Tribunale Roma 6/8/2008

Redazione 06/08/08
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RITENUTO

– che in via pregiudiziale e di rito, all’esito della notificazione per pubblici proclami a tutti i coautori dell’ opera collettiva, il contraddittorio deve ritenersi integro e regolare,

– che, altresì n via pregiudiziale e d’ufficio, la domanda cautelare di sequestro, proposta ai sensi degli artt. 670 e 700 c.p.c., deve essere qualificata come domanda di sequestro speciale di ciò che costituisce violazione del diritto di utilizzazione e della prova ai sensi dell’ art. 161 della legge 633/1941 sul diritto d’autore;

– che pertanto, avendo la domanda ad oggetto una compilation, opera "che risulta dal contributo di più persone", il caso è altresì regolato dal comma 2 della citata disposizione, che vieta il sequestro delle opere collettive, salvi i casi, che non ricorrono nella specie, " di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è a tutti i coautori";

– che quanto alla domanda cautelare di sequestro conservativo a garanzia del credito per il risarcimento del danno da violazione del diritto di autore, proposta ex art. 671, la parte non ha né prospettato né provato fatti specifici di pericolo, inteso quale indici oggettivi o soggettivi di diminuzione della consistenza patrimoniale del debitore, e la domanda deve essere respinta per il preliminare difetto di periculum in mora;

– che invece, ancora in via preliminare, quando alla domanda di inibitoria speciale della utilizzazione illecita, proposta ai sensi dell’art. 163 l.d.a., il pericolo si risolve nella stessa lesione del diritto proprietario e potendo esso essere anche potenziale, la attuale sospensione della messa in commercio dei beni contraffatti non assumo rilevanza, e pertanto nel caso di specie può ritenersi sussistente il periculum in mora in tale ultima domanda;

– che, nel merito della domanda di inibitoria, a fronte della specifica contestazione del fatto da parte della Associazione resistente, le parti ricorrenti, pur prospettandola, con conseguente sussistenza della condizione preliminare di legittimazione, non hanno tuttavia provato la distribuzione, anche a opera di quest’ ultima, delle opere in contestazione, cosicché la domanda nei suoi confronti deve essere per difetto di prova di commissione dell’illecito;

– che invece la Cooperativa resistente, ammette l’avvenuto acquisto del "magazzino", vale a dire di un ramo di azienda, comprensivo dei CD, da parte di altro ente produttore e distributore, limitando ad eccepire la propria buona fede, affatto irrilevante per la lesione del diritto di autore, rilevante essendo invece la distribuzione, con qualunque forma, anche come "omaggio" delle opere sul mercato;

– che circa il primo profilo di lesione del diritto di autore lamentata, quella del diritto morale, le stesse parti ricorrenti, che agiscono quali autori, e non quali esecutori e interpreti, venendo tale loro qualità in rilevo unicamente rispetto alle difese di controparte secondo cui nessuno lesione della integrità dell’opera sarebbe stata lamentata, essendo le stesse state eseguite nella versione commercializzata, postulano la avvenuta violazione del loro diritto alla privacy mediante la messa in commercio dei CD, e con ciò ammettono la menzione della loro paternità dell’opera;

– che le medesime parti ricorrenti non prospettano specificamente e non provano le modificazione non autorizzate apportate alle canzoni, in lesione della integrità della stessa, facendo esse mero rinvio all’allegato, che documenta i contenuti delle opere, ma non le loro pretese modificazioni;

– che quanto invece al secondo profilo di violazione del diritto di autore postulato, quello dei diritti patrimoniali, ritenuta accertata come sopra la distribuzione delle opere, peraltro documentata dagli scontrini in atti, le difese della parte resistente si risolvono nella autorizzazione implicata mediante la esecuzione e la messa in commercio con il bollino SIAE e nell’esaurimento del diritto;

– che tuttavia nessuna prova è in atti di una cessione dei diritti di sfruttamento patrimoniale delle opere dagli autori, o della SIAE per loro conto, alla Cooperativa resistente, a nulla rilevando a questo fine, di prova del contratto tra le parti, la mera messa in commercio con bollino SIAE, a prescindere dalla regolare apposizione o no dello stesso, ed essendo l’esecuzione dei brani come interpreti atto con effetti differenti dal trasferimento dei diritti;

– che niente la parte resistente ha specificamente prospettato e provato circa l’avvenuta messa in commercio precedente nello Spazio Economico Europeo dei Cd con il consenso degli autori e aventi diritto ai fini dell’esaurimento;

– che dunque in conclusione, la sola domanda cautelare di inibitoria della utilizzazione, con qualunque mezzo, delle opere degli autori ricorrenti alla Cooperativa resistente civili, che a fronte della limitata distribuzione accertata, appaiono ultronee, e tutte le altre domande nei confronti delle parti resistente possono essere respinte, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di procedimento, in ragione anche della soccombenza reciproca;

tutto ciò ritenuto:

1) inibisce alla Servizi rinnovamento nello Spirito Santo scpl la utilizzazione con qualunque mezzo delle opere musicali di cui sono autori ***************, ******************** e ******************;
2) respinge tutte le altre domande della parti ricorrenti;
3) compenso integralmente tra tutte le parti le spese di procedimento;
4) manda alla cancelleria per la prescritte comunicazioni.

Redazione