Violenza manutentiva: è esclusa la punibilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo qualora sia esercitata per proteggere beni di cui si abbia l’esclusivo possesso (Cass. pen. n. 40944/2013)

Redazione 03/10/13
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Ritenuto in fatto

1. **** e C.R.F. , tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con l’imputazione di cui agli artt. 110, 392 e 393 cp perché, al fine di esercitare un preteso diritto esclusivo di proprietà, sostituivano la porta di accesso al relitto di un terreno, impendendone l’ingresso ai comproprietari, C.F. e B.A., minacciando di denunziarli qualora avessero tentato di introdursi nuovamente nel relitto, venivano ritenuti responsabili dei fatti loro ascritti limitatamente all’ipotesi di cui combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 393 cp, con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
2. Interposto appello la Corte ha ritenuto sussistente la sola ipotesi di cui all’art. 392 cp originariamente contestata in concorso con il 393 cp, rideterminando la pena irrogata, nel caso comminata in una multa.
3. Propongono ricorso per Cassazione i due imputati per il tramite del difensore fiduciario ed adducono quattro motivi.
3.1 Con i primi due motivi si lamenta violazione di legge avuto riguardo all’art. 392 cp e vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, perché i giudici del merito non avrebbero considerato che nella specie si verteva in ipotesi di possesso esclusivo del bene il cui ingresso sarebbe stato impedito dalla condotta contestata, motivata dunque in ragione di esigenze manutentive correlate all’atteggiamento delle costituite parti civili, volto a ledere tale situazione di possesso, siccome cristallizzato peraltro dalla decisione del Tribunale civile in ordine alla reintegra inutilmente intentata dalle stesse parte civili. Sul piano soggettivo, cui si ancora il difetto di motivazione addotto con la seconda doglianza, si evidenzia inoltre che mancava la volontà di impedire ai comproprietari l’ingresso al relitto del terreno.
3.2 Con il terzo motivo viene addotto vizio di motivazione, contraddittoria e illogica, in punto all’attendibilità della testimonianza della persona offesa. La Corte avrebbe ritenuto non attendibili le valutazioni delle persone offesa in ordine alla ipotesi della minaccia funzionale alla applicazione nella specie del comma 1 dell’art. 393, nel caso escluso dal Giudice distrettuale. Così facendo avrebbe indebitamente frazionato la valutazione dell’attendibilità della persona offesa in presenza di un narrato inequivocabilmente unitario per la riferibilità delle condotte, violenza sulle cose e sulle persone, ad un unico episodio in un medesimo contesto, tale da determinare una necessaria interferenza fattuale e logica delle diverse parti del narrato, incompatibile con tale valutazione frazionata.
4. Con i motivi quarto e quinto si deducono più violazioni di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 178 lettera C, 74, 76, 78, 80 81 cpp in ragione alla mancata esclusione della parte civile dal grado di appello in ragione della intervenuto decesso di C.F. senza che gli eredi del de cuius abbiano manifestato l’intenzione di proseguire oltre l’azione civile in sede penale.

