Istanza di accesso ai documenti relativi al funzionamento del sistema di connettività wi-fi presenti sui treni ad alta velocità Italo di Ntv (Cons. Stato, n. 5014/2013)

Redazione 15/10/13
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FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, pronunciava definitivamente sul ricorso n. 9842 del 2012, proposto dal Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – Codacons e dall’avvocato ************ di persona avverso il silenzio serbato dalla società NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. – che opera sulla rete ferroviaria ad alta velocità in concorrenza con il gestore pubblico – sull’istanza di accesso tesa all’ostensione di una serie di documenti relativi al funzionamento del sistema di connettività Wi-Fi presente sui treni ad alta velocità ‘*****’ di NTV, formulata nella dichiarata attività di monitoraggio, a tutela della salute degli utenti, circa la conformità del menzionato sistema di connettività alla normativa sui limiti di esposizione ad onde elettromagnetiche compatibili con la salute umana.
In particolare, l’adito T.a.r. provvedeva come segue:
(i) respingeva la domanda di accesso, rilevando che NTV non poteva qualificarsi come esercente un pubblico servizio o un’attività di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. 7 agosto 1990, n. 241, non essendo l’attività svolta da NTV riferibile ad attività di pubblico interesse, né essendo a questa strumentale;
(ii) dichiarava inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda risarcitoria proposta dall’avvocato ****** in relazione al dedotto danno alla salute subito in conseguenza dell’esposizione ad onde elettromagnetiche durante un viaggio, effettuato il 26 luglio 2012, a bordo di un treno di NTV, escludendo che si versasse in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ed affermando, in applicazione del criterio generale di riparto con riguardo alla dedotta lesione del diritto alla salute, la giurisdizione del giudice ordinario;
(iii) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello i ricorrenti soccombenti, deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Mancata qualificazione della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. come società esercente un servizio pubblico – Contraddittorietà e illogicità della motivazione”;
b) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Mancata qualificazione della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. come società esercente un’attività di rilevante interesse pubblico – Contraddittorietà e illogicità della motivazione”;
c) “Omessa pronuncia e, in ogni caso, violazione e/o falsa applicazione del diritto all’informazione ambientale e dell’art. 3 d.lgs. 195/2005 e violazione e/o falsa applicazione del diritto comunitario in particolare della direttiva 2003/4/Ce, della Convenzione di Aarhus del 1998 ratificata dall’Italia con legge del 16 marzo 2001, n. 108 – Richiesta di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 Trattato funzionamento dell’Unione Europea”;
d) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 30 c.p.a. nonché 3 e 32, 103 Cost. nella parte in cui ha escluso che la domanda proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a. rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
Gli appellanti chiedevano dunque, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento delle domande di primo grado.
3. Costituendosi in giudizio, la società NTV s.p.a. riproponeva le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso originario, sotto vari profili, e nel merito contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
Si costituiva in giudizio altresì l’appellata Telecom Italia s.p.a., resistendo.
4. All’udienza camerale del 30 luglio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Infondate sono le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevate da NTV dinanzi al T.a.r. e riproposte nel presente grado, in quanto:
– la formale istanza di accesso risulta pervenuta alla società NTV l’11 settembre 2012, sicché la notifica del ricorso di primo grado, in data 9 novembre 2012, è stata effettuata entro il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio sull’istanza di accesso;
– la proposizione cumulativa e collettiva di domande soggette a riti diversi non ne determina l’inammissibilità, ma pone, tutt’al più, una questione di conversione del rito, da risolvere con lo strumento previsto dall’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., la cui violazione non risulta, peraltro, specificamente dedotta in via di appello incidentale, con la precisazione che un’eventuale violazione della disciplina del rito applicabile potrebbe assurgere a rilievo solo in caso di una conseguente lesione effettiva delle garanzie difensive causalmente incidente sull’esito del giudizio, nel caso di specie minimamente prospettata;
– l’asserita inesistenza di uno dei documenti oggetto dell’istanza di ostensione attiene al merito e non al rito, non impedendo la rituale incardinazione del rapporto processuale.
