Corte dei conti – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- I.N.P.S. – Corte dei conti- sezione controllo enti- controllo ex art. 12 legge n. 259/1958 – gestione finanziaria per l’ esercizio 2003 e per gli anni 2004 e 2005 – determinazione n. 36/2005 –

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Le allegate determina e relazione del Magistrato relatore addetto al Controllo I.N.P.S. ex art. 12 Legge n. 259/1958 rivestono particolare interesse in quanto concernono il maggior ente pubblico previdenziale italiano ed affrontano plurimi aspetti gestionali e patrimoniali dell’ Istituto partendo dalla disamina della disciplina normativa con particolare riguardo alla Riforma di cui alla Legge n. 243/2004 sino ai profili attinenti l’ assetto organizzativo e strutturale dell’ I.N.P.S. ( organi e spese di rappresentanza ), oltrechè quanto afferisce alle problematiche di consulenze e contenzioso, acquisizione di beni e di servizi e risorse umane e relativi costi. Vengono evidenziate talune tematiche di estrema attualità quali la dismissione del patrimonio immobiliare dell’ ente e la cessione e la cartolarizzazione dei crediti. Infine, vengono esaminate le singole gestioni dell’ Istituto. Con riferimento alle forti criticità scaturenti dal contenzioso passivo, la relazione sottolinea  che l’ evoluzione del contenzioso giudiziario ”mantiene un livello di guardia considerevole “ tenuto conto che al 31 dicembre 2003 erano giacenti circa 870.000 giudizi con maggior giacenza – nell’ ordine – in Campania, Puglia,Lazio, Calabria e Sicilia. Per tipologia di controversie, risultano prevalenti quelle per prestazioni a sostegno del reddito, seguite da quelle assistenziali di invalidità civile sino a quelle per oneri accessori di legge ( interessi e rivalutazione monetaria). Tali criticità vengono sinteticamente imputate a disfunzioni organizzative onde per cui l’ accumularsi delle cause contro l’ ente è da ritenersi sintomatico di carenze funzionali ed operative del processo produttivo con impatto negativo su efficacia ed efficienza del sistema. Ciò con netta preponderanza per i giudizi di invalidità civile a cagione anche della frammentazione fra fase accertativa ed erogatoria ( fatte salve le ultime modifiche legislative tese ad arginare il problema ), per i giudizi per prestazioni temporanee e per accessori, oltrechè per contenzioso contributivo da opposizione ai ruoli esattoriali. Tuttavia, la relazione non acclara quali siano i fattori determinanti della esplosione del contenzioso I.N.P.S. non essendo di certo sufficiente limitare le proprie considerazioni e valutazioni a mere disfunzioni organizzative e ad asserite carenze funzionali ed operative senza poi analizzarle nel dettaglio e proporre misure risolutive delle anomalie riscontrate. Giova rammentare, sotto tale profilo, che il ruolo della Corte dei Conti in tal senso è fondamentale sia nell’ ottica del controllo sulla gestione sia nell’ ambito dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale devoluti alle Procure contabili in ambito regionale essendo palese che siffatte disfunzioni inevitabilmente si traducono in pregiudizio patrimoniale all’ ente anche nei termini di danno all’ immagine, da disservizio e da tangente.  A ciò aggiungasi che l’ I.N.P.S. stesso ha adottato a suo tempo la Circolare n. 108/1999 che recepisce la I.C. n. 16/1998 – Atto di indirizzo e coordinamento della Procura Generale della Corte dei Conti in materia di contenuto delle denunce erariali. Peraltro, nonostante le ipotesi di danno pubblico siano di frequente verificazione, il numero degli esposti in sede contabile presentati da apicali dell’ Istituto è assai ridotto – circostanza questa oltremodo grave se si tiene in debita considerazione che l’ obbligo di denuncia è un obbligo di legge che – laddove inosservato, comporta precise conseguenze in capo a chi ha omesso di provvedere tempestivamente. Il chè ridonda negativamente specie se – a cagione dell’ omessa denuncia – sia intervenuta prescrizione dell’ illecito erariale ( quinquennale breve ) derivandone responsabilità attribuibile all’ apicale a cui il comportamento omissivo è imputabile.   Una maggiore responsabilizzazione dei vertici dell’ Istituto in ordine all’ ottemperare all’ obbligo di cui sopra sarebbe quantomeno doverosa.
Determinazione n. 36/2005
nell’adunanza del 12 luglio 2005
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
visto l’art. 8, comma 8 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che sottopone l’Istituto nazionale della Previdenza sociale al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479;
visto il conto consuntivo dell’Ente, relativo all’esercizio finanziario 2003; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2003;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P . Q . M .
comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Istituto nazionale di Previdenza sociale l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente.
ESTENSORE
PRESIDENTE
Giuliano Mazzeo
Luigi Schiavello
depositata in Segreteria il 13 luglio 2005
  • qui la determina e la relazione

Francaviglia Rosa

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