Tavole sinottiche

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Codificazioni del XVIII Secolo 

Due fasi nel rapporto fra Stato e chiesa in Italia:

  1. Piena alleanza fra trono ed altare durante le guerre di religione, fino ai primi del XVIII secolo.
  2. Dagli inizi del XVIII secolo s’instaura il sistema giurisdizionalista, con l’affermazione dei diritti sovrani dello Stato sulla Chiesa.

Tre fasi successive sullo sviluppo delle dottrine giurisdizionaliste:

  1. Dagli inizi del XVII secolo fino al XVIII secolo.
  2. La prima metà del XVIII secolo.
  3. La seconda metà del XVIII secolo.

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Contrapposizione tra dottrine giurisdizionaliste  e curialiste.

La dottrina Giurisdizionalista distinse e classificò una serie di “iura circa sacra” raggruppati in due categorie:

La prima categoria rivolta alla protezione della Chiesa: IUS ADVOCATIAE (appoggio dato dal potere civile a quello ecclesiastico per l’osservanza delle leggi canoniche) – IUS INSPECTIONIS ( diritto di controllare e vigilare sull’amministrazione ecclesiastica) –   IUS REFORMANDI (facoltà dei sovrani di attuare eventuali riforme utili al funzionamento delle Chiese locali).

La seconda categoria rivolta alla difesa dell’autorità e delle prerogative dello Stato: IUS CAVENDI  (diritto di difendersi da eventuali intrusioni della Chiesa) è composto da due istituti del “placet” (obbligo dell’approvazione da parte dello Stato di qualsiasi atto dell’autorità ecclesiastica) e del “ veto” (facoltà di opporsi alla nomina ad un ufficio ecclesiastico di persona non grata al sovrano) – IUS NOMINANDI (diritto di nominare o proporre i vescovi) – IUS APPELLATIONIS  (diritto di procedere contro atti dell’ autorità ecclesiastica ritenuti abusivi) è formato da due istituti del “recursus ab abusu”( facoltà di ricorrere a determinati tribunali statali per cassare un atto dell’autorità ecclesiastica) e del “sequestro di temporalità” (potere di sequestrare i beni ecclesiastici quando siano male amministrati) – IUS DOMINI EMINENTIS (dominio eminente dello Stato sul patrimonio ecclesiastico sito nel suo territorio).

Stato laico:

  1. Prime manifestazioni risalenti al periodo della riforma protestante.
  2. Ulteriore sviluppo nel XVIII SECOLO.

Parallelamente al giurisdizionalismo confessionista si diffondono tre correnti riformatrici:

1°) la dottrina giansenista, 2°)la dottrina razionalista, 3°) le dominanti dottrine politiche ed economiche.

Alle correnti antipapali si ricollegano le ostilità verso gli ordini religiosi, specialmente contro i GESUITI.

In Italia la fusione fra le tendenze riformatrici giansenista, prettamente religiosa, e regalista , politico-giuridica, forma il movimento giurisdizionalista-giansenista con preminenza caratteriale politica, vi comunque una scarsa diffusione presso il clero delle dottrine gianseniste.

Le riforme attuate sono le seguenti:

  1. Interferenza dello Stato nella formazione del clero nei suoi territori con la nomina diretta dei vescovi e dei conferimenti di qualsiasi beneficio ecclesiastico.
  2. Controllo dello Stato sul patrimonio ecclesiastico e sua amministrazione.
  3. Preventivo consenso per la pubblicazione degli atti della Santa Sede e dei vescovi.
  4. Possibilità del sovrano di annullare i provvedimenti ecclesiastici.
  5. Autorizzazione governativa per la fondazione degli enti ecclesiastici.

Maggiori motivi di contrasto fra chiesa e stato

Materia giurisdizionale :

  1. Abolizione dell’Inquisizione.
  2. Abolizione dei tribunali apostolici.
  3. Restrizione della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici locali: a) Restrizione del privilegio di foro dei chierici; b) Riconoscimento e limitazione della giurisdizione sulle cause oggettivamente ecclesiastiche.

Materia d’immunità ecclesiastica:

  • Immunità locale.
  • Immunità reale  (Riforma economica).
  • Immunità personale.

Riforme religiose in senso stretto e libertà religiosa.

Riforma finanziaria nel XVIII secolo

  1. Ricostituzione del demanio pubblico e recupero all’amministrazione centrale delle entrate fiscali delle terre alienate.
  2. Abolizione o riduzione delle immunità fiscali.
  3. Riforma tributaria per rendere più perequativa la tassazione e le imposizioni tributarie in genere. RIFORMA TRIBUTARIA: a) IMPOSTE DIRETTE (IMPOSTA FONDIARIA E IMPOSIZIONE PERSONALE DIRETTA); b) IMPOSTE INDIRETTE.
  4. Per una maggiore equità e certezza finanziaria si creò un nuovo metodo di riscossione.

Nonostante queste riforme, per le spese eccezionali si continuò a fare ricorso alla finanza straordinaria.

Ordinamento di governo

Distinzione fra cariche di corte e di governo.

I Principi sono assistiti da Consigli di Stato che per lungo tempo non raggiungono una organizzazione stabile e precisa.

L’esercizio delle funzioni di governo sono affidate ai MINISTRI nelle organizzazioni monarchiche maggiori e ai SEGRETARI DI STATO in quelle minori.

Arbitrarietà del sovrano.

Amministrazione statale

SECOLO XVI

  • Creazione di una amministrazione accentrata
  • Concezione privatistica o patrimoniale del pubblico ufficio
  • Particolarismo amministrativo.

