Socio di capitale di società semplice: non deve pagare alcuna sanzione in conseguenza della mancata presentazione da parte della società della dichiarazione IVA (Cass. n. 4074/2013)

Redazione 19/02/13
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Svolgimento del processo

L.M., socia della s.d.f. ********************, ha impugnato l’avviso di irrogazione di sanzioni comminate alla società per la mancata presentazione della dichiarazione Iva 1992. Il ricorso è stato respinto in primo grado ed accolto in appello.

L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza della CTR. La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Risulta da relazione dell’Ufficio prodotta a seguito dell’ordinanza di questa corte 2 ottobre 2009, con la quale si chiedevano chiarimenti in proposito, che la ricorrente ha versato quanto dovuto a definizione della controversia in base alla L. n. 289 del 2002, art. 16, ma nè a suo nome nè a quelli della società di fatto o dell’altro suo socio L.E. risulta mai presentata corrispondente istanza di definizione della lite. La causa va dunque decisa nel merito.

La CTR ha accolto l’appello della contribuente osservando che era risultato in giudizio che ella figurava socio di capitale della società di fatto ma non si era mai personalmente interessata della gestione societaria, condotta esclusivamente dall’altro socio.

Trattandosi di sanzioni, doveva trovare applicazione il D.Lgs. 472 del 1997, art. 5, comma 1, che ha introdotto il principio di colpevolezza: “pertanto L.M. non può rispondere a titolo di sanzione amministrativa relativa ad atto sottoscritto dal detto amministratore, in quanto non vi ha partecipato nè ha concorso a parteciparvi”.

Col ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 48 e 56, e del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 3.

Si osserva che la sanzione è stata irrogata alla società di fatto e notificata a L.M. quale socia con potere di rappresentanza. E si lamenta l’erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al D.P.R. n. 33 del 1972, art. 48, comma 7, inconferente alla fattispecie nella quale non si configura alcuna obiettiva incertezza di applicazione della normativa.

Le doglianze sono inammissibili perchè non investono la considerazione che costituisce la principale ratio della decisione impugnata, autonoma dai rilievi oggetto delle critiche svolte col ricorso. E cioè che – in forza del principio di personalità della responsabilità in materia di sanzioni, introdotto con efficacia retroattiva dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, – di quelle irrogate con l’avviso impugnato doveva rispondere soltanto il socio L.E., che aveva effettivamente curato l’amministrazione della società di fatto, e non anche la ricorrente che non si era mai ingerita nella gestione sociale.

E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Redazione