È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15/09/2025, un regolamento, emesso dal Ministero della Giustizia, recante talune disposizioni riguardanti le strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, e segnatamente il decreto ministeriale, 24 luglio 2025, n. 128 (d’ora in poi: d.m. n. 128 del 2025).
In particolare, siffatto decreto consta di 15 articoli, ripartiti in cinque capi così suddivisi: il primo, che include gli articoli che vanno dall’art. 1 all’art. 2, norma l’oggetto e le definizioni a cui fare riferimento per “leggere” la normativa qui in commento; il secondo, che annovera i precetti normativi contemplati dall’art. 3 all’art. 5, attiene alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco delle strutture residenziali mentre il terzo, infine, afferisce i requisiti per l’iscrizione, e va dall’art. 6 all’art. 9; il quarto, avente ad oggetto la vigilanza, si struttura in un solo articolo, ossia l’art. 10; il quinto, relativo alle persone detenute ammesse con oneri a carico dell’Amministrazione e modalità di recupero delle spese, si compone di cinque articoli (dall’11 al 15).
Scopo del presente scritto è dunque quello di esaminare cosa stabiliscono codeste disposizioni legislative. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. L’oggetto del regolamento
- 2. Definizioni incluse nel regolamento
- 3. Formazione dell’elenco delle strutture residenziali per detenuti
- 4. Obblighi degli iscritti
- 5. Cancellazione e sospensione
- 6. Strutture residenziali
- 7. Tipologia dei servizi richiesti
- 8. Requisiti degli enti gestori
- 9. Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali
- 10. Vigilanza
- 11. Presupposti soggettivi e modalità di permanenza nelle strutture residenziali
- 12. Attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell’Amministrazione
- 13. Meccanismi di controllo della spesa
- 14. Modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali
- 15. Trattamento dei dati personali
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- Note
1. L’oggetto del regolamento
L’art. 1 del d.m. n. 128 del 2025 regola l’oggetto di questa disciplina giuridica, essendo ivi enunciato quanto segue: “In attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112[1], con il presente decreto sono definite: a) la disciplina relativa alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco delle strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti; b) le modalita’ di esercizio dell’attivita’ di vigilanza sullo stesso; c) le caratteristiche e i requisiti di qualita’ dei servizi necessari per l’iscrizione nell’elenco; d) le modalita’ di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali; e) i presupposti soggettivi e di reddito per l’accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112”.
Di conseguenza, alla stregua di quanto sancito in tale precetto normativo, si chiarisce che l’intervento, a cui è mirato il decreto qui in commento, riguarda: a) i criteri e le procedure per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle strutture residenziali destinate all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti; b) le modalità attraverso cui è esercitata l’attività di vigilanza e controllo su tali strutture, al fine di garantire il rispetto degli standard previsti e l’efficace svolgimento delle relative funzioni; c) le caratteristiche tecniche, organizzative e qualitative, nonché i requisiti minimi dei servizi erogati, richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui alla lettera a); d) i criteri per la determinazione e le modalità per il recupero delle spese sostenute per la permanenza dei detenuti all’interno delle strutture, con particolare riferimento ai meccanismi di compartecipazione al costo da parte degli stessi o di altri soggetti tenuti; e) le condizioni soggettive e reddituali che i detenuti devono possedere per poter accedere alle strutture residenziali in assenza di un domicilio idoneo e in situazione di insufficienza economica, assicurando in ogni caso il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 che, come è noto, statuisce quanto segue: “Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547[2]”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Definizioni incluse nel regolamento
Come accennato nella parte introduttiva di siffatto articolo, all’interno del decreto qui in esame, sono previste anche delle definizioni da tenere in considerazione ai fini della disamina dei precetti normativi sempre contenuti in questa fonte del diritto.
Difatti, l’art. 2 del d.m. n. 128 del 2025 dispone a tal riguardo quanto sussegue: “1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; b) «Ministero»: il Ministero della giustizia; c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia di comunità del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; e) «elenco»: l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; f) «avviso»: l’avviso pubblico di cui al comma 5 dell’articolo 8del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli enti gestori delle strutture residenziali; g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono un’idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g); i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunità collocata nelle strutture di cui alla lettera g); l) «equipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230”.
Codeste norme definitorie, pertanto, vanno tenute nella dovuta considerazione quando verranno analizzati gli articoli seguenti.
