Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi: possibile esperire reclamo alla magistratura di sorveglianza (Cass. pen. n. 7943/2013)

Redazione 18/02/13
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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di esecuzione domiciliare proposta da ****, detenuta nella casa circondariale di Venezia in espiazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione, perchè condannata con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza in data 16 giugno 2011, irrevocabile il 20 luglio 2011, per il delitto continuato di concorso nell’esercizio di una casa di prostituzione e nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, commesso in (omissis). La domanda avanzata ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1 essendo il fine pena previsto al 18 settembre 2013, è stata respinta per avere la Z. riportato condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari in data 11 agosto 2011.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto impugnazione la Z. personalmente, indirizzandola sia a questa Corte di cassazione sia al Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiedendo l’annullamento del provvedimento per inosservanza od erronea applicazione della L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 2, come modificata dal D.L. n. 211 del 2011, adducendo che tra le ipotesi di preclusione della detenzione domiciliare non era compresa la condanna per il delitto di “evasione dagli arresti domiciliari esecutivi”, secondo la testuale motivazione del Magistrato di sorveglianza.

2. Il pubblico ministero presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 14 novembre 2012, ha chiesto la qualificazione del gravame come reclamo e la sua trasmissione, in ossequio al principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, al Tribunale di sorveglianza di Venezia, su presupposto che la disciplina del procedimento relativo all’esecuzione della pena presso il domicilio, di cui alla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 5, è quella prevista dall’art. 69 bis Ord. Pen., sicchè il provvedimento col quale il Magistrato di sorveglianza provvede sulla richiesta di esecuzione domiciliare non è passibile di ricorso immediato per cassazione, previsto solo per le sentenze dall’art. 569 cod. proc. pen., ma postula il reclamo al Tribunale di sorveglianza.

Tale interpretazione sarebbe rafforzata dal disposto dell’art. 71 ter Ord. Pen., che, dopo l’abrogazione – limitata alle disposizioni riguardanti il Tribunale di sorveglianza – del capo 2 bis della L. n. 354 del 1975 (Ord. Pen.), ad opera dell’art. 236 disp. att. cod. proc. pen., comma 2, ha conservato una sua residuale applicazione soltanto per i provvedimenti di competenza del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 71, comma 1, Ord. Pen..

Motivi della decisione

1. Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale il ricorso deve essere qualificato come reclamo e va trasmesso al competente Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Il ricorso immediato per cassazione, infatti, è previsto solo contro le sentenze e non anche contro i decreti e le ordinanze. A tale regola generale non si sottraggono neppure i provvedimenti sulla libertà personale avverso i quali può proporsi direttamente ricorso per Cassazione solo qualora non sia esperibile altra forma di impugnazione o qualora si tratti di decisioni genetiche in materia di libertà personale, come espressamente previsto dall’art. 311 c.p.p., comma 2 (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 26/01/1998, Nexhi, Rv. 209335; e successive conformi).

Con specifico riguardo alla giurisdizione di sorveglianza occorre distinguere le materie attribuite alla competenza del Tribunale di sorveglianza come giudice di prima istanza delle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) e degli altri provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge (liberazione condizionale, riabilitazione, rinvio dell’esecuzione), L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 70, comma 1, con succ. mod., alle quali si applica il procedimento previsto dall’art. 678 cod. proc. pen. richiamante l’art. 666 c.p.p., che, al comma 6, prevede il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale; le materie attribuite allo stesso Tribunale come giudice di appello contro i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ex art. 70, comma 2, Ord. Pen., con applicazione del procedimento di cui all’art. 680 cod. proc. pen., che, al comma 3, richiama le disposizioni generali sulle impugnazioni; le materie, infine, di competenza del Magistrato di sorveglianza, elencate nell’art. 71, comma 1, Ord. Pen., cui si applica il procedimento di cui all’art. 71 ter Ord. Pen. (abrogato soltanto per i provvedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 236 c.p.p., comma 2), che prevede il solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso le decisioni dello stesso Magistrato.

A quest’ultima disciplina procedimentale si sottraggono le misure di sicurezza, pure attribuite alla competenza del Magistrato di sorveglianza, per le quali, come si è detto, è previsto l’appello al Tribunale di sorveglianza secondo le disposizioni generali in materia di impugnazioni; la decisione in tema di liberazione anticipata attribuita in prima istanza al Magistrato di sorveglianza e reclamabile, ai sensi dell’art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., al Tribunale di sorveglianza; e, anche, la decisione dello stesso Magistrato in tema di esecuzione domiciliare della pena.

La L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 5, modificata dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9, in tema di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, attribuisce, infatti, la relativa decisione al Magistrato di sorveglianza, espressamente richiamando il procedimento previsto dall’art. 69 bis Ord. Pen.; ne consegue la reclamabilità del provvedimento del Magistrato, in subiecta materia, davanti al Tribunale di sorveglianza con esclusione, dunque, dell’immediata ricorribilità per cassazione.

2. Il ricorso proposto in questa sede avverso il provvedimento del Magistrato che ha respinto la domanda di esecuzione domiciliare della pena residua, proposta dalla Z., deve essere pertanto convertito in reclamo, in forza del principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di Venezia.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis Ord. Pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Redazione