Giudizio di ottemperanza: ammissibilità (Cons. Stato n. 4499/2013)

Redazione 11/09/13
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FATTO

Il prof. S. riferisce di aver partecipato al concorso bandito dall’Istituto musicale pareggiato ‘********’ di Teramo per l’inclusione nella graduatoria permanente nella cattedra di violoncello ai sensi della l. 3 maggio 1999, n. 124 (‘Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico’).
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 13448/01, l’odierno appellante chiedeva l’annullamento degli atti della procedura concorsuale per la parte in cui la Commissione, non riconoscendo in suo favore un punteggio invece spettante, aveva determinato un deteriore collocamento in graduatoria, non consentendogli di conseguire l’assunzione.
Con sentenza n. 7168/2005 il Tribunale adìto respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
La sentenza in questione veniva impugnata dal prof. S. dinanzi a questo Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n. 5837/2008 (oggetto del presente ricorso per ottemperanza), accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento degli atti della procedura.
In particolare, questo Giudice di appello riteneva l’illegittimità degli atti della procedura per la parte in cui non era stato attribuito il maggior punteggio (3 pt.) spettante per avere conseguito un diploma di perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
A seguito della sentenza di appello, e in asserita ottemperanza rispetto alle statuizioni da essa recate, l’Istituto ‘********’ provvedeva a riconvocare la Commissione giudicatrice, la quale attribuiva ‘ora per allora’ al prof. S. il maggior punteggio spettante e modificava conseguentemente la graduatoria di cui alla l. 124 del 1999, collocandolo al primo posto.
Tuttavia, anche all’indomani della rettifica della graduatoria, non seguiva la stipula di un contratto a tempo indeterminato, ma proseguiva la sequenza ininterrotta di affidamenti in favore dell’odierno appellante di incarichi annuali di supplenza.
Pertanto, nel corso del 2012 il prof. S. proponeva un primo ricorso per la corretta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 5837/08.
Tuttavia, con dichiarazione depositata il 14 settembre 2012, l’odierno ricorrente rinunziava all’ulteriore coltivazione del giudizio. Pertanto, con sentenza n. 5474/2012, questo Consiglio di Stato dichiarava improcedibile il ricorso n. 5623/2012.
A questo punto della vicenda, il prof. S. lamentava la persistente inottemperanza da parte dell’Istituto ******** rispetto agli obblighi rinvenienti dalla più volte richiamata sentenza n. 5837/2008 e proponeva quindi il ricorso in epigrafe.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle ricerca, nonché l’Istituto musicale pareggiato ‘********’ di Teramo i quali concludevano nel senso della reiezione del ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 1680/2013, questo Consiglio di Stato chiedeva all’Istituto Musicale pareggiato ‘********’ di fornire una dettagliata relazione la quale desse conto dell’utilizzazione che, a seguito della sua originaria approvazione, era stata fatta nel corso degli anni della graduatoria permanente nella classe di ‘violoncello’, approvata dall’Istituto nel corso del 2001.
In particolare, la relazione in questione avrebbe dovuto indicare puntualmente: – se la graduatoria in questione fosse stata utilizzata, prima del suo annullamento in sede giurisdizionale, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in favore di altri soggetti i quali (in quel momento) risultavano in posizione migliore rispetto a quella dell’appellante; in caso di mancata stipula, nel corso degli anni, di alcun contratto di lavoro derivante dall’utilizzo della richiamata graduatoria, quali fossero stati gli eventuali impedimenti in fatto e in diritto che avevano ostacolato tale stipula; se l’Istituto appellato avesse stipulato, nel medesimo torno temporale, contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in relazione a classi di concorso diverse da quella di ‘violoncello’, ma attingendo a similari graduatorie di istituto. Anche in questo caso, in caso di mancata stipula, nel corso degli anni, di tale tipologia di contratti, la relazione avrebbe dovuto indicare puntualmente quali fossero stati gli eventuali impedimenti in fatto e in diritto che avevano ostacolato tale stipula.
In data 10 maggio 2013 l’Istituto musicale ‘********’ depositava in atti la richiesta relazione, dalla quale emergeva che: l’Istituto aveva predisposto, nel corso del 2001, graduatorie permanenti inerenti non solo l’insegnamento di violoncello (che qui viene in rilievo) ma anche altri undici insegnamenti, ai sensi della l. 124 del 1999; nel corso degli anni, erano stati immessi in ruolo solo quattro docenti, iscritti in graduatorie permanenti diverse da quella che oggi viene in rilievo; – “l’immissione in ruolo di tutti gli aventi diritto non è stata possibile in virtù della situazione finanziaria dell’Istituto che, nel corso degli anni a causa delle difficoltà crescenti degli enti finanziatori, è diventata sempre più difficile”; la scelta degli insegnamenti (diversi da quello che qui viene in rilievo) da coprire con nomine a tempo indeterminato era stata effettuata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su indicazione della Direzione, tenendo conto delle necessità didattiche dell’Istituto; per gli insegnamenti diversi dai quattro appena richiamati (ivi compreso l’insegnamento di violoncello, che qui rileva), si era ritenuto di far fronte alle necessità didattiche dell’Istituto attraverso la stipula di contratti di insegnamento annuale (quali quelli di cui ha fruito nel corso degli anni, e ininterrottamente, l’odierno ricorrente); la ragione per cui non si era ritenuto di procedere a nomine a tempo indeterminato per la classe di violoncello attingendo dalla relativa graduatoria risiedeva in ciò, “che era pendente un ricorso avverso la graduatoria stessa”; “a partire dall’anno 2001 (…), la classe di violoncello non ha avuto un numero di alunni congruo tanto da giustificare la nomina a tempo indeterminato del docente”; “a partire dal 2009, inoltre, con l’iniziare della crisi finanziaria degli enti finanziatori e a seguito del taglio del contributo regionale di 300.000 euro, è stato impossibile effettuare qualsiasi altra nomina a tempo indeterminato ed anzi, negli ultimi tempi, si è ventilata addirittura la chiusura dell’Istituto”.
