Vi è responsabilità precontrattuale nell’aver indetto una gara senza l’effettiva copertura finanziaria

Lazzini Sonia 11/11/13
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L’impossibilità di procedere alla stipula del contratto a causa dell’insussistenza della copertura finanziaria rende doverosa e quindi legittima la revoca degli atti di gara pubblica

la verifica della finanziabilità dell’intervento doveva essere compiuta in un momento anteriore rispetto all’indizione della gara.

Ad eccezione delle sole spese relative al contributo all’Autorità di Vigilanza e agli altri bolli per un totale di € 48,00, nessun ulteriore danno può essere liquidato a titolo di spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e per la perdita di ulteriori occasioni contrattuali, mancando la prova del danno subito

Va, a tal proposito, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve ritenersi sussistente la colpa dell’amministrazione, che addiviene alla conclusione di una procedura di affidamento lavori senza mai stipulare il relativo contratto a causa dell’omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relati-va copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso affi-damento in ordine alla positiva conclusione della vicenda, deve considerarsi divergente rispetto alle regole di correttezza e buona fede cui è tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale (in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; sez. V, 7 settembre 2009, n 5245; sez. VI, 10 set-tembre 2008, n. 4309; T.A.R. Sicilia – Catania, IV, 16 dicembre 2010, n. 4730).

Va, dunque, configurata una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione e conseguentemente deve essere liquidato il relativo danno nei limiti del cd. interesse negativo, riferibile alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto, fermo restando che la responsabilità precontrattuale costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la rigorosa prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno è a carico del danneggiato.

Tratto dalla sentenza numero 1261 del 15 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

In particolare, parte ricorrente:

a) ha chiesto la refusione del contributo versato all’ Autorità di Vigilanza dei LL.PP. (€ 20,00), e delle altre imposte e bolli a corredo della domanda di partecipazione (€ 28,00), oltre al rimborso delle spese sostenute per la redazione dell’offerta per un importo di € 500,00 (non documentate);

b) ha chiesto i danni conseguenti agli acquisti fatti per l’esecuzione dell’appalto per un totale di 57.085,08;

c) ha chiesto il risarcimento delle perdite sofferte per non aver fruito di ulteriori occasioni contrattuali.

A fronte di tali richieste il Collegio osserva che:

– quanto alla richiesta sub a), l’impresa ricorrente non ha in alcun modo documentato le spese asseritamente sostenute per l’esame del progetto di gara e per la redazione dell’offerta, senza tenere conto che in ragione dell’oggetto e dell’importo dei lavori (€ 163.690) e del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso), la redazione dell’offerta non appare particolarmente complessa;

– quanto alla richiesta sub b) si è limitata ad allegare una serie di fatture per forniture che dichiara essere “strettamente inerenti all’appalto”, ma che, di fatto, sono prive di alcun nesso con le lavorazioni previste dal bando (demolizioni e movimento di materie, murature, pavimentazioni stradali, segnaletica a e opere di protezioni e vaie), trattandosi per la maggior parte di mac-chinari, utensili e dispositivi antinfortunistica che sebbene utilizzabili (anche) nei lavori oggetto nell’appalto in questione, essi costituiscono forniture riconducibili alla normale attività di impresa (e non ad esempio materiali per l’esecuzione dei lavori), mentre altre forniture appaiono assolutamente non pertinenti alla messa in sicurezza in strada provinciale (cfr. fattura n. 4 e 5: porte e ringhiere in ferro o lavori di riparazione presso istituto “Torricelli” e fattura n. 9 relativa a forniture informati-che).

Va anche precisato che il bando di gara richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso della categoria OG1, classifica I, per cui l’impresa doveva necessariamente possedere i requisiti di natura tecnico-organizzativa (e quindi anche strumenti e macchinari necessari alla realizzazione dei lavori richiesti dal bando), in epoca anteriore all’affidamento dei lavori;

– quanto alla richiesta sub c) parte ricorrente si è limitata ad affermare che le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali resterebbero dimostrate dalla produzione del registro acquisti ( pag. 8 del ricorso introduttivo): ora – a parte la circostanza che la scelta di non concludere un diverso contratto può comunque non essere completamente riconducibile alla partecipazione alla procedura poi venuta meno ma derivare, in concreto, da fattori diversi, e che, in ogni caso, essa è almeno in parte dipen-dente anche dalle più o meno ampie capacità dell’impresa – nel caso specifico, non risulta assolutamente provato che nel periodo 2009-2010 si siano presentate all’impresa ricorrente concrete favorevoli occasioni, cui abbia dovuto rinunciare per rimanere a disposizione della Provincia Regionale di Messina, in attesa della stipula del contratto.

6. In conclusione, ad eccezione delle sole spese relative al contributo all’Autorità di Vigilanza e agli altri bolli per un totale di € 48,00, nessun ulteriore danno può essere liquidato a titolo di spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e per la perdita di ulteriori occasioni contrattuali, mancando la prova del danno subito. Quindi, soltanto nei limiti sopra precisati, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della somma di € 48,00 a titolo di spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara. Sugli importi dovuti per le predette causali dovrà poi essere calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore, riconducibile a responsabilità extracontrattuale) e gli interessi legali, a decorrere dalla domanda giudiziale.

Sentenza collegata

40310-1.pdf 157kB

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Lazzini Sonia

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