Accesso alla professione forense: il parere del CNF

Redazione 05/06/15
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Il Consiglio Nazionale Forense ha formulato, al Ministero della Giustizia, una proposta di modifica del regolamento sulla disciplina dello svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense.
La richiesta del CNF contiene specifiche e dettagliate modifiche al regolamento, con particolare attenzione alle modalità alternative di svolgimento del tirocinio e alla frequenza in studio legale, che deve comunque essere assicurata per almeno 6 mesi.

Secondo il Consiglio, è necessario coordinare quanto previsto dalla l. n. 247/2012 con la norma (d.l. n. 69/2013), serve, inoltre, “un quadro chiaro di riferimento per le future convenzioni con le Università volte a regolare l’anticipazione del tirocinio nei sei mesi finali dell’ultimo anno di corso di laurea”.

 

In più, il CNF chiede di disciplinare più specificamente i casi di tirocinio semestrale in un paese UE, la durata del tirocinio in relazione alla possibilità di sostituirne un anno con la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e, infine, di “articolare in concreto il concetto di “assiduità” della frequenza dello studi”.

 

Bisogna poi individuare con precisione la documentazione da produrre a riprova del tirocinio svolto, in modo da uniformare il controllo dei Consigli dell’Ordine per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

 

Infine, si richiede al Ministero di disciplinare le conseguenze di una valutazione negativa sul corretto svolgimento del tirocinio, di intervenire per chiarire i casi ed i motivi che possano ammettere un’interruzione, nonché di “integrare il testo con la disciplina transitoria dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo, del suo perimetro di competenza e della riferibilità finale al dominus in caso di sostituzione di altro avvocato”.

 

Parere Consiglio Nazionale Forense, 22/5/2015

Redazione

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