SECOLO XVIII

Riordinamento dell’amministrazione pubblica nello Stato di Polizia:

  • I funzionari e gli impiegati continuano ad essere al servizio del principe come suoi fiduciari e mandatari, senza un rapporto giuridico fra essi e lo Stato.
  • Si viene creando una disciplina normativa diretta ad attuare una certa uniformità di condotta.
  • Istituti della giustizia amministrativa.
  • Persistenza della concezione privatistico-patrimoniale dei pubblici uffici.
  • Sviluppo dell’organizzazione dell’apparato militare.
  • Perfezionamento dell’apparato burocratico dell’amministrazione finanziaria.
  • Ampliamento dei poteri in ogni settore dell’azione amministrativa.
  • Accentramento amministrativo (es. Francia-Germania).
  • Creazione del demanio statale.

Con l’espandersi delle competenze dell’amministrazione pubblica viene a crearsi una nuova scienza del diritto pubblico.

In Italia difesa del diritto romano come fonte del diritto pubblico e utilizzazione del diritto naturale quale difesa razionale della vecchia scienza pubblicistica.

Sviluppo nel XVIII secolo della dottrina giusnaturalistica in due direzioni opposte:

  • Annientamento teorico di tutti i corpi intermedi tra l’individuo sovrano e la totalità sovrana.
  • Principio della libera associazione e ricostruzione con il suo aiuto della struttura corporativa.

In contrapposizione al giusnaturalismo contrattuali sta:

  • Enunciazione della teoria dei “governi misti” di Montesquieu.

Creazione parallela al diritto pubblico del diritto internazionale.

Diritto internazionale (wolf)

  1. IUS GENTIUM NECESSARIUM (diritto naturale)

Costituito da principi immutabili o inderogabili conformi alla natura delle cose e dell’uomo.

  1. IUS GENTIUM NECESSARIUM (diritto positivo)

Costituito da tre specie di norme:

  • Diritto volontario – Consenso presunto
  • Diritto convenzionale – Consenso espresso
  • Diritto consuetudinario – Consenso tacito

Ordinamenti legislativi e di giustizia

SECOLO XVI  e XVII

Unificazione e semplificazione delle giurisdizioni territoriali

  • Costituzione di organi supremi e centrali del potere giudiziario
  • Riforma delle giurisdizioni ordinarie di prima istanza e speciali:

ORDINARIE:

1) Giurisdizioni feudali.

2) Giurisdizioni cittadine o municipali.

SPECIALI:

  • Nobiltà.
  • Foro ecclesiastico.
  • Tribunali delle corporazioni mercantili ed artigiane.
  • Conservazione di alcune giurisdizioni speciali (es. Comunità ebraiche e università) e creazione di numerose altre (es. Militari, sanità).

SECOLO XVIII

Nel XVIII secolo avvennero le maggiori riforme di diritto pubblico.

Movimento per l’abolizione del sistema dei privilegi di corpo; limitazione delle giurisdizioni e dei diritti della feudalità.

Proposte di semplificazione ed unificazione del sistema delle fonti del diritto; prime consolidazioni e compilazioni legislative.

Le maggiori riforme erano richieste nel campo del diritto e del processo criminale:

  • Disposizioni sulle pene.
  • Riforme nel processo criminale.
  • Riforme del processo civile.
  • Riforma degli ordinamenti giudiziari.
  • Riforme limitate nel campo del diritto privato (Diritto delle persone, della famiglia, del matrimonio e dei rapporti patrimoniali).

In Italia notevoli provvedimenti in materia di diritto ereditario.

Stato di polizia (es. VON JUSTI)

ARTE DEL GOVERNO (pura azione politica)

SCIENZA DEL GOVERNO (azione amministrativa per raggiungere determinati fini propri dello Stato).

Fine dello Stato e la pubblica felicità

Essa è fondata su due condizioni:

  1. POLIZIA DI SICUREZZA
  • SICUREZZA INTERNA
  • SICUREZZA ESTERNA
  1. POLIZIA DI BENESSERE
  • AUMENTO DELLA RICCHEZZA DEL PAESE FAVORENDONE L’ECONOMIA
  • BILANCIA COMMERCIALE ATTIVA NEL COMMERCIO ESTERO CON ENTRATA DI METALLO PREZIOSO

Il potere deriva dal popolo nel nome e nell’interesse del quale viene esercitato. Il popolo ha delegato i suoi poteri al re mediante tre contratti:

  • Contratto di associazione
  • Contratto di sottomissione
  • Contratto di costituzione

Occorre distinguere fra gli IURA SUPERIORITATIS appartenenti al sovrano, non alienabili, e gli IURA REGALIA concessi con investitura feudale dal sovrano. Lo Struvio tenta di limitare, nella prima metà del XVIII secolo, gli iura regalia e principalmente la iurisdictio che menoma la nuova concessione unitaria della giurisdizione dello Stato.

I sudditi devono sempre obbedienza al principe e quindi allo Stato per evitare l’anarchia. Il von Justi distingue due categorie di doveri verso lo Stato: IMMEDIATI e MEDIATI.

IMMEDIATI (necessari per l’esistenza dello Strato): obbedienza e fedeltà al principe, pagare le tasse, devozione alla patria.

I problemi sollevati sono due:

  • Dovere di obbedienza in caso di mancata motivazione degli ordini del principe.
  • Dovere di obbedienza di fronte a un ordine illegittimo o a una legge positiva contraria alla legge naturale. La risposta consiste nell’affermare la irresistibilità del potere sovrano, essendo l’ordine migliore dell’anarchia.

MEDIATI: tutti i doveri che l’uomo ha verso se stesso e dalla cui osservanza ne deriva beneficio, sia pure mediato o indiretto, anche allo Stato.

 

 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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