Trasparenza e privacy: sì alla pubblicazione online dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla P.A. ma senza diffondere dati sulla salute

Redazione 18/12/12
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Biancamaria Consales

Il Garante per la privacy ha ripreso alcune amministrazioni sanitarie affinché applichino correttamente le novità normative introdotte dalla legge di conversione 134 del 7 agosto 2012 del cosiddetto “decreto sviluppo 2012”, impedendo che i dati sulla salute dei pazienti vengano diffusi online. Le aziende sanitarie chiedevano, nella fattispecie, se l’articolo 18 della suddetta legge, che introduce nuove disposizioni in tema di agenda digitale e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, le obbligasse a pubblicare su internet anche i dati dei pazienti che hanno ad esempio ricevuto indennizzi per danni irreversibili (come il contagio da epatite o Hiv) causati da vaccinazioni o dalla somministrazione di emoderivati, rimborsi per cure di altissima specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a patologie mediche certificate.

L’Autorità Garante ha chiarito che, con riferimento alle persone fisiche, il citato articolo prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

Il Garante ha precisato che il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti.

Ha ricordato, altresì, che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, approvate dallo stesso Garante per la privacy nel 2011.                                                                                   

 

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