Provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti, controllo giurisdizionale, esclusione del sindacato sul merito (Cass. pen. n. 33795/2013)

Redazione 02/08/13
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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25.10.2012 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia annullava la sanzione disciplinare irrogata a ***** in data 4.6.2012, accogliendo il reclamo del predetto.

Premesso che nei confronti del detenuto era stata disposta l’esclusione dall’attività in comune per un giorno per avere rifiutato il ricovero, il Magistrato di sorveglianza riteneva fondata la doglianza in ordine alla scelta della sanzione applicata, atteso che la L. n. 354 del 1975, art. 38, prescrive che nell’applicazione della sanzione disciplinare si tenga conto della natura e gravità del fatto che non si desumono dalla lettura del rapporto.

Rilevava, altresì, che nella specie la sanzione disciplinare era stata applicata in via cautelare, ai sensi dell’art. 78 del regolamento penitenziario, pur difettando i presupposti per il ricorso alla procedura di urgenza, non potendosi sostenere che il mero rifiuto di spostarsi in una cella decisa dalla direzione possa costituire fatto di tale gravità da determinare le condizioni previste dal citato art. 78. Infine, affermava che la direzione non ha provveduto a redigere un provvedimento motivato.

2. Ricorre il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deducendo la violazione dell’art. 69 ord. pen., comma 6, lett. b), che limita il sindacato del Magistrato di sorveglianza alle sole condizioni di esercizio del potere disciplinare. Invero, ancorchè il giudice dichiari di avere limitato la propria valutazione alla congruità riconoscendo che dalla lettura del rapporto emergono elementi per affermare che il ricorrente abbia posto in essere comportamenti aventi rilevanza disciplinare, tuttavia, ha qualificato gli stessi come non sufficienti a giustificare la sanzione applicata, pronunciando, in tal modo, sul merito della decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Procuratore delle repubblica è fondato.

Come è noto, i provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo giurisdizionale limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da parte delle autorità titolari dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena (Sez. 1^, n. 46051, 4.11.2004, Gangi; Sez. 1^, n. 47875, 29.10.2004, Russo; Sez. 1^, n. 4776 del 25/01/2011, *******, rv. 249561), con esclusione del sindacato sul merito.

Di contro, nella specie, il Magistrato di sorveglianza nell’accogliere il reclamo del detenuto ha operato una evidente valutazione di merito laddove ha sindacato la scelta della sanzione applicata in relazione alla condotta del detenuto.

Anche con riferimento alla adozione della procedura di urgenza, all’evidenza, il giudice ha esaminato il merito dei fatti addebitati al detenuto al fine di ritenere che sia possibile sostenere che il mero rifiuto di spostarsi in una cella decisa dalla direzione possa costituire fatto di tale gravità da determinare le condizioni previste dall’art. 78 del regolamento penitenziario.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013. 

Redazione