Obblighi informativi GDPR: il CEF 2026 dell’EDPB apre una nuova stagione di controlli

Il CEF 2026 dell’EDPB avvia controlli su trasparenza e obblighi informativi GDPR: focus su informative, chiarezza e compliance.

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Il 19 marzo 2026 l’European Data Protection Board ha annunciato l’avvio di una nuova azione coordinata nell’ambito del Coordinated Enforcement Framework (CEF), dedicata alla verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione previsti dagli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
L’iniziativa coinvolge 25 autorità di controllo europee e si inserisce nella strategia pluriennale dell’EDPB volta a rafforzare l’applicazione uniforme del GDPR attraverso attività di indagine tematiche e coordinate. Non si tratta di un intervento episodico, ma di un’azione strutturata che combina raccolta di dati, verifiche documentali e, ove necessario, attività ispettive e procedimenti sanzionatori.
La scelta di concentrare l’attenzione sugli obblighi informativi non è casuale. Essa incide su una delle aree in cui, nella pratica applicativa, la distanza tra conformità formale e conformità sostanziale è più evidente.
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Indice

1. Gli articoli 12, 13 e 14 GDPR: funzione e portata reale degli obblighi informativi


Gli articoli 12, 13 e 14 del GDPR disciplinano il diritto dell’interessato a ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati personali, definendone modalità, contenuti e tempi.
L’art. 12 impone che le informazioni siano fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Non si tratta di una clausola stilistica, ma di un requisito giuridico che incide direttamente sulla validità del processo informativo.
Gli articoli 13 e 14 individuano, rispettivamente, le informazioni da fornire quando i dati sono raccolti presso l’interessato o presso terzi, includendo elementi essenziali quali le finalità del trattamento, la base giuridica, i destinatari dei dati, i tempi di conservazione e i diritti esercitabili.
La funzione di queste disposizioni è ben più ampia rispetto a quella che emerge dalla prassi. L’informativa non è un documento di accompagnamento, ma il presupposto per l’esercizio consapevole dei diritti riconosciuti agli interessati. Se l’informazione non è comprensibile, il diritto esiste solo sul piano formale. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. L’oggetto dell’indagine: dalla presenza dell’informativa alla sua qualità


L’azione coordinata dell’EDPB si concentra su un profilo specifico: la qualità dell’informazione fornita agli interessati.
Le autorità di controllo non si limiteranno a verificare l’esistenza di un documento denominato “privacy policy”, ma analizzeranno se tale documento:

  • consente effettivamente di comprendere come e perché i dati vengono trattati;
  • riflette in modo fedele i trattamenti svolti dall’organizzazione;
  • permette all’interessato di individuare con chiarezza i propri diritti e le modalità per esercitarli.

Questo spostamento è rilevante. La conformità non viene più misurata sulla base della completezza formale dell’informativa, ma sulla sua capacità di adempiere alla funzione per cui è prevista dal regolamento.

3. Le modalità operative del CEF 2026


Nel corso del 2026 le autorità nazionali condurranno verifiche su organizzazioni appartenenti a diversi settori, utilizzando strumenti differenziati.
Le attività potranno includere:

  • l’invio di questionari strutturati per raccogliere informazioni sulle pratiche adottate;
  • l’analisi delle informative e della documentazione correlata;
  • l’avvio di indagini formali nei casi in cui emergano criticità rilevanti.

I risultati saranno condivisi tra le autorità partecipanti e confluiranno in un report europeo che potrà orientare ulteriori azioni di enforcement.
È importante sottolineare che il CEF non esaurisce l’attività delle autorità: ogni autorità mantiene la possibilità di avviare procedimenti autonomi sulla base delle risultanze emerse.

4. Le criticità ricorrenti nella prassi applicativa


La scelta dell’EDPB trova riscontro in una serie di problematiche che si riscontrano con frequenza nella pratica.
Tra queste si possono individuare, con una certa costanza:

  • informative eccessivamente estese, costruite per accumulo di clausole piuttosto che per chiarezza espositiva;
  • utilizzo di un linguaggio giuridico o tecnico che ostacola la comprensione;
  • disallineamento tra quanto dichiarato nell’informativa e i trattamenti effettivamente svolti;
  • difficoltà nell’individuare informazioni essenziali, quali la base giuridica o i tempi di conservazione;
  • mancata differenziazione delle informative in funzione dei diversi contesti di raccolta dei dati.

Si tratta di criticità che non attengono tanto alla mancanza di documentazione, quanto alla sua inadeguatezza rispetto agli standard richiesti dal regolamento.

5. Trasparenza e accountability: un rapporto diretto


L’iniziativa dell’EDPB evidenzia il legame diretto tra obblighi informativi e principio di accountability.
L’art. 5, par. 2 del GDPR impone al titolare del trattamento non solo di rispettare i principi applicabili, ma anche di essere in grado di dimostrarlo. La trasparenza rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui tale dimostrazione si realizza.
Un’informativa incompleta, incoerente o incomprensibile non costituisce soltanto una violazione autonoma, ma segnala una criticità più ampia nel sistema di gestione dei dati personali.
In questa prospettiva, la qualità dell’informazione diventa un indicatore della solidità complessiva del modello organizzativo adottato.

6. Implicazioni operative per le organizzazioni


L’avvio del CEF 2026 impone una revisione concreta degli strumenti di compliance adottati.
Non è sufficiente verificare la presenza di un’informativa aggiornata sotto il profilo normativo. È necessario interrogarsi sulla sua efficacia, sulla coerenza con i trattamenti effettivi e sulla sua comprensibilità per il destinatario.
Questo implica, tra l’altro:

  • un allineamento puntuale tra informativa e data mapping;
  • una revisione del linguaggio utilizzato, con particolare attenzione alla chiarezza espositiva;
  • una differenziazione delle informative in funzione dei diversi canali e delle diverse categorie di interessati;
  • un aggiornamento continuo in relazione all’evoluzione dei trattamenti.

Si tratta di attività che richiedono il coinvolgimento non solo della funzione legale o del DPO, ma anche delle strutture operative che gestiscono concretamente i dati.

7. Considerazioni conclusive


L’azione coordinata avviata dall’EDPB non introduce nuovi obblighi, ma incide sul modo in cui quelli esistenti verranno valutati.
La trasparenza non è più verificata in termini di presenza o completezza formale, ma in relazione alla sua capacità di rendere effettivamente comprensibile il trattamento dei dati personali. La distanza tra informazione resa e informazione compresa diventa il criterio attraverso cui misurare la conformità.
Ne deriva una conseguenza netta: un’informativa formalmente corretta ma sostanzialmente opaca non soddisfa i requisiti del regolamento. In altri termini, l’inadempimento può derivare non solo da ciò che manca, ma anche da ciò che, pur presente, non è intelligibile.
È su questo piano che si concentreranno le verifiche del 2026, e su questo stesso piano si giocherà la tenuta dei modelli di compliance adottati dalle organizzazioni.

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Avv. Luisa Di Giacomo

Laureata in giurisprudenza a pieni voti nel 2001, avvocato dal 2005, ho studiato e lavorato nel Principato di Monaco e a New York.
Dal 2012 mi occupo di compliance e protezione dati, nel 2016 ho conseguito il Master come Consulente Privacy e nel 2020 ho conseguito il titolo…Continua a leggere

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