Riconoscimento dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo per infermità (Cons. Stato n. 203/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 19/01/12
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FATTO e DIRITTO

Il signor S. Al., già dipendente del Ministero dell’interno e attualmente in quiescenza, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento ministeriale di reiezione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e il beneficio dell’equo indennizzo per le infermità (cardiopatia ischemica e arteriosclerosi trattata con PTCA + Stent multipli; periartrite scapolo omerale; spondilo artrosi lombare; faringite cronica) riscontrate dalla Commissione medico ospedaliera del Centro militare di medicina legale di Caserta in data 16 maggio 2006.

Il provvedimento di diniego è argomentato sulla tardività della domanda, presentata il 4 gennaio 2006, rispetto al termine quinquennale previsto dall’art. 2 comma 4 dpr 29 ottobre 2001, n. 461 e decorrente dal collocamento a riposo, avvenuto in data 1° novembre 1998.

La sentenza impugnata merita conferma.

La norma, infatti, consente il riconoscimento dell’infermità contratta per causa di servizio anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego; il termine quinquennale costituisce, quindi, limite preclusivo all’accoglibilità della domanda per i casi in cui, come è avvenuto nella fattispecie in esame, la domanda di riconoscimento è stata presentata dopo il collocamento a riposo.

A nulla rileva, contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’articolazione dei termini previsti dall’art. 51 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, norma comunque abrogata dall’art. 11 d.P.R. 20 aprile1994, n. 349, il cui art. 3 prescrive che la domanda di riconoscimento e di concessione dell’equo indennizzo sia presentata all’Amministrazione entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione. Il rispetto di tale termine semestrale, confermato dall’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 461 del 2001, a sua volta abrogativo del d.P.R. n. 349 del 1994, sconta comunque la collocazione temporale della domanda entro il periodo di tempo indicato nel successivo comma 4 del medesimo art. 2, nel caso che la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d’impiego, vale di dire cinque anni dalla cessazione stessa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione