Il commercialista incaricato di redigere il bilancio aziendale, non è tenuto a controllare la veridicità dei dati contabili forniti dall’amministratore, per cui non è responsabile di eventuali irregolarità (Cass. n. 15029/2013)

Redazione 14/06/13
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Svolgimento del processo

La s.r.l. Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29-1-1999 dal Pretore di Ferrara, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di lire 12.784.600, oltre accessori, in favore del commercialista dott. G.G., a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali. L’opponente deduceva la responsabilità professionale del G., il quale aveva omesso di verificare i dati contabili in relazione alla redazione del bilancio del 1994, nel quale erano state inserite poste false, riguardanti rispettivamente “crediti verso clienti” (USL (omissis) di Rovigo) pari ad oltre 11 miliardi di lire, e “crediti verso altri” pari a circa 3,4 miliardi di lire; poste che, in realtà, mascheravano ingenti ed ingiustificati prelevamenti effettuati dagli amministratori. L’Istituto Polesani, conseguentemente, chiedeva la risoluzione del contratto di assistenza professionale per inadempimento del G., con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli importi pagati in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Con sentenza depositata il 14-10-2002 il Tribunale di Ferrara rigettava l’opposizione, rilevando, in particolare, che non era stato dimostrato che l’incarico conferito al G. comprendesse anche le verifiche e i controlli indicati dall’opponente; rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria, proposta dall’opposto.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la LEM di ************ & ********* (già Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale) e appello incidentale il G..

Con sentenza depositata il 17-1-2006 la Corte di Appello di Bologna rigettava entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la LEM s.r.l. (già LEM di ************ & ********), sulla base di quattro motivi.

Il G. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1374, 1453, 1455, 2230 e 2236 c.c., D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, art. 34, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta mancanza di responsabilità del G. nella redazione del bilancio. Deduce, in particolare, che il dottore commercialista incaricato da una società di capitali di predisporre lo schema di bilancio di esercizio, ai fini di un corretto adempimento dell’incarico professionale, non può limitarsi a predisporre il progetto esclusivamente sulla base dei dati contabili trasmessigli dalla società, ma deve effettuare un esame critico quanto meno delle poste che, per la loro natura o il loro ammontare, appaiono microscopicamente anomale (quali, nella specie, i “crediti verso clienti” per oltre 11 miliardi di lire, e i “crediti verso altri” per circa 3,4 miliardi), richiedendo all’organo amministrativo gli opportuni chiarimenti e informazioni e rifiutando, nel caso in cui questi non vengano forniti, di dar corso all’incarico ricevuto.

Il motivo è infondato, apparendo immune da vizi logici e giuridici il ragionamento seguito dalla Corte di Appello nel ritenere che nell’incarico generico dato ad un professionista di predisporre uno schema di bilancio non può ritenersi implicitamente incluso l’onere di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori.

Tale valutazione è stata espressa all’esito di una ponderata analisi del dato normativo, che ha preso in considerazione, in particolare, i seguenti elementi: a) la delega, attribuita al collegio sindacale, del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio (art. 2403 c.c.); b) la individuazione nell’organo amministrativo, quale esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti la redazione del bilancio (artt. 2423 c.c. e ss.) e, in particolare, degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; c) la non delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione (art. 2381 c.c.);

d) la previsione, nell’ambito della tariffa professionale dei dottori commercialisti, di specifiche voci inerenti il controllo contabile.

Si tratta di rilievi congruenti e convincenti, dovendosi osservare da un lato che le menzionate norme codicistiche effettivamente individuano nell’organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio; e dall’altro che il fatto che nella voce prevista dall’art. 34 della tariffa professionale (“onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa) non siano inclusi gli onorari “per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci”, contemplati invece dall’art. 32, rafforza il convincimento che nell’incarico generico di procedere alla redazione del bilancio “a norma di legge” non sia normalmente compreso quello di verificare l’attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori.

La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche nella parte in cui ha escluso che il G. possa essere considerato comunque responsabile, sotto il profilo della violazione degli obblighi di deontologia professionale, attesa la evidente incongruità delle appostazioni in parola, che, secondo la ricorrente, gli avrebbe imposto di chiedere giustificazioni all’organo amministrativo, o addirittura di astenersi dall’incarico.

Le deduzioni svolte al riguardo dall’appellante sono state disattese con argomentazioni congrue, con le quali è stato rilevato, in particolare, che le poste debitorie esposte nel bilancio del 1994 trovavano riscontro nei precedenti bilanci; il che, unitamente alla considerazione del notorio ritardo dei pagamenti della P.A. (riferendosi la posta relativa ai “crediti verso clienti” per circa 11 miliardi di lire alla USL (OMISSIS) di Rovigo, unico cliente sociale), ha ragionevolmente indotto il giudice del gravame a ritenere, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che i dati contabili in questione non dessero adito a segnalazioni di anomalie o incongruenze particolari.

