Provoca un incidente e scappa ed il giorno dopo falsamente denuncia il furto del veicolo (Cass. pen. n. 7207/2013)

Redazione 13/02/13
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/5/2009 il Tribunale di Reggio Calabria condannava alla pena di legge C.B. per i delitti di cui all’art. 590 c.p., art. 189 C.d.S. e art. 367 c.p..

All’imputato veniva addebitato di avere, alla guida di un’auto Smart, effettuando una svolta a sinistro omettendo di dare la precedenza, determinando la collisione con un’auto Fiat Punto, proveniente in senso inverso e che andava ad urtare contro un palo. In tale occasione i quattro occupanti della Punto pativano lesioni personali.

Il C., successivamente all’incidente, si allontanava dal luogo senza fermarsi ed il giorno dopo falsamente denunciava il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità. Con la sentenza l’imputato veniva condannato, inoltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio. Con sentenza del 10/11/2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di condanna ed esclusa la continuazione, riconosciuto il concorso materiale tra i reati, aumentava la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge, art. 530 c.p.p., comma 2 per avere il giudice di merito pronunciato la condanna, pur essendovi un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità. Invero le persone offese non avevano riconosciuto il conducente dell’auto investitrice e da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla guida del veicolo vi fosse il C..

2.2. l’erronea applicazione della legge laddove la corte di appello, pur non avendo riconosciuto la continuazione tra i capi A) e B), non aveva valutato l’ipotesi del concorso formale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Il giudice di merito, nel pronunciare la condanna, ha evidenziato che dall’istruttoria svolta era emerso che:

– era certo che l’auto che aveva determinato il sinistro fosse la Smart dell’imputato, in quanto essa era stata trovata dopo l’incidente in una località non lontana dal sinistro, con danni alla carrozzeria (es. mancanza di uno specchietto) compatibili con la dinamica dell’incidente;

– infatti sul luogo era stato rinvenuto uno specchietto ed un teste aveva riferito che il sinistro era stato provocato da Smart;

– i verbalizzanti avevano riferito che il veicolo dell’imputato non presentava segni di effrazione;

– il C. in sede di indagini si era avvalso della facoltà di non rispondere ed in dibattimento era rimasto contumace, non offrendo una sua versione dei fatti;

– agli atti era stata comunque raccolta la sua denuncia di furto dell’auto presentata alle ore 11.15 del (omissis).

Ha osservato il giudice di merito che dalla circostanza che l’auto non presentasse segni di effrazione si rilevava la simulazione del furto, convinzione questa avvalorata dalla tardività della denuncia (ore 11.15 del (omissis) a fronte di un presunto furto consumato prima delle ore 21.30 del (omissis), di dell’incidente) e dalla valutatone di Irragionevolezza dell’abbandono di un’auto funzionante da parte di un ladro.

Da quanto detto emergeva la responsabilità nei fatti dell’Imputato, il quale era stato a ciò indotto, verosimilmente in quanto al sua auto, come accertato dalla P.G., era priva di copertura assicurativa.

Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dai giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte di merito ha escluso la continuazione tra le lesioni e l’art. 189 C.d.S. trattandosi, il primo, di un delitto doloso ed, il secondo, di un delitto colposo. Quanto all’Invocato concorso formale tra I due reati, è di tutta evidenza che non si tratta di reati commessi con un’unica condotta essendo stata consumata l’omissione del fermo dopo l’incidente in un momento successivo al delitto di lesioni.

L’infondatezza delle censure impone il rigetto del ricorso; segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione