DLgs 208/2025: novità per banche e vigilanza

Guida al DLgs 208/2025: vigilanza bancaria rafforzata, penalità di mora, requisiti ESG e nuove regole per succursali estere.

Redazione 09/01/26
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 Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 recepisce il pacchetto europeo CRD6/CRR3 (Basel 3.1) e riscrive snodi chiave di TUB, TUF e legge 262/2005: nuovo regime per le succursali di banche di Stato terzo, poteri più incisivi per Banca d’Italia, governance rafforzata e nuove penalità di mora. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Perché il DLgs 208/2025 è rilevante: il “pacchetto” Basel 3.1 entra nel diritto interno


Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 rappresenta uno degli interventi di maggiore impatto degli ultimi anni sul sistema bancario italiano, perché attua – sul piano nazionale – la revisione europea del framework prudenziale attraverso il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e l’adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623. In termini pratici, per gli operatori del diritto bancario il decreto conta non tanto per la parte “tecnica” di Basilea (disciplinata soprattutto a livello regolamentare UE), quanto per le ricadute su autorizzazioni, poteri di vigilanza, governance, sanzioni e presidi di integrità.
Tre gli assi portanti:

  • Nuova disciplina delle succursali di banche di Stato terzo (extra-UE) e limiti all’operatività transfrontaliera.
  • Rafforzamento dell’enforcement: più poteri alla Banca d’Italia e nuove forme di pressione sanzionatoria, incluse le penalità di mora.
  • Governance e idoneità: requisiti più stringenti per esponenti e funzioni chiave; focus su indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e valutazioni documentate.

Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.Stefano ChiodiAnalista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

 

Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi | Maggioli Editore 2025

2. Il nuovo regime delle succursali di banche di Stato terzo: autorizzazione, limiti e vigilanza


La novità più “di sistema” è l’introduzione nel TUB dell’art. 14-bis (autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo) e di un intero Capo I-bis nel Titolo III dedicato a classificazione e vigilanza delle succursali (artt. 58-ter e ss.).
Cosa cambia in concreto:

  • Una banca extra-UE che intenda operare in Italia, per alcune attività “core”, è soggetta all’obbligo di stabilire una succursale.
  • Sono previste eccezioni: ad esempio operazioni con banche, intra-gruppo, e casi di iniziativa esclusiva del cliente (reverse solicitation), che diventa concetto strategico nella strutturazione dell’offerta cross-border.
  • Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a condizioni articolate: autorizzazione e vigilanza nello Stato terzo, programma di attività, attestazioni dell’autorità estera, requisiti prudenziali e – soprattutto – assenza di ostacoli allo scambio informativo e assenza di fondati motivi di sospetto AML/CFT. Rileva anche la reciprocità.
  • Viene introdotta la distinzione tra succursali qualificate e non qualificate, collegata alla equivalenza del sistema prudenziale, alla robustezza degli obblighi di riservatezza e alla posizione dello Stato terzo rispetto ai regimi AML ad alto rischio.

Per gli avvocati e gli uffici legali bancari, l’effetto immediato è una maggiore complessità: aumentano le attività di advisory su licensing, strutture operative, rapporti intragruppo, e gestione “documentale” del programma di attività e del risk framework della succursale.

3. Conto di garanzia e conto delle attività liquide: la patrimonializzazione diventa “segregata”


Particolarmente rilevanti – anche per profili contrattuali e di tutela dei creditori – sono le norme sul conto di garanzia e sul conto delle attività liquide (art. 58-sexies). La dotazione di capitale e le attività liquide che servono a rispettare requisiti patrimoniali e di liquidità devono essere depositate presso una banca italiana non appartenente al gruppo, con vincoli di utilizzo e regole di segregazione patrimoniale.
Questo schema produce due effetti:

  • rafforza la “presa” della vigilanza italiana sulla succursale;
  • rende più strutturata la protezione in caso di crisi/risoluzione/liquidazione della succursale, incidendo su strategie di risk management e sulla contrattualistica con depositaria e gruppo.

4. Poteri di vigilanza più incisivi: ESG e cripto entrano nella cassetta degli attrezzi prudenziale


Il decreto aggiorna gli strumenti di intervento della Banca d’Italia sia verso singole banche sia verso il sistema. Tra le misure spiccano:

  • imposizione di fondi propri aggiuntivi;
  • restrizioni di attività (incluse raccolta e struttura territoriale);
  • divieti di operazioni societarie e di distribuzione di utili o pagamenti su strumenti computabili nel patrimonio;
  • limiti alle remunerazioni variabili.

