Responsabilità professionale, arriva l’assicurazione obbligatoria per gli avvocati

Redazione 01/06/16
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Dopo tre anni e mezzo dall’entrata in vigore della riforma forense sta per essere emanato il decreto da parte del Ministero della giustizia che obbliga gli avvocati a stipulare una polizza assicurativa.

Il requisito era già stato previsto per poter rimanere iscritti all’albo degli avvocati, ma poi “congelato” per l’assenza del decreto ad hoc.

L’art. 12 della legge n. 247/2012 prevede infatti che “le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF“.

Ad oggi, il Ministero ha predisposto la bozza di decreto ed inviato il l’atto al Cnf per il relativo parere, ma considerati i tempi dell’iter di consultazione, probabilmente il provvedimento entrerà in vigore non prima del 2018.

Assicurazione obbligatoria

Due diverse fattispecie: 

  • la prima relativa alla stipula di “una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti“, i cui estremi vanno resi noti agli assistiti; 
  • la seconda, riguardante l’obbligo di stipulare “una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale“.

La mancata osservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare, oltre che, una volta in cui l’obbligo sarà entrato a regime, la cancellazione dall’albo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti per l’esercizio della professione.

Le novità della bozza

L’assicurazione della responsabilità professionale dovrà coprire qualsiasi tipologia di danno: “patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro“. Secondo quanto disposto all’art. 1, 4° comma, l’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi pregiudizio causato a clienti, controparti processuali e relativi difensori, nonché per “tutti i danni” che l’avvocato dovesse “colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale“.

La copertura deve estendersi anche ai “fatti colposi o dolosi” commessi da “collaboratori, praticanti, dipendenti“.

Più tutele anche per i familiari del professionista. Come disposto all’art. 2 del provvedimento, l’assicurazione deve prevedere “anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza“.

Il massimo risarcibile (per anno assicurativo e per gli studi più grandi) è pari a 10 milioni di euro. I premi variabili da un minimo di 200-400 euro ad oltre 10mila per gli studi legali più grandi.

La stipula effettuata collettivamente da parte degli ordini territoriali potrà avvenire dopo una gara europea.

 

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