Stranieri e rinnovo del permesso di soggiorno: nuova direttiva dal Viminale.

Ferrone Marco 05/10/06
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·         Considerazioni
 
File interminabili davanti ai cancelli delle Questure, soprattutto del centro Nord, danno l’idea come l’Italia stia diventando sempre di più un paese multietnico alla stregua di Paesi che possono vantare una lunga tradizione in questo campo, come la Gran Bretagna e la Francia.
Nonostante l’accostamento a questi due paesi europei-che hanno molta più esperienza in tema di immigrazione rispetto all’Italia- l’apparato pubblico italiano accusa forti problemi logistici e strutturali nello gestire efficacemente l’ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero.
Basti pensare che i tempi di attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero soggiornante a Treviso, possono addirittura arrivare a sette mesi. Stessa sorte per uno straniero soggiornante a Roma, Milano o Brescia.
I tempi sono totalmente dilatati nonostante i salti mortali da parte dei dirigenti delle questure di ottemperare al rilascio dei rinnovi dei permessi di soggiorno secondo i canonici tempi previsti dalla normativa vigente. 
Il dlgs n.286/1998, precisa all’art. 5 , c.9 che i tempi per il rilascio del permesso di soggiorno sono fissati in 20 giorni. Purtroppo la moltitudine di stranieri presenti in Italia e la forte carenza di organico delle Questure-soprattutto del centro nord- non consente a questi ultimi di rilasciare il permesso di soggiorno rinnovato entro i venti giorni.
Questa incresciosa situazione ha determinato situazioni imbarazzanti per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Basti pensare che molti di essi durante la fase di attesa del rinnovo del documento non potevano partire per le vacanze oppure, addirittura la paura di perdere il posto di lavoro. Quanti datori di lavoro si sono spazientiti nell’attendere mesi prima di poter vedere il permesso di soggiorno rinnovato da parte del lavoratore straniero alle proprie dipendenze.
 
·         Modalità inerenti il rinnovo del permesso di soggiorno
 
Fatta questa precisazione è ora utile ricordare quanto prevede la legge in merito alle modalità di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per gli immigrati stranieri.
La fonte di riferimento è il dlgs n. 286/1998, precisamente il comma 4 dell’art. 5. L’articolo dispone quanto segue: il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3 bis, lett. C), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma3 bis, e trenta giorni nei restanti casi. 
Il legislatore ha preferito, concedere tempi ben determinati e scaglionati a seconda della tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato –tempo determinato) affinchè lo straniero potesse recarsi presso la questura per poter inoltrare istanza di rinnovo, senza incorrerre in file interminabili. Purtroppo, come innanzi riportato, la forte carenza degli organici delle questure, non riesce a far fronte alla valanga di stranieri presenti nel nostro paese. 
Il rinnovo del permesso di soggiorno non è automatico. La normativa precisa che il rinnovo del documento è rinnovato, se non ci sono impedimenti e per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale (c.4 art. 5 del Dlgs n.286/1998).
Può verificarsi, addirittura che lo straniero per ovvi motivi eviti di chiedere il rinnovo del suo permesso, tanto da essere successivamente espulso, con provvedimento del Prefetto.
Un caso analogo, arrivato sino alla Suprema Corte, ha contribuito agli operatori del diritto e a quanti si occupano di immigrazione di avere un quandro più chiaro in merito al complesso status di clandestino.
Infatti sebbene lo straniero non abbia presentato l’istanza di rinnovo entro i termini previsti dalla legge, non incorre automaticamente nello status di “clandestino”. Questo, grazie alla sentenza della Cassazione, SS.UU. civili, del 20.05.2003 n.7892, che sancisce che la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione "automatica" dello straniero.
Sicchè è da dedurre a seguito della sentenza della Suprema Corte che lo status di irregolare e dunque la conseguente espulsione disposta con atto motivato del Prefetto può essere disposta   solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.
La sentenza della Cassazione permette dunque di asserire che l’espulsione dello straniero presuppone la duplice condizione della scadenza del permesso di soggiorno da oltre 60 giorni e della mancata richiesta di istanza da parte dello straniero.
·         Direttiva del Viminale
 
Approfondito questo concetto è il caso di introdurre la direttiva del Ministro dell’Interno del 5.08.2006. 
La direttiva in parola, consente allo straniero, in questo periodo di attesa di avere il suo permesso di soggiorno, di non essere privato dei suoi diritti. Nel periodo necessario alla Questura per concludere l’iter procedimentale di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero, continuerà a godere sulla piena legittimità del soggiorno e dunque potra esercitare i diritti connessi al suo regolare soggiorno in Italia.
Occorre non dimenticare che gli stranieri regolarmente soggiornanti, in virtù della legge n.158/1981, l’ordinamento giuridico garantisce ad essi parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori Italiani.
La direttiva prende atto che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggetto stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi.
Il ministero riconosce la difficoltà da parte delle Questure di ottemperare nei termini di legge il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno e dunque legittima il cedolino, sebbene non sostituisce il permesso di soggiorno, di continuare a garantire allo straniero i suoi diritti.
Quanto sopra concretizza così la possibilità per lo straniero di svolgere la propria attività lavorativa senza subire sospensioni. L’unica sospensione a cui può andare incontro è dovuta solo nel caso il cui la questura dovesse per ovvi motivi respingergli l’istanza di rinnovo.
Su questo punto sarà bene ricordare la precedente circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n.20/2001, in cui già allora, il ministero precisava, prima della emanazione della L. N.189/2002, che il cedolino dello straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro. Infatti il ministero invitava il personale ispettivo a chiedere in sede di accertamento ispettivo presso la ditta l’esibizione della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo da parte dello straniero.
L’accertamento della esistenza del cedolino comprovante la richiesta di rinnovo, evidenziava purtroppo una circostanza di reato la cui successiva valutazione era di competenza dell’autorità giudiziaria. Naturalmente agli ispettori del lavoro spettava il compito di specificare all’autorità giudiziaria, di evidenziare le circostanze evitando di parificare la segnalazione di cui sopra a quella del lavoratore provvisto del permesso di soggiorno.
Con la direttiva del viminale, i funzionari ispettivi del ministero del lavoro non sono più titolati a segnalare all’autorità giudiziaria quanto sopra, questo, perchè il lavoratore straniero in possesso del cedolino, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno non si trova in una situazione contro legem.
Per finire è opportuno sottolineare che la direttiva in parola,   conferma il permanere e le limitazioni e le condizioni per la circolazione nell’ambito dell’area Sheghen, regolate dalla disciplina internazionale. 
 
 
 
Marco Ferrone
 
Collaboratore Amministrativo –Area C posizione economica C1c/o la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza.
Si occupa di immigrazione e precisamente dell’ingresso in Italia di cittadini stranieri attraverso il canale delle quote di ingresso.
Autore di diverse pubblicazioni riguardanti la tematica dell’immigrazione su materiale cartaceo e su riviste elettroniche.
“Si segnala con riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale sociale n.18/2004, che le considerazioni espresse nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione”

Ferrone Marco

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