Fini-Giovanardi: declaratoria d’incostituzionalità per il decreto che ha equiparato ai fini della pena droga leggere e pesanti

Redazione 14/02/14
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Lucia Nacciarone

Conseguenza dell’intervento della Consulta sarà, quindi, la reviviscenza delle precedente normativa, e l’abbassamento del tetto massimo delle sanzioni in caso di spaccio di droghe leggere. E ciò, per i procedimenti penali in corso, vorrebbe poter significare la prescrizione dei reati e l’impossibilità di utilizzare mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni.

A cadere sotto la scure della Corte costituzionale sono stati, in particolare, gli articoli 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, che avevano inciso sugli artt. 73, 13, e 14 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti), equiparando, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, droghe pensanti e leggere: sotto la vigenza della Fini-Giovanardi, a prescindere dal tipo di sostanza stupefacente commercializzata, la pena prevista era quella della reclusione dai 6 ai 20 anni e la multa compresa tra i 26 mila e i 260 mila euro (mentre prima lo spaccio di hashish era punito con la reclusione tra 2 e 6 anni).

Solo che in sede di conversione, il Legislatore non si è attenuto ai principi costituzionali, in particolare a quanto previsto dall’art. 77 della Costituzione, stravolgendo il testo del D.L. con l’inserimento delle norme anti-droga in un provvedimento che era stato varato in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino.

La prassi di inserire in sede di conversione in legge norme di natura eterogenea rispetto al decreto è stata ritenuta incostituzionale (più volte la Corte già si era espressa sul punto), ed  in attesa delle motivazioni della Consulta, per ora il futuro (processuale) dei reati di spaccio cambia, ripristinandosi la distinzione fra droghe leggere e pesanti.

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