Registro dei revisori legali: operative le nuove regole sulla tenuta e sulla gestione del nuovo registro

Redazione 18/09/12
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Anna Costagliola

Sono entrate a regime le nuove regole contenute nei decreti 144, 145 e 146 del 2012 (pubblicati nella G.U. del 29 agosto 2012, n. 201), attuativi del D.Lgs. 39/2012 in materia di revisione legale dei conti, per cui d’ora in avanti dovranno cessare di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con tali decreti.

In particolare:

a) il decreto 20 giugno 2012, n. 144 è intitolato «Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati»;

b) il decreto 20 giugno 2012, n. 145 è intitolato «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»;

c) il decreto 25 giugno 2012, n. 146 è intitolato «Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati».

Sulla base della citata normativa di attuazione, i revisori già iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori legali istituito presso il MEF. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione, i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso D.Lgs. 39/2010. Il passaggio automatico al nuovo registro, senza oneri di sorta, consente di assicurare una tendenziale continuità del sistema evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.

Analogamente, i tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, «interrotto» il tirocinio (art. 10 DPR 99/1998) è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.

I revisori e i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre scorso saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina, dovendo presentare la domanda di iscrizione al Registro con la nuova modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.

In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 39/2012, il registro dei revisori sarà suddiviso in due sezioni:

a) nella sezione «attivi», confluiranno tutti i soggetti i quali, oltre che essere revisori esterni di una società o un ente come persona fisica, sono anche membri di collegi sindacali con incarichi di revisione legale dei conti o collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione;

b) nella sezione «inattivi» potranno invece essere iscritti tutti i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi. Tali soggetti non possono assumere nuovi incarichi di revisione, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale, secondo modalità definite dal Mef, di concerto con il ministro della Giustizia e sentita la Consob. I soggetti inattivi inoltre, non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua, non sono soggetti al controllo della qualità e non devono pagare il contributo annuale di iscrizione.

Di fatto, dunque, si apre una nuova era della revisione legale in Italia. Per il Presidente dell’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) «si tratta del primo passo verso una importante ridefinizione del ruolo dei revisori legali, fortemente voluto dall’Istituto Nazionale Revisori Legali. Divenuti una figura-chiave tra le professioni contabili, i revisori saranno ora chiamati a garantire la trasparenza nei bilanci sia delle imprese private che di quelle degli enti pubblici. In piena sintonia con la politica di ‘spending review’ dettata dal Governo Monti, infatti, i revisori legali potranno essere gli arbitri imparziali che con il loro operato contribuiranno al risanamento economico del Paese».

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