In modo innovativo, è espressamente previsto il potere di imporre la riduzione dei rischi derivanti da fattori ESG nel breve, medio e lungo periodo, nonché l’imposizione di stress test o analisi di scenario sui rischi da cripto-attività e servizi cripto. Per l’operatore del diritto ciò significa che i profili ESG/cripto non restano confinati a policy interne o disclosure, ma diventano leve di supervisione con potenziale impatto su piani industriali, strategia commerciale e governance del rischio.

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5. Governance: idoneità, indipendenza di giudizio e responsabilità degli organi


Il decreto interviene in modo sistematico sui requisiti degli esponenti: non basta competenza e correttezza, ma occorrono anche indipendenza di giudizio e criteri di disponibilità di tempo. Cambia soprattutto l’approccio: la banca deve valutare, documentare e motivare l’idoneità di esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali, adottando misure correttive solo se le carenze sono limitate; negli altri casi scatta la decadenza.
Da notare due aspetti operativi:

  • si differenzia la tempistica delle valutazioni a seconda che il rinnovo degli organi comporti o meno la sostituzione della maggioranza dei componenti;
  • per banche di maggiore rilevanza la Banca d’Italia può svolgere una valutazione diretta, anche utilizzando informazioni disponibili attraverso canali di cooperazione e banche dati AML/CFT.

Sul piano del contenzioso e della compliance, queste regole rafforzano la tracciabilità delle scelte degli organi, aumentando il rischio di rilievi su processi valutativi “deboli” e il valore probatorio dei dossier di fit & proper.

6. Autorizzazioni (fusioni/scissioni) e partecipazioni rilevanti: cresce il filtro prudenziale e AML


Il decreto riscrive i presupposti autorizzativi per operazioni straordinarie, introducendo criteri prudenziali più puntuali e includendo in modo espresso la verifica della mancanza di motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in relazione all’operazione. In parallelo nasce una disciplina autonoma sulle partecipazioni rilevanti (art. 57-bis), che prevede:

  • autorizzazione preventiva per acquisizioni rilevanti;
  • comunicazioni preventive per le cessioni;
  • blocco dei diritti di voto se manca autorizzazione, con possibilità di impugnazione delle delibere e poteri di imposizione dell’alienazione.

Per i legali d’impresa, ciò rende imprescindibile integrare l’analisi AML nel percorso autorizzativo e societario, fin dall’origine dell’operazione.

7. Sanzioni ed enforcement: la “penalità di mora” cambia la strategia difensiva


La novità più impattante sul piano sanzionatorio è l’introduzione delle penalità di mora (nuovo art. 144-ter.1 e procedura art. 145.1). Oltre alla classica sanzione amministrativa pecuniaria, la Banca d’Italia può applicare una penalità su base giornaliera/settimanale/mensile finché non cessa l’inosservanza, entro limiti e con una procedura dedicata.
Per l’operatore del diritto, questo cambia la strategia: non basta preparare difese a valle, ma occorre gestire tempestivamente i rilievi per evitare che l’inadempimento “si trascini” generando un costo progressivo. La penalità di mora è una misura che incentiva remediation rapida e può incidere sulla negoziazione con l’autorità durante ispezioni e follow-up.

8. Scadenze e regime transitorio: cosa entra in vigore e quando (date operative)


Un paragrafo di scadenze è essenziale perché molte norme non operano subito.
Entrata in vigore generale: il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Regime succursali Stato terzo e correlati: le nuove norme su autorizzazione e disciplina organica delle succursali (artt. 14-bis e 58-ter e ss.) si applicano a partire dall’11 gennaio 2027.
Contratti pregressi: dal 2027 le banche di Stato terzo possono continuare senza succursale solo per la gestione di contratti conclusi prima dell’11 luglio 2026, senza rinnovo/novazione; i contratti a tempo indeterminato devono essere estinti o trasferiti entro il 10 gennaio 2028, salvo iniziativa esclusiva del cliente.
Fit & proper e altre discipline attuative: diverse parti entrano a regime con l’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia (e, lato TUF, con disciplina congiunta Banca d’Italia/Consob).

9. Indicazioni operative: checklist per banche, legali e consulenti


Per trasformare la riforma in attività concreta, ecco una checklist essenziale.
A) Se assisti banche italiane o gruppi

  • Governance/fit & proper: aggiorna policy e processi di valutazione (indipendenza di giudizio, tempo, motivazione, misure correttive e decadenza).
  • M&A e partecipazioni: integra nel processo autorizzativo la componente AML/CFT; aggiorna clausole sospensive, tempistiche e flussi informativi.
  • ESG e cripto: verifica se i framework di risk management includono stress test e scenario analysis adeguati; preparati a richieste specifiche della vigilanza.

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