Servizi Gener.del Ministero della Difesa, non costituitosi;
 
e nei confronti di
 
ENRICO *** DI A. *** & C. ****** in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria R.T.I. con **************** ed altri rappresentata e difesa dagli ************************** e Avv. ***************** elettivamente domiciliato in Roma Via della Vite, 7 presso ****************;
 
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sez. I bis – n. 2755 del 28.3.2003;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione di E. *** s.a.s. e di Ministero della Difesa;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Data per letta, alla pubblica udienza del 4 luglio 2006, la relazione del Consigliere *************;
 
Uditi, altresì, l’avv. C.G. Sciacca e l’Avvocato dello Stato *********;
 
Visto il dispositivo di decisione n. 433/06;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
 
F A T T O e D I R I T T O
 
1.- *** s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con il Consorzio *** e con la *** Ltd. (di seguito, ***), impugna la sentenza n. 2755 del 28 marzo 2003, emessa dalla Sezione I bis del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale, in accoglimento del ricorso per esecuzione della sentenza n. 3375/2002 proposto dalla Enrico *** di A. *** e C. s.a.s., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con le imprese indicate in epigrafe (di seguito, E. *** s.a.s.):
 
è stato ordinato all’Amministrazione della Difesa di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della medesima Sezione I bis n. 3375 del 20 aprile 2002 “mediante adozione di una determinazione di aggiudicazione della gara in questione” (per licitazione privata indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di n. 65.000 divise invernali, n. 80.000 divise estive e n. 20.000 divise per il personale della Marina Militare) “nei confronti del raggruppamento odierno ricorrente” (E. *** s.a.s.), classificatosi al 2° posto della graduatoria;
è stato nominato, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta perché vi provveda in via sostitutiva.
Sostiene *** che il T.A.R. ha errato, in primo luogo, nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dalla E. *** nella qualità di mandataria e capogruppo del costituendo R.T.I. in mancanza di mandato speciale collettivo alla capogruppo, ed inoltre, nel ritenere che sussistesse in capo alla ricorrente un interesse ad agire, idoneo a farle conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile.
 
In via subordinata, si deduce l’erroneità della pronuncia di primo grado laddove ha disposto che l’Amministrazione, nel dare esecuzione alla sentenza di merito, debba adottare una determinazione di aggiudicazione della gara in favore di E. *** s.a.s., limitandosi la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, n. 3375 del 20 aprile 2002, a prescrivere “la rinnovazione da parte dell’Amministrazione committente dell’atto conclusivo del procedimento di gara annullato in sede giudiziale”, e cioè, a riattivare il procedimento di gara dal punto in cui è stato rilevato il vizio di legittimità.
 
Ove la sentenza appellata avesse correttamente pronunciato, sostiene ***, la E. *** s.a.s. non avrebbe potuto partecipare alla gara, non essendo conforme al bando la certificazione ISO 9000 prodotta dalla *** Confezioni s.a.s., impresa associata (e non essendo valutabile la certificazione 10 maggio 2001 tardivamente prodotta nel giudizio di merito); inoltre, essendo stata nel frattempo dichiarata fallita la *** Confezioni con sentenza del Tribunale di Roma 14 novembre 2002, il R.T.I., in quanto mutato nei suoi elementi costitutivi, non avrebbe potuto risultare aggiudicatario della gara.
 
Eccepisce la E. *** s.a.s. la inammissibilità del ricorso in appello di *** per irrituale notifica nonché per difetto di interesse ad agire; oppone altresì la inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di appello; chiede il risarcimento del danno da lite temeraria e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite.
 
2.- Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate da E. *** s.a.s. in quanto il Collegio rileva d’ufficio la carenza di interesse, in capo a ***, alla proposizione dell’odierno ricorso in appello.
 
Risulta invero dalla decisione di questa Sezione n. 5356/2003 – che ha confermato la precitata sentenza n. 3375/2002 – che all’atto della presentazione dell’offerta la *** Ltd., diversamente da quanto dichiarato da ***, quale capogruppo del costituendo R.T.I., di cui la prima aveva dichiarato di voler far parte, non possedeva il requisito della certificazione ISO 9000, richiesto come condizione minima per la partecipazione alla gara, in quanto la certificazione ISO n. 9190 *** marchiata CISQ, rilasciata in data 16 aprile 1999, le era stata revocata oltre un anno prima dalla scadenza del termine per la partecipazione alla gara “così che il citato Raggruppamento andava escluso dalla gara”.
 
Né poteva essere considerata valida, ai fini dell’ammissione alla gara del predetto RTI facente capo a *** – statuisce ulteriormente la decisione di questo Consesso – non essendo consentita la regolarizzazione, la (ulteriore e diversa, rispetto a quella revocata) certificazione rilasciata alla *** Ltd., che la *** aveva allegato ai chiarimenti forniti all’Amministrazione, peraltro neppure conforme alle puntuali previsioni del bando di gara, non essendo stata rilasciata da un organismo certificatore abilitato.
 
Risulta quindi in via definitiva e incontestabile la illegittimità dell’ammissione alla gara del raggruppamento capeggiato da ***.
 
Deve farsi allora applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il soggetto legittimamente escluso da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione deliberata, ancorché illegittimamente, in favore di altra impresa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 10 ottobre 2002 n. 5442; V Sez., n. 1309/96 e IV Sez., n. 323/96); e tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di gara cui ha partecipato un solo concorrente, in quanto l’invocato interesse alla rinnovazione della procedura va valutato con riguardo al momento dello svolgimento della procedura stessa ed ai requisiti richiesti, con la conseguenza che l’assenza dei requisiti di partecipazione priva il concorrente legittimamente escluso dell’interesse a contestare l’aggiudicazione, non potendo questi trarre alcun beneficio dall’annullamento degli atti di gara.
 
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
 
3.- Non ravvisandosi peraltro un “comportamento illecito” in capo all’appellante, ma solo un consentito esercizio di strategie processuali, va disattesa la domanda risarcitoria proposta da E. *** s.a.s..
 
4.- Quanto alle spese del grado, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
 
P. Q. M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta, dichiara improcedibile il ricorso in appello.
 
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 luglio 2006
    Depositata in Segreteria –           Il   20/11/2006….
 

Lazzini Sonia

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