Considerato in diritto

5. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei relativi motivi.
5. Il primo motivo riposa su un presupposto in fatto – quello del possesso esclusivo del terreno il cui accesso sarebbe stato precluso alle persone offese dalla condotta dei ricorrenti- che non trova conforto nella ricostruzione della vicenda in processo per come emergente dalla sentenza impugnata.
5.1 Le emergenze processuali, sulle quali riposa pacificamente la motivazione resa dalla Corte distrettuale fotografano una situazione in fatto in forza alla quale, all’epoca della vicenda in esame, erano in comproprietà degli odierni ricorrenti nonché delle parti civile costituite un casolare ed il terreno immediatamente circostante. Al terreno poteva accedersi o dal casolare o in alternativa, autonomamente, da una porta basculante posta sul muro di cinta del terreno stesso. È, inoltre, pacifico che la nuova serratura apposta dai ricorrenti, attività concretante la condotta contestata, venne collocata su tale porta basculante, esterna al casolare.
5.2 Tanto rassegnato, la sentenza impugnata, altrettanto pacificamente, ascrive il possesso esclusivo dei beni in comproprietà agli odierni ricorrenti limitatamente al solo casolare e non anche al terreno il cui accesso venne pretermesso dalla condotta in contestazione. Né, peraltro, il ricorso contiene l’indicazione di elementi probatori pretermessi o male interpretati dai Giudici del merito o, ancora, l’esplicitazione di momenti di contraddizione interna, ricavabili dal tenore della decisione gravata, utili a censurarne sotto tale versante la conclusione assunta.
5.3 Ne viene l’infondatezza dell’assunto sotteso al primo motivo. Il possesso esclusivo utile a giustificare l’ipotesi della violenza manutentiva, destinata, secondo il costante orientamento di questa Corte, ad escludere il giudizio di responsabilità ascritto ai ricorrenti trova conforto con riferimento ad un bene, il casolare, diverso da quello sul quale ebbe a cadere la condotta contestata, id est il terreno. In ordine a tale ultimo cespite, piuttosto, viene dato per scontato il compossesso tra tutti i comproprietari; situazione di fatto e diritto, questa, che rende penalmente sanzionato, sotto l’egida normativa correttamente indicata con la sentenza di appello, lo spossessamelo operato dagli odierni ricorrenti con la sostituzione della serratura alla porta di ingresso al terreno (cfr in termini da ultimo, cassazione penale, Sez. 6, Ordinanza n. 49760 del 27/11/2012 Rv. 254185).
6. I motivi indicati sub 2 e 3 del ricorso, pur se relativi a due diverse doglianze connotate da un diverso contenuto oggettivo, trovano una risposta comune, di segno negativo rispetto alle prospettive difensive, nel medesimo dato percepibile dalla disamina della decisione impugnata nonché nella stessa impostazione sottesa al ricorso.
Come confermato dalla difesa (cfr pag 3 ultimo capoverso del gravame) in linea con quanto affermato dai ricorrenti nel corso del processo, è pacifico che alla sostituzione della detta serratura ebbero a provvedere i coniugi L. e C. per impedire ai comproprietari l’accesso al terreno una volta definito il giudizio cautelare meglio indicato in sentenza che, per quanto si legge nella decisione impugnata, aveva ad oggetto la reintegrazione nel possesso del caseggiato.
Questo dato di fatto, per come ovvio, incide sulle ragioni di lagnanza compendiate con i motivi due e tre del ricorso.
6.1 Per un verso, infatti, tale presupposto in fatto da evidente ed esplicita contezza della sussistenza dell’elemento soggettivo sotteso alla fattispecie contestata : la sostituzione della serratura venne effettuata con il precipuo intento di impedire l’accesso al terreno dei comproprietari in ragione dell’esercizio di un preteso diritto; ciò in linea con il dolo tipico dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni il quale richiede, oltre il dolo generico, quello specifico, rappresentato, per l’appunto, dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.
6.2 Per altro verso, in ragione di quanto sopra, perde assolutamente di rilievo il tema legato alla valutazione frazionata dell’attendibilità delle persone offese introdotte con il terzo motivo di ricorso. Nel motivare della Corte distrettuale sul punto, infatti, viene dato specifico ed assorbente rilievo non tanto alle dichiarazioni delle persone offese quanto a quelle, certamente autosufficienti al fine, rese in processo dagli stessi ricorrenti.
7. Gli ultimi due motivi di ricorso, infine, tralasciano integralmente un dato che ne assorbe evidentemente, ed in termini negativi, il relativo rilievo giuridico. L’azione civile venne esercitata nel processo penale che occupa da entrambe i comproprietari. Coerentemente dunque, deceduto uno dei due, la stessa è proseguita senza soluzioni di continuità in ragione della persistente presenza in processo dell’altro comproprietario.
8. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Redazione