Procedura di gara – Offerte – Lex specialis – Numero massimo di pagine offerta tecnica – Non può essere imposto a pena di esclusione (TAR Campania, Salerno, n. 1609/2013)

Redazione 22/07/13
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2013, proposto da:
Advanced Systems S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. **************, **************, con domicilio eletto in Salerno, via M.Incagliati, 2 c/o Avv. Caliulo;

contro

Comune Di Giungano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto in Salerno, via Incagliati,2 c/o avv. Caliulo;

nei confronti di

Publisys S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto in Salerno, ************, 103 c/o avv. *******;

per l’annullamento

determinazione del responsabile del servizio finanziario del comune di Giungano n.122 del 15/05/2013 recante l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la fornitura delle apparecchiature hardware,delle procedure/servizi software intregrate e dei servizi di consulenza specialistica relativi al progetto “kalimera”

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto del ricorrente al subentro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Giungano in Persona del Sindaco P.T. e di Publisys S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che l’articolo 46 , comma 1, bis del Codice dispone che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”, prevedendo pure “che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

Evidenziato che la censurata violazione del bando e del disciplinare di gara ( art. 20) attiene:

-alla mancata osservanza del numero massimo ( 100) di pagine di cui deve essere composta l’offerta tecnica , rilevandosi nella specie la presenza di un elaborato composto da 98 pagine in uno ad altro documento, denominato “allegato all’offerta tecnica”, composto da 26 pagine, per un totale di 124 pagine;

-comunque, ove anche volesse ritenersi che il predetto “allegato” non concorra a formare l’offerta tecnica, alla avvenuta violazione dell’articolo 20, nella parte in cui dispone che “nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti altri documenti …;

Ritenuto che le indicate violazioni non possono portare – come preteso da parte ricorrente – alla esclusione della offerta della impresa controinteressata dalla gara, atteso che le stesse non integrano alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal richiamato comma 1 bis dell’articolo 46 del Codice e sopra elencate;

Chiarito, invero, che , ove anche le stesse volessero ritenersi assistite dalla clausola di esclusione posta nell’incipit dell’articolo 20, quest’ultima risulterebbe nulla e, pertanto, inefficace, in quanto in contrasto con il principio di tassatività espresso dalla norma codicistica;

Ritenuto, infine, che nella specie non è configurabile alcuna sostanziale violazione della par condicio, atteso che la Commissione di gara ha espressamente escluso dalla valutazione ( così come dichiarato a verbale) l’ “allegato” presentato dalla Publisys spa e che, in contrario, non è prova della avvenuta valutazione dello stesso la presenza della firma dei commissari sul frontespizio, in quanto essa è adempimento che viene posto in essere al momento dell’apertura dei plichi , ad esclusivo riscontro dei documenti ivi presenti;

Ritenuto per quanto sopra che il ricorso è infondato e deve essere respinto, risultando legittimo l’operato della stazione appaltante;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità della controversia, di dover disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013

Redazione