La nomina sostitutiva del difensore di fiducia prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.p. può essere effettuata solo qualora l’imputato (o indagato) si trovi in una delle tre condizioni ivi espressamente indicate (arresto, fermo o custodia cautelare), non risultando applicabile tale disposizione né in riferimento all’irreperibile né in relazione al latitante: è, pertanto, inammissibile l’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. formulata dal difensore irritualmente nominato.
La nomina sostitutiva riservata dall’art. 96 comma 3 c.p.p. ai “prossimi congiunti” non è estensibile al convivente more uxorio; conseguentemente, è inammissibile l’istanza di riesame formulata dal difensore di fiducia nominato, ai sensi di detta disposizione, dal convivente dell’indagato.