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3. Formazione dell’elenco delle strutture residenziali per detenuti
Per quanto attiene alla formazione dell’elenco delle strutture residenziali, è stabilito che, con “avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalita’ per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’iscrizione all’elenco delle strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge” (art. 3, co. 1, d.m. n. 128 del 2025).
Oltre a ciò, fermo restando che l’elenco in questione “e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero” (art. 3, co. 5, d.m. n. 128 del 2025) e l’“aggiornamento della pubblicazione dell’elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale” (art. 3, co. 6, d.m. n. 128 del 2025), è altresì disposto che: I) la “manifestazione di interesse e’ presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uniformi previsti nell’avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall’art. 7” (che vedremo da qui a breve) (art. 3, co. 2, d.m. n. 128 del 2025); II) l’“iscrizione all’elenco e’ subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III” (che analizzeremo successivamente mediante la disamina degli articoli che lo riguardano) (art. 3, co. 3, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025), fermo restando che, se il “possesso dei requisiti e’ attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46[3] e 47[4] del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” (art. 3, co. 3, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025), in “qualunque momento il Dipartimento puo’ disporre l’accertamento della veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’iscrizione all’elenco” (art. 3, co. 3, quarto periodo, d.m. n. 128 del 2025); III) la “Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’iscrizione nella pertinente sezione dell’elenco, una volta effettuata l’istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo” (art. 3, co. 4, d.m. n. 128 del 2025).
4. Obblighi degli iscritti
In merito ai doveri, a cui si devono attenere gli iscritti nell’elenco delle strutture residenziali, l’art. 4 del d.m. n. 128 del 2025 prevede a tal proposito quanto segue: “Gli iscritti all’elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento: a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’iscrizione all’elenco; b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III”, ossia quelli afferenti l’iscrizione al suddetto elenco.
5. Cancellazione e sospensione
A proposito della cancellazione e della sospensione all’elenco di cui sopra, l’art. 5, co. 1, d.m. n. 128 del 2025 dispone quanto sussegue: “1. Sono cause di cancellazione dall’elenco: a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all’art. 4, comma 1 lettera a); b) l’insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III; c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti; d) l’inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall’Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all’art. 7”, ossia i servizi che devono essere erogati dalle strutture residenziali (e che vedremo da qui a breve).
Ad ogni modo, la “Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di cancellazione, ne da’ comunicazione all’ente gestore con l’invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali” (art. 5, co. 2, d.m. n. 128 del 2025), fermo restando che, scaduto “il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali” (art. 5, co. 3, d.m. n. 128 del 2025).
Pur tuttavia, se, “nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l’ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’ente gestore del provvedimento adottato” (art. 5, co. 4, d.m. n. 128 del 2025).
Oltre a ciò, è infine disposto quanto segue: a) in “ogni fase della procedura di contestazione, l’ente gestore può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell’iscrizione” (art. 5, co. 5, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025) e in “tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione” (art. 5, co. 5, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025); b) durante “il procedimento per l’accertamento delle cause di cancellazione può essere disposta la sospensione dall’elenco” (art. 5, co. 6, d.m. n. 128 del 2025).
6. Strutture residenziali
Quali enti possono essere iscritti nell’elenco delle strutture residenziali?
L’art. 6 del d.m. n. 128 del 2025 dà una risposta a tale quesito, essendo ivi enunciato quanto segue: “1. Possono essere iscritti nell’elenco gli enti che dispongano, in alternativa, di: a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall’Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere comunitario; b) strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117[5]”.
Pertanto, solo gli enti, che possiedono codesti requisiti, possono iscriversi al suddetto elenco.
7. Tipologia dei servizi richiesti
L’art. 7 del d.m. n. 128 del 2025 regolamenta la tipologia dei servizi richiesti.
In particolare, al comma primo di siffatto precetto normativo è disposto che le “strutture di cui all’articolo 6 (ossia quelle esaminate nel paragrafo precedente ndr.) devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l’idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l’iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura”.
Oltre a ciò, è altresì richiesto che la struttura residenziale debba inoltre “assicurare ai residenti: a) idonea accoglienza residenziale; b) servizi di assistenza alla persona; c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l’esecuzione della misura penale di comunità, diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull’autonomia e l’autosostentamento e fondati in via prioritaria su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza” (art. 7, co. 2, d.m. n. 128 del 2025).
8. Requisiti degli enti gestori
Pure gli enti gestori di codeste strutture devono essere muniti di una serie di requisiti.