La decisione impugnata, pertanto, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente, essendo sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’affermazione secondo cui incombeva all’appellante l’onere di provare che l’incarico verbale dato dagli amministratori della società al G. comprendesse anche il controllo della corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti per la redazione dello schema di bilancio. Sostiene che, avendo la società opponente dedotto una responsabilità contrattuale del professionista, ai sensi dell’art. 1218 c.c. era onere di quest’ultimo fornire la prova liberatoria in ordine alla insussistenza del dedotto inadempimento. Deduce, inoltre, che la Corte di Appello, per confutare la tesi dell’appellante circa il concreto contenuto degli obblighi incombenti sul professionista, ha erroneamente valutato le prove testimoniali raccolte, ed ha immotivatamente affermato che gli amministratori distrattari delle somme contenute nelle poste di bilancio in questione non avrebbero conferito un incarico di verifica dei dati contabili al professionista, sapendo che gli stessi erano privi di documenti giustificativi.

Il motivo deve essere disatteso.

Le deduzioni svolte riguardo all’onere della prova partono dal presupposto secondo cui l’incarico professionale ad un dottore commercialista per la predisposizione dello schema di bilancio di una società non potrebbe prescindere dall’esame dei dati contabili trasmessi dagli amministratori e, pertanto, comporterebbe necessariamente anche una valutazione della verosimiglianza e della congruità di tali dati rispetto all’attività svolta dalla società.

Di qui l’affermazione secondo cui sarebbe spettato al convenuto l’onere di dimostrare una eventuale limitazione dell’incarico, trattandosi di un’eccezione che deve essere provata da chi la solleva.

Tale presupposto si rivela erroneo. Poichè, infatti, per le ragioni in precedenza esposte, deve ritenersi che l’incarico generico di predisporre lo schema di bilancio di una società, conferito ad un commercialista, non comprende di per sè l’obbligo di controllare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, nella specie correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che fosse onere dell’opponente provare di aver conferito al G. anche l’incarico di verificare tale corrispondenza, trattandosi di una prestazione più ampia rispetto a quella insita nell’incarico affidato e che, quindi, atteneva a un fatto costitutivo della pretesa dedotta dalla LEM. Per il resto, le doglianze mosse, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, mirano sostanzialmente ad ottenere una valutazione delle emergenze processuali diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto non fornita dall’appellante la prova di alcun titolo di responsabilità contrattuale a carico del G., ed ha anzi desunto dalle deposizioni testimoniali raccolte e da argomenti di ordine logico elementi di segno contrario alla tesi sostenuta dalla LEM. Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenuto significativo, la deposizione del teste P., componente del collegio sindacale dell’epoca, dalla quale si desume che lo Studio G. non aveva mai dato motivo per far ritenere che lo stesso svolgesse anche attività di verifica della corrispondenza a realtà dei dati di bilancio; e, soprattutto, ha attribuito particolare valenza alla considerazione logica secondo cui gli amministratori “distrattari” delle somme formalmente confluite nelle poste di bilancio in discussione, mai avrebbero dato un tale incarico di verifica, ben sapendo che il dato contabile fornito era totalmente di corrispondenti documenti giustificativi.

Si tratta di apprezzamenti squisitamente di merito che, in quanto sorretti da una motivazione immune da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte. I vizi di motivazione denunciabili in cassazione, infatti, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11- 2005 n. 22901; Cass.12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

3) Con il terzo motivo la LEM si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del comportamento tenuto dal G. nel corso dell’assemblea degli Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale tenutasi il 3-5- 1996, chiamata ad approvare il bilancio chiuso il 31-12-1995; assemblea nella quale, secondo la ricorrente, l’odierno resistente, intervenuto quale consulente privato, avrebbe mosso pesanti critiche a tale bilancio, da lui non predisposto, in tal modo manifestando una strenua difesa del bilancio precedente (e delle poste creditizie riconosciute poi fasulle).

Anche tale motivo è privo di fondamento.

La Corte di Appello ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto privo di qualsiasi rilievo il comportamento tenuto dal G. nel corso dell’assemblea finalizzata all’approvazione del bilancio del 1995, spiegando, con motivazione congrua, che dal verbale assembleare non emerge alcuna difesa, da parte dell’odierno resistente, della “verità” del bilancio del 1994, e che i motivi di critica al bilancio del 1995 (quali evincibili dal promemoria a firma degli ex amministratori) si riferivano unicamente alla svalutazione dei crediti riappostati nei confronti dei medesimi.

Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dalla ricorrente con il motivo in esame si traducono, ancora una volta, nella sostanziale richiesta di una valutazione delle risultanze acquisite diversa da quella compiuta dalla Corte territoriale, che, essendo supportata da argomentazioni prive di vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità.

4) Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità di cui all’art. 1223 c.c. tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito dalla società. Sostiene che tale danno è pari all’ammontare delle poste creditorie rivelatesi inesistenti.

Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi tre, che porta ad escludere ogni responsabilità del G. in ordine ai fatti dedotti in giudizio.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2013.

Redazione