6. Scendendo all’esame delle questioni inerenti la domanda di accesso – con la precisazione che l’istanza di accesso del 5 settembre 2012 risulta formulata dal solo Codacons, sicché anche la relativa domanda giudiziale deve ritenersi e latere actoris limitata a tale soggetto –, si osserva che è fondato il motivo d’appello sub 2.b).
Infatti, ritiene il Collegio che la fattispecie dedotta in giudizio sia sussumibile sotto la previsione normativa dell’art. 22, comma, 1 lett. e), l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 2, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in quanto l’attività di NTV – società a capitale interamente privato che fornisce, in regime di concorrenza e sulla base di titoli autorizzativi e di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura, servizi di trasporto viaggiatori sulla rete AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) dell’infrastruttura ferroviaria –, ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), rende disponibili determinate tracce orarie ed assicura la prestazione di servizi complementari alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, offrendo dunque al pubblico un tipo di servizio che non può non essere qualificato come “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, per gli effetti di cui alle citate disposizioni legislative (che, ai fini della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificano come “pubblica amministrazione” anche “i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”).
In altri termini, l’attività svolta da NTV – assicurando la prestazione di servizi complementari alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria – deve, sotto un profilo oggettivo, qualificarsi come attività di pubblico interesse ai sensi della citata disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.
Non rileva dunque in questa sede verificare se – in ragione della obiettiva equivalenza dell’attività svolta nei confronti della collettività da tutti gli operatori che utilizzano la rete ferroviaria – occorra o meno che a tal fine occorra una espressa e formale qualificazione di esercizio di un pubblico servizio, contenuta in un atto di concessione, o in un contratto di programma (v. art. 14 d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”), o in un contratto di servizio pubblico stipulatoai sensi dell’art. 38, comma 2, l. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nell’appellata sentenza, NTV deve ritenersi legittimo destinatario passivo dell’istanza di accesso presentata dal Codacons.
La legittimazione attiva del Codacons, in relazione a tutti i documenti oggetto dell’istanza di esibizione, ivi compresa l’autorizzazione ANSF e i documenti correlati, trova il proprio fondamento nell’oggetto statutario – preso in considerazione dalla legge e dal conseguente atto di inviduazione, determinante la legittimazione processuale – in rapporto all’enunciata finalità di verificare, a tutela della salute degli utenti, la conformità del sistema di connettività Wi-Fi utilizzato da NTV sui propri treni alla normativa sui limiti di esposizione ad onde elettromagnetiche compatibili con la salute umana, con conseguente infondatezza della correlativa eccezione processuale sollevata da NTV nella memoria del 9 luglio 2013.
Per le esposte ragioni, in accoglimento del motivo in esame e in riforma dell’appellata sentenza, deve trovare accoglimento la domanda di accesso formulata dal Codacons con riguardo ai documenti specificati nell’istanza del 5 settembre 2013 [compreso l’eventuale parere sanitario ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 15) l. 31 luglio 1997, n. 249, di cui NTV contesta l’esistenza, senza tuttavia fornire prova alcuna del proprio assunto, incombente a NTV in applicazione del principio della vicinanza della prova], come meglio precisato nella parte dispositiva.
Disatteso, con riguardo alla domanda di accesso, il motivo d’appello sub 2.a) ed accolto quello sub 2.b), resta assorbito il residuo motivo d’appello sub 2.c), ormai irrilevante ai fini decisori.
7. Infondato è il motivo d’appello sub 2.d), dedotto avverso la statuizione declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in quanto:
– si esula da un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, dovendosi segnatamente escludere la configurabilità di una controversia in materia di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per le ragioni esposte sopra sub 6.;
– l’azionata pretesa risarcitoria afferisce non già all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, bensì alla lesione di un diritto soggettivo quale il diritto alla salute, con conseguente corretta applicazione dell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm., che limita l’ammissibilità di domande risarcitorie da lesione di diritti soggettivi ai casi di giurisdizione esclusiva.
8. Tenuto conto della situazione di soccombenza reciproca connotante l’esito dei due gradi di giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3673 del 2013), lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, confermata nel resto, ordina alla società NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. di esibire al Codacons i documenti richiesti con l’istanza del 5 settembre 2012, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013

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