Difatti, l’art. 8, co. 1, d.m. n. 128 del 2025 prevede a tal proposito quanto sussegue: “Possono presentare manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali: a) enti pubblici; b) enti locali; c) enti del servizio sanitario; d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell’apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS),compresi gli enti già iscritti nell’anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di concerto, intesa o in forma associata”.
Tra l’altro, oltre a quanto appena disposto, è oltre tutto stabilito che i “soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell’ente o dell’organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera d), anche nell’ipotesi prevista dalla lettera e), devono possedere i seguenti requisiti: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale[6]; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale[7], per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie; d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale[8]; e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento” (art. 8, co. 2, d.m. n. 128 del 2025) fermo restando che, con “riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale[9]” (art. 8, co. 3, d.m. n. 128 del 2025).
9. Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali
Ad ogni modo, al di là di quanto sin qui esaminato, è comunque sancito che le “strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell’iscrizione nell’elenco” (art. 9, co. 1, d.m. n. 128 del 2025).
10. Vigilanza
In merito ai controlli da doversi espletare per l’osservanza delle norme giuridiche sin qui analizzate, l’art. 10, co. 1, d.m. n. 128 del 2025 stabilisce a tal proposito quanto sussegue: “Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell’elenco. 2. Gli indirizzi per l’esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento. 3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti. 4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria: a) accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’iscrizione all’elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici; b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità”.
11. Presupposti soggettivi e modalità di permanenza nelle strutture residenziali
Come recita il comma primo dell’art. 11 del d.m. n. 128 del 2025, nei “limiti di cui allo stanziamento definito dall’articolo 8,comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che: a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità; b) non dispongano di un domicilio idoneo; c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 235 codice penale[10] o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo”, fermo restando che siffatti requisiti “devono essere posseduti congiuntamente” (art. 11, co. 2, d.m. n. 128 del 2025).
Oltre a ciò, è per di più stabilito che: 1) presso “Direzione di ogni Istituto penitenziario è istituito apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che abbiano presentato istanza di misura penale di comunità” (art. 11, co. 3, d.m. n. 128 del 2025); 2) sulla “base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di garantire la fruibilità del beneficio ad un’adeguata platea di interessati, la retta di permanenza è a carico dell’Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all’inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio” (art. 11, co. 4, d.m. n. 128 del 2025); 3) al “momento della dimissione dall’Istituto penitenziario, il Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunità compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da tenere presso la struttura residenziale” (art. 11, co. 5, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025), tenuto conto altresì del fatto che: a) all’“atto dell’ingresso presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella stessa una condotta responsabile” (art. 11, co. 5, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025); b) una “copia di tale dichiarazione di impegno è conservata presso la struttura, anche a disposizione del legale rappresentante dell’ente gestore” (art. 11, co. 5, terzo periodo, d.m. n. 128 del 2025).
12. Attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell’Amministrazione
“Al fine di ottenere l’attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell’Amministrazione per le finalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l’istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell’Istituto ove si trova ristretto” (art. 12, co. 1, d.m. n. 128 del 2025).
Nel dettaglio, il “Direttore dell’istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell’equipe di osservazione e trattamento, trasmette l’istanza all’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove è sito l’Istituto penitenziario, ai fini dell’attestazione della disponibilità di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all’ elenco, con oneri a carico dell’Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi” (art. 12, co. 2, d.m. n. 128 del 2025) mentre, dal canto suo, la “relazione di sintesi dell’equipe è redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri: a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione del Direttore; b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressività etero-diretta verso persone o cose; c) abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione; d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione; e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell’Amministrazione, il raggiungimento dell’obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo” (art. 12, co. 3, d.m. n. 128 del 2025).
D’altronde, è oltre tutto stabilito che la “Direzione dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformità della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonché’ verificata la disponibilità del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all’Autorità giudiziaria competente a delibare l’istanza di misura penale di comunità presentata dal detenuto” (art. 12, co. 4, d.m. n. 128 del 2025), fermo restando che le “richieste di cui al comma 1 sono istruite dall’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l’ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio” (art. 12, co. 5, d.m. n. 128 del 2025).
Ciò posto, l’“attestazione di cui al comma 3 riporta l’indicazione della struttura residenziale presso cui è disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell’attestazione” (art. 12, co. 6, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025) e il “suddetto termine di validità è espressamente indicato nell’attestazione” (art. 12, co. 6, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025) mentre l’“attestazione rilasciata dall’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna è valutata dall’Autorità giudiziaria ai fini della delibazione relativa alla disponibilità di un domicilio idoneo” (art. 12, co. 7, d.m. n. 128 del 2025).
