L’ordinanza n. 30169 della V Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta una vicenda di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Il provvedimento, che rinvia la questione alla sezione civile, offre spunti ermeneutici sull’art. 612-ter c.p., sulla natura istantanea del reato e sull’interesse della parte civile a impugnare. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Tra consenso iniziale e diffusione successiva
La vicenda si dipana attorno alla diffusione non autorizzata di un video a contenuto sessualmente esplicito, in origine condiviso in un contesto privato tra tre persone mediante una piattaforma social. Il video, inizialmente trasmesso col consenso dei partecipanti, è stato in seguito inoltrato a un soggetto estraneo al rapporto originario, e in assenza del consenso della persona ritratta. Tale secondo invio ha rappresentato il momento in cui la condotta è divenuta penalmente rilevante, configurando una violazione dell’art. 612-ter c.p. La querela è stata presentata a seguito di tale diffusione, sollevando la questione della relativa tempestività e della corretta qualificazione giuridica del reato. La Corte d’Appello di Milano aveva riformato la condanna di primo grado, dichiarando l’improcedibilità per tardività della querela. La parte civile, ritenendo errata la lettura della disposizione, ha impugnato la decisione, sostenendo che la condotta delittuosa si è concretizzata solamente nella seconda fase della diffusione, quando il video ha raggiunto un estraneo al rapporto originario. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale
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2. Quando si consuma il reato?
La Cassazione, con l’ordinanza depositata il 02 settembre 2025, ha ribadito che il reato disciplinato all’art. 612-ter c.p. presenta natura istantanea e si consuma al momento del primo invio non autorizzato. Al contempo evidenzia che ogni invio autonomo costituisce una condotta distinta. Per l’effetto, la seconda diffusione del video, avvenuta a ottobre 2021, rappresenta un nuovo reato, e la querela proposta a novembre del medesimo anno è da considerarsi tempestiva.
3. Interesse della parte civile, diritto da riaffermare
La Corte riconosce l’interesse della parte civile a impugnare la pronuncia d’appello che ha ribaltato la condanna di primo grado. Detto interesse risulta fondato sul vantaggio derivante da una nuova valutazione del fatto ai fini civilistici, in specie quando vi sia stato un precedente accertamento della responsabilità penale.
4. Motivazione carente della Corte d’Appello
La Cassazione censura la motivazione della Corte territoriale, ritenendola apodittica e non conforme ai principi consolidati. In particolare, viene evidenziata l’assenza di una confutazione puntuale delle argomentazioni del primo grado e una lettura errata della dinamica temporale delle condotte.
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5. Rinvio alla sezione civile
In applicazione dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, la Corte ha disposto il rinvio alla sezione civile della Cassazione per la prosecuzione del giudizio. Si tratta di un passaggio che ribadisce la possibilità per la parte civile di ottenere una pronuncia sulla responsabilità ai soli fini civilistici, pure in presenza di una declaratoria di improcedibilità penale.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 30169 rappresenta un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 612-ter c.p., chiarendo i limiti del consenso, l’indole istantanea del reato e il diritto della parte civile all’impugnazione. Il provvedimento rafforza la tutela delle vittime e offre indicazioni per la prassi giudiziaria.
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