Alla camera di consiglio del 17 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto da un insegnante della cattedra di ‘violoncello’ al fine di ottenere la corretta esecuzione della sentenza di questo Consiglio n. 5837/2008, con cui era stato accolto l’appello da lui proposto e, per l’effetto (in riforma della sentenza di primo grado), erano stati annullati gli atti con cui l’Istituto musicale pareggiato ‘********’ di Teramo non gli aveva attribuito l’intero punteggio spettante ai fini della predisposizione della graduatoria permanente di cui alla l. 124 del 1999.
2. Il ricorso in epigrafe è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2.1. In primo luogo, non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto ‘********’, il quale ritiene che, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l’orientamento il quale nega il ricorso al rimedio del giudizio d’ottemperanza quante volte dalla decisione oggetto di esecuzione derivino obblighi talmente puntuali da non lasciare spazio alcuno all’esercizio dei poteri da parte dell’amministrazione.
In tali ipotesi, prosegue sul punto l’Istituto ‘********’, il ricorrente vittorioso potrebbe soltanto attivare gli ordinari rimedi impugnatori avverso il provvedimento, una volta che questo sia emanato.
Si osserva al riguardo che l’argomento in questione non tiene adeguatamente conto del fatto che, nel caso di specie, nessun atto è stato emanato dall’amministrazione in seguito alla pubblicazione della sentenza della cui esecuzione si tratta.
Inoltre, l’argomento in questione non tiene conto del consolidato orientamento secondo cui l’inerzia serbata dall’amministrazione in seguito a un giudicato di annullamento giustifica certamente il ricorso al giudizio di ottemperanza, rappresentando, anzi, un tale tipo di inerzia il tipico esempio di c.d. ‘inottemperanza ‘in senso stretto’ (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, IV, 9 maggio 2013, n. 2531; id., III, 13 settembre 2012, n. 4887).
2.2. Nel merito deve ritenersi che, pur avendo l’amministrazione indicato (a seguito dell’ordinanza istruttoria richiamata in premessa) talune ragioni astrattamente plausibili volte a giustificare la mancata assunzione in servizio dell’odierno ricorrente, ciò non esima l’amministrazione dall’onere di provvedere in modo espresso sulle richieste a più riprese avanzate dal prof. S. al fine di ottenere una determinazione volta alla sua definitiva assunzione in servizio.
Si intende con ciò dire che le ragioni ostative addotte dall’Istituto ******** con la relazione in data 10 maggio 2013 avrebbero dovuto essere trasfuse in un espresso atto negativo (sì da consentire all’interessato di valutare se sussistano effettive ragioni giustificative e, eventualmente, di chiederne l’annullamento in sede giurisdizionale).
Al contrario, l’esistenza delle richiamate ragioni ostative – dedotte in sede di questo giudizio – non giustifica un comportamento radicalmente inerte, nonostante l’esistenza di un giudicato di appello risalente ormai al 2008 e alle reiterate richieste proposte dall’interessato al fine di ottenere una determinazione espressa.
Può, a questo riguardo, essere ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (espressamente richiamata da Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2011, n. 6501): il diritto al processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comprende, in quanto diritto ad un giudice, il diritto all’esecuzione del giudicato; l’esecuzione del giudicato va perciò riguardata come una parte integrale del processo ai sensi dell’art. 6 (CEDU, 19 marzo 1997, ******* v.Grecia; CEDU, 18 novembre 2004, *****************); il diritto al processo sarebbe illusorio se non vi fossero strumenti per dare esecuzione al giudicato (CEDU, 18 novembre 2004, *****************); l’esecuzione di un giudicato non può essere indebitamente ritardata (CEDU, 28 luglio 1999, ***************** v. Italia).
A maggior ragione, in alcun modo può essere giustificato il comportamento di un’amministrazione la quale, attinta da un giudicato di annullamento relativo a propri atti in precedenza adottati, si limiti a serbare un comportamento del tutto inerte, limitandosi, solo a seguito di un ordine del Giudice impartito a circa cinque anni di distanza dalla pronuncia di annullamento, ad affermare che le circostanze di fatto non potrebbero comunque consentire l’adozione degli atti positivi richiesti dall’interessato.
3. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato all’Istituto ******** di Teramo di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, atti espressi a seguito della sentenza di annullamento di questo Consiglio n. 5837/2008.
In particolare, l’Istituto dovrà adottare atti espressi in relazione alla pretesa del prof. S. di ottenere la definitiva immissione in ruolo con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, evidenziano, se del caso, quali siano le ragioni ostative.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 8951 del 2012, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013

Redazione