Inoltre, se la “decisione dell’Autorità giudiziaria, anche in caso di rigetto dell’istanza, è comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna” (art. 12, co. 8, d.m. n. 128 del 2025), è al contempo preveduto che, decorso “infruttuosamente il termine di validità dell’attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell’Autorità giudiziaria, l’attestazione perde i suoi effetti” (art. 12, co. 9, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025) e in “tal caso l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna assegna il posto così liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione” (art. 12, co. 9, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025).
Ad ogni modo, in “caso di decisione negativa da parte dell’Autorità giudiziaria, l’attestazione perde immediatamente i suoi effetti” (art. 12, co. 10, d.m. n. 128 del 2025), tenuto conto altresì del fatto che, in “assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l’Amministrazione non assume alcun onere finanziario” (art. 12, co. 11, d.m. n. 128 del 2025).
13. Meccanismi di controllo della spesa
Per quanto attiene al modo con cui deve essere “controllata” la spesa afferente tali nuovi istituti, è disposto che i “fondi di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” (art. 13, co. 1, d.m. n. 128 del 2025), fermo restando che gli “Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all’elenco, rientranti nel territorio di competenza” (art. 13, co. 2, d.m. n. 128 del 2025).
Ciò nonostante, nel “caso in cui l’offerta di posti sia superiore alle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri: a) qualità dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), offerti; b) ove disponibili, risultati conseguiti nell’anno precedente nell’attività di reinserimento socio-lavorativo dei residenti” (art. 13, co. 3, d.m. n. 128 del 2025).
Resta comunque fermo il fatto che, nella “sottoscrizione delle convenzioni, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l’obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge” (art. 13, co. 4, d.m. n. 128 del 2025) e a tal proposito la “convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all’Amministrazione per le finalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge” (art. 13, co. 5, primo periodo, d.m. n. 128 del 2025), essendo al contempo preveduto che la retta in questione sia “corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza” (art. 13, co. 5, secondo periodo, d.m. n. 128 del 2025).
Oltre a ciò, è per di più disposto che l’“attestazione di cui all’articolo 12, comma 4, è rilasciata dalla Direzione dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo” (art. 13, co. 6, d.m. n. 128 del 2025), oltre a essere stabilito quanto segue: “Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici può rimodulare in corso d’anno il riparto tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici di cui al presente decreto” (art. 13, co. 7, d.m. n. 128 del 2025).
14. Modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali
In riferimento alle modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, l’art. 14 del d.m. n. 128 del 2025 prevede, per un verso, che il “rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali è determinato, per giornata di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini dell’articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354[11]” (primo comma), per altro verso, che l’“amministrazione procede al recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi del comma 1, al termine della misura penale di comunità, secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115” (secondo comma), ossia quelle afferenti la riscossione.
15. Trattamento dei dati personali
L’art. 15 del d.m. n. 128 del 2025, infine, stabilisce che il “trattamento dei dati personali strettamente necessari all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell’elenco di cui all’articolo 3 è disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale. L’elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l’aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore)) della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all’aggiornamento ((dell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo)), le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l’iscrizione nell’elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l’accesso ((alle suddette strutture da parte dei detenuti)) che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, ((di riqualificazione professionale e di reinserimento)) socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. 4. Le strutture iscritte nell’elenco ((di cui al comma 1)), in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ((…)) ai fini di cui all’articolo 284 del codice di procedura penale. 5. ((L’elenco di cui al comma 1 deve)) essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2. 6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547. ((6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199))”.
[2]Secondo cui: “1. Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica. 2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. 3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l’ente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell’ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l’amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell’ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 5. Nell’espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella ((legge 31 dicembre 2009, n. 196)), ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
[3]Alla stregua del quale: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
[4]Per cui: “1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”.
[5]Secondo il quale: “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: (…) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi”.
[6]Per cui: “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno”.
[7]Alla stregua del quale: “Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis” cod. proc. pen..
[8]Secondo cui: “1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”.
[9]Per il quale: “Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”.
[10]Secondo cui: “Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo”.
[11]Alla stregua del quale: “Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell’art. 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell’ultima parte dell’art. 213 del codice penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica”.
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