Omesso consenso informato: prova del danno

Omesso consenso informato: la lesione del diritto è risarcibile solo se si prova la sussistenza di pregiudizi diversi dal danno alla salute.

Scarica PDF Stampa Allegati

Omesso consenso informato: la lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile solo se si prova la sussistenza di pregiudizi diversi dal danno alla salute. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. I fatti: il ricovero


A seguito di un prolasso genitale, una signora veniva ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale locale al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico di sacro-esteropessi, che veniva effettivamente eseguito il giorno successivo mediante tecnica robotica.
Però, all’esito delle dimissioni dall’ospedale, si manifestavano delle algie pelviche e pertanto la signora si sottoponeva ad una visita ginecologica sempre presso la medesima struttura sanitaria, da cui emergeva la presenza di una falda liquida nell’addome. Inoltre, circa un mese dopo, la paziente era costretta a operarsi nuovamente, sempre a causa del manifestarsi di nuove algie pelviche, causate dalla presenza di un’occlusione intestinale provocata da un volvolo.
Secondo la paziente, le suddette problematiche erano da imputarsi ad una non corretta esecuzione del primo intervento chirurgico da parte dei sanitari della struttura sanitaria.
In secondo luogo, la paziente lamentava di aver ricevuto un modulo di consenso informato, relativo alla prima operazione cui si era sottoposta, generico e mancante delle informazioni sui rischi connessi all’intervento medesimo.
In considerazione di quanto sopra, la paziente adiva il tribunale di Arezzo chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico subito a causa dell’erroneo intervento chirurgico (quantificato nella misura del 5% di postumi permanente) nonché il risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione a causa dell’omesso consenso informato, che quantificava in una somma compresa tra €. 1.000 e €. 4.000.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate, in quanto i sanitari avrebbero eseguito correttamente l’intervento chirurgico e in quanto il modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente avrebbe analiticamente descritto la procedura eseguita e le possibili complicanze connesse all’intervento chirurgico da eseguirsi. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024

2. Le valutazioni del Tribunale: la mancanza del consenso informato


Per quanto concerne la violazione dell’obbligo di acquisire un consenso informato del paziente in ordine all’intervento medico da eseguirsi, si configurano due diverse rilevanze causali a seconda che il paziente danneggiato deduca la violazione del diritto all’autodeterminazione oppure deduca la lesione del diritto alla salute come conseguenza della violazione del predetto obbligo al consenso informato.
Nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazione preventiva comporta di per sé una compromissione dell’interesse del paziente a compiere una autonoma valutazione dei rischi e dei benefici derivanti dal trattamento sanitario.
Tuttavia, al fine di ottenere il risarcimento del danno al paziente non è sufficiente dimostrare la mera violazione dell’obbligo al consenso informato da parte del sanitario, essendo invece necessario che il paziente alleghi e dimostri in maniera specifica quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute che sia eventualmente derivato, egli abbia subito a causa della lesione della sua autodeterminazione.
Ciò in quanto, comunque, non è concepibile un danno in re ipsa connesso alla violazione dell’autodeterminazione del paziente.
In altri termini, anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all’autodeterminazione, l’onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto deve essere escluso che vi sia danno “in re ipsa”. Il danneggiato, pertanto, dovrà dimostrare le conseguenze pregiudizievoli che in concreto derivano dalla lesione del suo diritto): il paziente, quindi, dovrà necessariamente allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, egli abbia subito.
Invece, nel secondo caso, la mancanza di informazioni incide dal punto di vista causale sul risultato dell’intervento chirurgico solo se il paziente dimostra che, qualora correttamente informato, non avrebbe eseguito l’operazione.

Potrebbero interessarti anche:

3. La decisione del Tribunale


Dalla CTU svolta in giudizio è emerso che i sanitari della struttura convenuta hanno eseguito correttamente l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta l’attrice, ritenendo che la successiva occlusione intestinale provocata dal volvolo era da ritenersi una complicanza prevedibile, anche se rara, ma non evitabile. Pertanto, secondo i periti nominati dal giudice le conseguenze dannose alla salute subite dalla paziente non erano in alcun modo riconducibili alla condotta posta in essere dai sanitari della convenuta.
 Per quanto concerne, invece, l’omissione del consenso informato, i CTU hanno valutato che non fosse addebitabile ai sanitari della convenuta neanche detta condotta inadempiente.
Infatti, dall’esame del documento informativo sottoscritto dalla paziente, è emerso che il consenso che la stessa aveva reso era esaustivo, in quanto alla stessa erano stati presentati in maniera puntuale i rischi derivanti dall’intervento di laparoscopia, tra i quali vi erano elencati anche le complicazioni intestinali ed altre complicanze con la relativa percentuale di rischio di verificazione. In secondo luogo, i CTU hanno accertato che la paziente ha avuto almeno due incontri con i sanitari prima dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, durante i quali la stessa si è confrontata sull’operazione da eseguirsi. Pertanto, anche da tale ultima circostanza, si può ritenere che la paziente aveva discusso, compreso e condiviso le informazioni che aveva poi sottoscritto nel modulo.
Infine, il giudice ha accertato che la paziente si è limitata a dedurre il mancato assolvimento da parte dei sanitari dell’obbligo a fornire un consenso informato, ma non ha neanche dedotto quali conseguenze pregiudizievoli avrebbe subito in conseguenza dell’asserita violazione del suo diritto all’autodeterminazione connesse alla omissione delle informazioni complete ed esaustive sull’intervento. Pertanto, anche qualora fosse stato dimostrato che i sanitari non avevano correttamente informato la paziente circa i rischi dell’intervento chirurgico, quest’ultima comunque non avrebbe diritto al risarcimento del danno, in quanto l’attrice non ha dimostrato quali pregiudizi sarebbero derivati dalla violazione del suo diritto all’autodeterminazione.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento formulata dall’attrice, sia con riferimento al danno biologico che con riferimento alla lesione dell’autodeterminazione per la violazione del consenso informato.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento