Una proposta per l’auspicata legge regionale consumeristica in Calabria

Tocci Mario 04/02/10
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Il corpus normativo regionale calabrese non annovera ancora una legge di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Una grave mancanza, dunque, di cui tutte le amministrazioni finora succedutesi alla guida della Regione devono assumere la responsabilità politica.

La necessità di colmare il vulnus legislativo in questione è ormai preminente.

Cosicché – a beneficio di quanti, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, vorranno assumere l’iniziativa di promuoverne l’approvazione funzionale alla promulgazione – è stato elaborato il progetto di quella che potrebbe essere la nuova legge regionale consumeristica in Calabria.

Il progetto, illustrato in anteprima ed in esclusiva per i lettori de “l’ Altro Quotidiano”, si compone di dieci articoli.

Il primo definisce compiutamente le finalità e gli obiettivi della normativa proposta.

In sostanza, sono tracciate le linee programmatiche attraverso cui dovrebbe articolarsi la tutela regionale dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Il secondo, il terzo ed il quarto regolamentano l’importante organismo consultivo regionale dei consumatori.

Il quinto contempla il registro regionale delle associazioni dei consumatori.

Il sesto determina le modalità di elargizione dei finanziamenti alle associazioni consumeristiche iscritte nell’apposito registro.

Al settimo sono dettate dettagliate disposizioni sulla creazione degli sportelli regionali dei consumatori.

L’ottavo si dedica invece alla previsione della finanziabilità di cattedre universitarie regionali di diritto dei consumi.

Nono e decimo afferenti a disposizioni meramente procedurali.

L’esegesi approfondita sarà svolta in un testo di approfondimento di prossima pubblicazione.


ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

 

1.La Regione Calabria, di seguito anche denominata Regione, riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi, promuovendone la tutela dei diritti ed interessi individuali e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Calabria, in conformità alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale e nell’esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

  1. tutela della salute e della sicurezza del consumatore e dell’utente;

  2. protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell’utente;

  3. promozione e l’attuazione di iniziative tese all’informazione, all’educazione e formazione del consumatore e dell’utente al fine di consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

  4. promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori ed utenti ;

  5. promozione di una politica di collaborazione fra associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare l’erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza.

 

ARTICOLO 2

Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

 

1. La Regione Calabria, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’ art. 1, si avvale della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta:

  1. dall’Assessore regionale competente al ramo e all’uopo designato dalla Giunta Regionale, che lo presiede e può essere sostituito nelle sedute, in caso di impedimento, da altro Assessore regionale appositamente incaricato;

  2. da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell’elenco di cui all’art. 5, designato da ognuna delle medesime associazioni;

  3. da un rappresentante di ciascuna associazione professionale a diffusione nazionale finalizzata alla tutela dei diritti dei consumatori, designato da ognuna delle medesime associazioni;

  4. da un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Calabria.

  5. da un rappresentante designato dalle associazioni delle autonomie locali operanti nella regione;

  6. due docenti designati dal Rettore dell’Università della Calabria tra soggetti in possesso di comprovate competenze nel campo del diritto consumeristico.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal Presidente della Consulta.

 

ARTICOLO 3

Funzionamento della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

 

1. La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione.

2. I componenti della Consulta possono essere riconfermati.

3. I componenti della Consulta prestano la propria opera a titolo gratuito.

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte all’anno con cadenza quadrimestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un terzo dei componenti.

5. Le sedute della Consulta sono sempre pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza in carica.

6. La Consulta delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Consulta può invitare alle proprie sedute, senza attribuzione del diritto di voto, rappresentanti di associazioni di tutela ambientale riconosciute, di associazioni professionali rappresentative delle categorie economiche e sociali interessate, di associazioni sindacali, di Pubbliche Amministrazioni, nonché esperti in relazione alla specificità dei temi trattati.

 

ARTICOLO 4

Compiti della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

 

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

  1. concorre alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

  2. propone agli organi competenti l’ effettuazione di indagini di carattere generale tese a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

  3. propone azioni coordinate con imprese e Pubblica Amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

  4. esamina l’ andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi al fine di formulare, se necessario, proposte alla Giunta regionale per politiche antinflattive;

  5. formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti

  6. ed avanza segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie territoriali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

  7. promuove il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni.

 

2. Sono fatte salve le competenze di cui al disposto del comma 6 dell’art. 8.

 

ARTICOLO 5

Registro delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

 

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L’ iscrizione nel registro avviene a richiesta degli interessati ed è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei sottoelencati requisiti:

  1. essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre

  2. anni e possedere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda

  3. come scopo esclusivo senza fine di lucro la tutela dei consumatori e degli utenti;

  4. tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’ indicazione delle quote

  5. versate direttamente per scopi statutari;

  6. numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione regionale;

  7. presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

  8. non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in

  9. relazione all’attività dell associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti

  10. la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in

  11. qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l associazione;

  12. avere una propria sede in uno dei comuni della regione;

  13. svolgere con continuità attività di assistenza e di consulenza ai consumatori ed agli utenti.

 

3. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’ iscrizione nel registro comporta la cancellazione dallo stesso.

4. Il Dipartimento Attività Produttive – Servizio Commercio della Regione provvede entro il mese di febbraio di ogni anno all’aggiornamento del registro e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l’ iscrizione.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

 

ARTICOLO 6

Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

 

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere l’attività delle associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, può annualmente erogare contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’art. 2 stabilisce:

  1. termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo e relativa documentazione;

  2. entità massima del contributo concedibile;

  3. tipologie e limite massimo di spesa ammissibile;

  4. criteri per l’elaborazione delle graduatorie delle richieste di contributo.

 

ARTICOLO 7

Sportelli regionali dei consumatori e degli utenti

 

1. La Regione istituisce, presso le sedi territoriali regionali delle associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, sportelli regionali dei consumatori e degli utenti.

2. In ciascun comune con popolazione fino a ventimila unità non può essere creato più di uno sportello regionale dei consumatori e degli utenti.

3. In ciascun comune con popolazione superiore a ventimila unità ed inferiore a cinquantamila abitanti non possono essere creati più di due sportelli regionali dei consumatori e degli utenti.

4. In ciascun comune con popolazione superiore a duecentomila abitanti non possono essere creati più di quattro sportelli regionali dei consumatori e degli utenti.

5. Alla creazione di ogni sportello regionale dei consumatori e degli utenti possono concorrere più associazioni di cui all’art. 5, che fruiscono ciascuna di propri finanziamenti all’uopo ai sensi del disposto del comma 9; in tale ipotesi, lo sportello medesimo è ubicato presso una delle sedi delle associazioni promotrici, liberamente individuabile previo accordo tra le stesse.

6. I contrasti eventualmente insorgenti tra le associazioni di cui all’art. 5 nell’ipotesi di cui al disposto del comma 5 sono risolti, senza particolari formalità rituali, dalla Consulta.

7. Gli sportelli regionali dei consumatori e degli utenti informano i soggetti medesimi sui meccanismi economici e sulla possibilità e modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi

8. Gli sportelli regionali dei consumatori e degli utenti interloquiscono con la Consulta mediante segnalazione di problematiche di rispettiva competenza.

9. Gli sportelli regionali dei consumatori e degli utenti dei consumatori e degli utenti possono essere finanziati dalla Regione nell’ambito dei progetti di cui all’art. 2 ma non possono impiegare altre risorse regionali dirette ovvero indirette.

10. Gli sportelli regionali dei consumatori e degli utenti sono riconoscibili attraverso appositi loghi ed insegne regionali forniti dalla Regione in comodato d’uso.

11. Gli sportelli regionali dei consumatori e degli utenti sono tenuti ad osservare, sotto pena di revoca del riconoscimento della Regione e dei finanziamenti regionali elargiti all’associazione promotrice ovvero alle associazioni promotrici, un orario di apertura di tre ore giornaliere di ogni giorno feriale non pre-festivo.

 

ARTICOLO 8

Finanziamenti regionali alle cattedre universitarie di diritto del consumo e dell’utenza

 

1. La Regione può finanziare, utilizzando risorse del bilancio regionale, l’istituzione, in ciascuna Facoltà di ogni ateneo pubblico ovvero privato avente sede in Calabria, di cattedre di diritto del consumo e dell’utenza.

 

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in EURO __________ per l’esercizio finanziario 2010, si provvede con uno stanziamento di EURO _______________________________ a gravare sui capitoli del bilancio regionale __________

 

ARTICOLO 10

Pubblicazione della legge

 

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 

Mario Tocci

Avvocato in Cosenza

Cultore di diritto privato nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria

Consigliere Esecutivo Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Giusconsumeristi Italiani

Tocci Mario

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