Se le consulenze del professionista sono occasionali gli studi di settore non si applicano (Cass. n. 19223/2012)

Redazione 07/11/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP, con il quale, ritenuta la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attribuiti dai parametri, rideterminava il reddito del contribuente in riferimento al supposto esercizio dell’attività di consulente agronomo.

2. Il ricorso è basato su unico motivo, con il quale l’amministrazione censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione, in ordine alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio in funzione dell’accertamento della reale dimensione dell’attività svolta dal contribuente.

3. Il ricorso non è fondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass. S.U. n. 26635 del 2009). Alla luce di tale principio si rivela infondata la pretesa dell’amministrazione tanto di sorreggere il proprio accertamento sulla sola base del presunto scostamento dai parametri, quanto di determinare un inversione dell’onere della prova a carico del contribuente di fronte alìindimostrata applicabilità nella specie degli standard richiamati. Peraltro le argomentazioni sviluppate nel ricorso si risolvono in generiche affermazioni, anche prive di autosufficienza, che si configurano funzionali ad una inammissibile richiesta di revisione del merito e nella pretesa di veder prevalere le valutazioni della parte su quelle del giudice di merito. Quest’ultimo ha dato conto delle ragioni che sorreggono il suo convincimento, evidenziando anche come un numero assai limitato di prestazioni di consulenza, tutte su incarico dell’autorità giudiziaria, non possono essere prova di una attività continuativa del tipo presunto nell’accertamento.

4. Il ricorso deve essere rigettato. La formazione dei principi indicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

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