Funzionario del servizio lavori pubblici responsabile per la caduta di un passante dal ponte sprovvisto di parapetto (Cass. pen. n. 41840/2013)

Redazione 10/10/13
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Ritenuto in fatto

Ricorrono per cassazione A.R. e A.M. parti civili costituite nel proc. pen. n. 10323 R.G., avverso la sentenza emessa in data 21.2.2012 dal G.u.p. del Tribunale di Firenze con cui ****, P.G. e G.P. venivano assolti perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 589 c.p. in danni di A.C.
In particolare, secondo la contestazione, l primi due quali funzionari del Circondario di Empoli e il terzo quale funzionario del Comune di Empoli, responsabili di vari settori (rispettivamente: Viabilità, difesa del suolo, trasporti ed altro, il primo; Posizione Organizzativa, il secondo e Lavori pubblici, il terzo), in cooperazione colposa tra loro, per colpa consistita nell’aver omesso di dotare, ovvero di disporre che venisse dotato il manufatto di attraversamento del Rio Mosca, facente parte del tratto di strada sterrata che congiungeva la via (omissis) alla pista ciclabile comunale, di manifesto uso pubblico, di una spalletta di altezza adeguata ad evitare pericoli di precipitazione da essa e di un’adeguata illuminazione, avevano cagionato il decesso di A.C. che, nella notte tra il 1° e il 2 agosto 2010, non avvedendosi della modesta altezza e profondità del muretto stesso e del “vuoto” che vi era dietro di esso, cadeva dal ponte andando ad impattare il letto del canale in cemento, da un’altezza di circa mt. 5,90. In concorso con la p.o. che, in stato di intossicazione da alcool e sostanze in stupefacenti, e quindi non lucida, si muoveva imprudentemente.
Il G.u.p. perveniva ad una valutazione d’innocenza degli imputati sganciata, a suo dire, da qualsiasi ragione di carattere processuale e probatoria e quindi fondando il proprio convincimento sull’insussistenza del legame strettamente funzionale tra le rispettive posizioni di garanzia degli imputati, inerenti la sicurezza idraulica del territorio, preordinate a scongiurare incidenti da precipitazione nel fiume sottostante (e non già sul letto del torrente in secca), e l’evento dannoso verificatosi.
I ricorrenti (con atto a loro firma autenticata dal difensore e procuratore speciale e su carta intestata di quello, e quindi ammissibile: cfr. Cass. pen. Sez. VI, n. 32563 del 4.6.2010, Rv. 248347), deducono, in sintesi, i seguenti motivi:
1. la violazione di legge assumendo che la valutazione compiuta dal G.u.p. si poneva in contrasto con la granitica e costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che esclude tassativamente, la possibilità per il detto giudice “di applicare una regola di giudizio tipica della fase dibattimentale”, avendo il G.u.p. ritenuto l’assenza di responsabilità degl’imputati sulla base delle sole loro competenze specifiche, e rilevano che la spalletta del ponte ln questione rappresentava pur sempre un’opera pubblica che non poteva eludere la disciplina generale in termini di prevenzione e sicurezza e per l’incolumità pubblica nonchè della normativa specifica di cui al D.M. dei L.P. 14.6.1989 n. 236 art. 8.1.8 che prevede l’altezza minima dei parapetti pari a mt. 1.
2. La violazione di legge ed il vizio motivazionale, laddove, travisando gli elementi di indagine raccolti il G.u.p. aveva qualificato la condotta della vittima imprevedibile e rischiosa, omettendo di analizzare l’idoneità delle indagini svolte dalla Procura a sostenere l’accusa in dibattimento, relativamente ad una regolare e comunque non imprevedibile condotta della vittima.
3. Il vizio motivazionale laddove aveva rinviato gli atti al P.M. per l’individuazione del titolare della posizione di garanzia che nello specifico avesse il compito dl vigilare sulla sicurezza della viabilità, assumendo che tale compito era certamente affidato al G. nella qualità di dirigente responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune di Empoli; come anche il C., nell’ambito dell’incarico dirigenziale affidatogli, era responsabile della viabilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova premettere, attesa l’eccezione odiernamente formulata dalla difesa in ordine alla posizione delle parti civili e al danni ad esse indirettamente cagionati dal reato, che i ricorrenti, costituitisi parte civile, sono genitori della vittima, onde, a norma dell’art. 90, 3° comma c.p.p., i medesimi, quali prossimi congiunti, legittimamente esercitano i diritti e le facoltà ad essa spettanti.
Inoltre, alcune considerazioni di ordine sistematico s’impongono prima di procedere all’esame delle censure sopra riportate.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare, quale oggi si presenta, all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425 comma 3° c.p.p., “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì -dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento)- l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.
Insomma, il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Quindi l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. n. 2652 del 2111.2008, Rv. 24250; Sez. VI, n. 20207 del 26.4.2012, Rv. 252719).
Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tanto si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio (Cass. pen. Sez. V, n. 14253 del 13.2.2008, Rv. 23949).
Orbene, deve riconoscersi come il G.u.p. sia incorso in palesi omissioni valutative, conducenti alla carenza della motivazione adottata, che, invece, nel caso di specie s’imponevano.
Infatti, il giudizio prognostico circa l’evoluzione probatoria in sede dibattimentale nella valutazione della vicenda (benchè solo programmaticamente affermato in sede di premessa generale) è stato sostanzialmente eluso, avendo il G.u.p. ritenuto, anticipando irritualmente regole di giudizio riservate alla fase dibattimentale e non approfondendo la possibilità di un eventuale sviluppo probatorio in quella sede, l’assenza di un collegamento tra le posizioni di garanzia facenti capo agli imputati e l’evento letale, escludendo (benchè comunque incombente in via generale) ogni competenza degli stessi in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, in relazione al pericolo dl precipitazione sul letto del fiume in secca in conseguenza dell’inadeguata altezza della “spalletta” di contenimento, qualificata esclusivamente come “retaggio di un antico baluardo” funzionale alla protezione virtuale (e certamente inadeguata) dalle piene del nume, all’epoca in secca, ravvisando, anzi, l’imprevedibilità della condotta della vittima, di cui apprezzava le condizioni di alterazione alcolica, non ricollegabile alle responsabilità degli imputati.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare l’inconsistenza della tesi secondo la quale la posizione di garanzia si limitava a scongiurare il rischio di precipitazione nel fiume non potendosi ritenere discriminatoria la natura della sostanza costitutiva, liquida o solida, del punto terminale della caduta e non potendosi non ritenere logicamente ricompreso nella tutela della pubblica incolumità il pericolo, in assoluto, di precipitazione nel vuoto: la fonte di prova in tal caso non rileva, ma il giudice ha assunto un’interpretazione tassativa dell’estensione e contenuto della posizione di garanzia degl’imputati che non può qualificarsi univoca, prestandosi a soluzioni alternative ed aperte che l’approfondimento e la dialettica dibattimentale potrebbero far emergere.
Ne consegue come non possa ritenersi che il G.u.p. abbia esaustivamente formulato la prescritta prognosi di immodificabilità delle sue analisi e conclusioni decisionali nel corso dell’eventuale esperimento dibattimentale: invero, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425 c.p.p. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili (Cass. pen. Sez. VI, n. 5049 del 27.11.2012, Rv. 254241).
Pertanto, non essendo stato chiaramente valutato come del tutto inutile il dibattimento, per giunta con discutibile apprezzamento del limiti delle posizioni di garanzia degl’imputati e dell’imprevedibilità della condotta della vittima, se ne impone il relativo esperimento.
consegue, a tal fine, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 18.7.2013

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