Strisce pedonali particolarmente scivolose: il danneggiato deve provare l’esistenza del fatto dannoso e il nesso di causalità.

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Nell’ipotesi di danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., il custode è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il caso fortuito.

Nondimeno, proprio in virtù dei principi che reggono la fattispecie della responsabilità da custodia, il danneggiato è tenuto a provare l’esistenza del fatto dannoso e del nesso di causalità tra la res ed il danno patito.

Tale principio è stato nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 4986, del 14.03.2016.

La vicenda traeva origine dall’incidente occorso ad un motociclista che evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il custode della strada, chiedendo che lo stesso venisse condannato al risarcimento di tutti i danni, fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale.

In particolare il centauro esponeva di trovarsi alla guida del proprio motociclo in una giornata di pioggia, allorquando perdeva inopinatamente il controllo del mezzo, in dipendenza dell’inconsueta viscidità delle strisce pedonali, a suo dire, tinteggiate con una vernice al fosforo, particolarmente scivolosa.

Il Comune, con la costituzione in giudizio, chiedeva dapprima il rigetto del ricorso e, comunque, avanzava richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società che aveva provveduto alla pitturazione delle strisce pedonali.

Instauratosi correttamente il contradittorio il tribunale rigettava la domanda, ritenendola non provata. Medesima sorte toccava al gravame interposto dal motociclista che non convinto ricorreva, infine, dinnanzi la Suprema Corte.

Nel ricorso davanti al giudice di legittimità il danneggiato denunci – tra l’altro – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.

Si duole infatti il ricorrente della circostanza per cui, la Corte d’Appello di Roma, non avrebbe fatto buon governo dei principi in merito alla responsabilità da cose in custodia, né tenuto nella debita considerazione la “confessione” proveniente dal convenuto sull’effettivo utilizzo di una vernice a base di fosforo, decisamente sdrucciolevole.

Il relatore nominato dal Supremo Collegio ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio, siccome destinato ad essere rigettato.

Sostiene lo stesso che, con riferimento all’onere probatorio relativo al caso fortuito, il ricorrente non avrebbe tenuto in debita considerazione la costante giurisprudenza della Corte la quale, già da tempo, ha ritenuto che: “anche in relazione alla violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cit., sul danneggiato grava comunque l’onere della prova in ordine all’esistenza del fatto dannoso e del nesso di causalità tra la res ed il danno patito (v., tra le altre, la sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660)”.

A tal proposito, la Corte territoriale ha rilevato come, esclusa qualsiasi ipotesi di ammissione di colpevolezza da parte del custode del bene, sul punto fondamentale relativo alla tipologia di vernice utilizzata per tinteggiare le strisce pedonali e, pertanto, sulla loro intrinseca pericolosità, vi era una evidente mancanza di prova, anche in ordine alle metodologie costruttive da utilizzare per gli anzidetti attraversamenti carrabili.

A tal uopo, anche l’invocata Consulenza Tecnica d’Ufficio si palesava meramente esplorativa e, in quanto tale, siccome tendente a sopperire ad una carenza di allegazioni o offerte di prova di parte attrice, onerata in tal senso, risultava inammissibile.

Il Collegio ritiene a tal proposito che: “l’argomentazione centrale utilizzata dalla Corte d’appello è che l’attore non aveva fornito alcun elemento idoneo a prospettare validamente l’esistenza di un vizio di fabbricazione delle strisce pedonali con una vernice particolarmente scivolosa e non conforme alle regole vigenti in materia, e per tale ragione la Corte ha ritenuto di non dover ammettere la c.t.u. in quanto ritenuta di natura meramente esplorativa. Tale valutazione è evidentemente di appartenenza del giudice di merito e non è più discutibile in questa sede”.

Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente non solo a pagare le spese del grado di giudizio, ma anche a versare, ai sensi dell’art. 13, I co. – quater, del DPR 115/2002, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, sussistendone i presupposti di legge.

Avv. Paolo Accoti

www.paoloaccoti.it

Avv. Accoti Paolo

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