Sospensione di cartella esattoriale da parte di un funzionario non dirigente dell’Agenzia delle Entrate (Commissione Tributaria Provinciale Lecce, 21/4/2015, n. 1080)

Redazione 21/04/15
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RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Gallipoli, tramite Equitalia Sud Spa, ha notificato alla (omissis) HOTELS S.r.l. con sede in Gallipoli, nella persona del legale rappresentante **** (omissis) la cartella esattoriale n. (omissis) di € 85.712,88 per la riscossione della TARES anno 2013.
La società, tramite l’Avv. (omissis) che la rappresenta e difende, avverso la cartella esattoriale ha proposto tempestivo ricorso eccependo:
1) L’illegittimità della tariffa applicata, dopo aver sviluppato l’iter legislativo della specifica normativa;
2) la nullità della cartella di pagamentp per difetto di motivazione;
3) l’eventuale nomina di un C.T.U.
Le suddette eccezioni sono state ulteriormente sviluppate e documentate con le memorie illustrative depositate il 02 dicembre 2014.
Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio tramite il Dr. (omissis) ed ha contrastato le tesi difensive della società.
Questa Commissione, all’udienza del 16 dicembre 2014, ha disposto la sospensione della riscossione della cartella esattoriale impugnata.
All’udienza di merito del 21/04/2015 le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle rispettive eccezioni di diritto e di merito.
La Commissione decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cartella esattoriale impugnata merita di essere annullata per difetto di motivazione.
La Corte di Cassazione, con l’importante sentenza n. 15638 del 12 agosto 2004, più volte citata in altre ‘senteuze,” proprio in merito alla cartella esattoriale TARSU (oggi TARES), ha stabilito il seguente principio di diritto: “Al riguardo giova sottolineare che una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione deve sempre sussistere in relazione ai presupposti (ed alle finalità) dell’atto e non può, quindi essere riservata ai soli avvisi di accertamento della tassa.
Alla cartella di pagamento, infatti, sono comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, anche se notificata prima dell’entrata in vigore delle specifiche disposizioni dettate in materia tributaria dall’art. 7 della Legge n.212 del 2000.
Una diversa interpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli altri atti della pubblica amministrazione e del diritto di ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente):
ciò, a maggior ragione, allorché la cartella di pagamento della TARSU non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento”, la quale ultima cosa è avvenuta nella presente controversia.
Infatti, nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata è nulla in quanto priva della necessaria motivazione, così come espressamente e tassativamente previsto dall’art. 7, primo comma, della Legge 11.212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in attuazione dei principi costituzionali di chiarezza e motivazione degli atti, sanciti. dall’art. 97 della Costituzione.
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 28318/2005; n. 18415/2005; n. 16875/2003 e n. 14306/1999, nonché con le altre sentenze opportunamente allegate dall’Avv. (omissis) alle memorie illustrative del 2 dicembre 2014.
Nella cartella esattoriale impugnata il vizio di motivazione è evidente perché si cita genericamente un ” ruolo n. 2014/000136 TARES”, peraltro mai notificato alla società, ed inoltre, sempre per l’anno 2013, si indicano generiche tariffe di € 3,48 e a 11,22 senza alcun riferimento specifico e senza alcuna comprensibile motivazione.
Il Comune di Gallipoli, nell’atto di costituzione, per la prima volta fa riferimento al metodo normalizzato previsto dal DPR. n. 158 del 27/04/1999.
A tal proposito, però, la Commissione ritiene di disapplicare il suddetto regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, ultimo comma, D.lgs. n. 546/92, perché anch’esso totalmente privo di motivazione.
Infatti, nel determinare le tariffe della parte fissa e della parte variabile (art. 6) si fa riferimento a calcoli matematici per il coefficiente potenziale di produzione “Kc” secondo espressioni numeriche incomprensibili, scritte nell’allegato n. 1 del succitato regolamento.
Oltretutto, anche a voler prendere per buone le succitate formule matematiche, il regolamento per gli alberghi prevede le seguenti tariffe minime e massime (in euro):
A) per la parte fissa:
– Alberghi con ristorante: 1,01 – 1,41
– Albergl1i senza ristorante: 0,85 – 1,08
B) per la parte variabile:
– Alberghi con ristorante: 8,92 – 12,45
– Alberghi senza ristorante: 7,50 – 9,50
Nella eriptica cartella esattoriale si fa un generico riferimento a tariffe di € 3,48 e 11,22 senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento amministrativo.
Di conseguenza, è palese il difetto di motivazione, sia della cartella esattoriale e sia del regolamento, perché il contribuente non è posto nelle condizioni di potersi efficacemente difendere in quanto non conosce come il Comune di Gallipoli è arrivato, non solo a determinare le tariffe tra il minimo e il massimo, ma, soprattutto, a quantificare le relative cifre.
Oltretutto, l’art. 2, comma 2, del succitato regolamento n. 158/1999 prevede che:
“La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”.
Il Comune di Gallipoli, neppure in questa sede, nonostante le specifiche contestazioni della società, ha dimostrato i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, per valutare l’effettività e congruità degli stessi.

Non è un caso che la gestione dei rifiuti solidi urbani è nel mirino dell’ANTITRUST, come riportato dal giornale (omissis) del 19/08/2014, esibito e depositato in udienza dalla società ricorrente.
Tenuto conto della novità e particolarità delle questioni trattate, anche perché la TARES è applicata solo per il 2013, sostituita dalla TARI per gli anni futuri, appare
equo compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.

Lecce, li 21/04/2015

Redazione