Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità (Cons. Stato, n. 5217/2013)

Redazione 29/10/13
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SENTENZA

ex art. 129 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7759 del 2013, proposto da:
Greco Eros quale Presentatore della Lista “Liberiamo La Basilicata-Tenente di Bello”, Di Bello ******** quale Candidato della Lista “Liberiamo La Basilicata-Tenente di Bello”, rappresentati e difesi dagli avvocati ******************, *****************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Pasubio, n. 15;

contro

U.T.G. – Prefettura di Potenza, Ufficio Circoscrizionale Elettorale Provinciale di Potenza, Ufficio Centrale Elettorale Regionale di Potenza;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 639/2013, resa tra le parti, concernente esclusione della lista elettorale “liberiamo la Basilicata-Tenente Di Bello” per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. **************************** e uditi per le parti gli avvocati ********** per delega di ***********;

FATTO E DIRITTO

Gli odierni appellanti proponevano ricorso per l’annullamento: 1) del provvedimento di esclusione della suddetta Lista “Liberiamo la Basilicata-Tenente Di Bello”, emanato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Potenza il 19.10.2013 e notificato al Sig. ********** alle ore 21,35 della stessa giornata del 19.10.2013; 2) dell’atto emanato il 21.10.2013 (notificato al Sig. ********** il 22.10.2013) dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Potenza, con il quale è stato respinto il ricorso avverso il predetto provvedimento di esclusione.
Il primo Giudice respingeva il ricorso rilevando: a) l’irricevibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato e depositato ai sensi dell’art. 129 comma 1, c.p.a. entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. In particolare, secondo il TAR la proposizione del reclamo innanzi all’Ufficio centrale regionale disciplinato dall’art. 10, l. 108/1968, non sospende il termine decadenziale sopra indicato; b) l’infondatezza nel merito del ricorso, in quanto l’Ufficio elettorale ha fatto corretta applicazione della disciplina contenuta nell’art. 9, d.lgs. 235/2012 che onera a pena di esclusione dal procedimento elettorale, i candidati a presentare la dichiarazione sostitutiva dell’assenza di cause di incandidabilità, non potendo ritenersi equipollente la dichiarazione “di non presentarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, L. n. 55/1990 e successive modificazioni”, sia perché l’art. 15 L. n. 55/1990 era stato espressamente abrogato dall’art.17 D.Lg.vo n. 235/2012, sia perché l’art. 7 di tale D.Lg.vo aveva previsto ulteriori fattispecie di incandidabilità non previste dalla precedente normativa.
Con l’odierno gravame gli originari ricorrenti censurano l’erroneità della sentenza nella parte in cui: 1) ha ritenuto irricevibile il ricorso adoperando una scorretta ricostruzione della disciplina processuale nella parte in cui fa decorrere il termine decadenziale dal provvedimento di esclusione dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, non valutando, da un lato, l’efficacia sospensiva prodotta sul procedimento elettorale dal reclamo al superiore Ufficio regionale; dall’altro, l’assenza di alternatività tra il rimedio giurisdizionale e quello amministrativo; 2) ha errato nel ricostruire la disciplina dettata dal d.lgs. 235/2012 ed i rinvii presenti nelle l. 55/1990, come nel d.lgs. 267/2000; 3) ha omesso di apprezzare la prevalenza della sostanza sulla forma, secondo un principio che in tema di procedimento elettorale premia l’assenza di preclusioni oggettive alla partecipazione elettorale a fronte di mere irregolarità formali; 4) ha trascurato di rilevare l’illegittimità del provvedimento adottato per violazione dell’affidamento indotto dalla Cancelleria del Tribunale; 5) ha omesso di rilevare la disparità di trattamento venutasi a creare in ragione dell’ammissione nelle stesse condizioni di altra lista elettorale da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale di Matera; 6) ha ingiustificatamente provveduto sulle spese omettendo di rilevare la novità delle questioni interpretative introdotte dalla novella contenuta nel d.lgs. 235/2012.
Pur ritenendo fondata la censura concernente la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, atteso che la disposizione di cui all’art. 9 comma 3 del d.lgs. 235/2012 non è incompatibile con quanto previsto con l’art. 10 della legge 108/1968, l’appello nel merito è tuttavia infondato.
La prima censura di merito con la suggestiva ricostruzione normativa quanto ai rinvii operati dalle norme che nel tempo hanno interessato la disciplina delle incandidabilità nel procedimento elettorale regionale non coglie nel segno. Ed infatti: a) le norme di chiusura delle novelle abroganti svolgono l’unico fine di coordinare i nuovi testi con quelli già vigenti all’epoca della loro promulgazione, ma non proiettano la loro efficacia sul contenuto delle dichiarazioni che devono essere rese dai candidati; b) la relatio contenuta nell’autodichiarazione nella misura in cui sostituisce un’attività certificatrice della pubblica amministrazione deve essere operata al contenuto preciso della disposizione alla quale si riferisce non potendo suscitare perplessità, poiché dal punto di vista del cittadino vale quale elemento fattuale; c) la complessa trama di rinvii indicata dagli appellanti non torna a loro favore, poiché l’art. 17 comma 2, d.lgs. 235/2012, nella parte in cui fa riferimento agli artt. 10 e 11, non chiude il cerchio poiché le norme in questione hanno ad oggetto il procedimento elettorale degli enti locali e non quello regionale.
Quanto alla seconda censura di merito, la prospettazione operata dagli appellanti appare fuori fuoco, atteso che la dichiarazione erronea non si presenta come incompleta, ma come mancante, atteso che il candidato ha omesso di dichiarare l’assenza delle cause di incandidabilità previste dalla vigente disciplina, requisito non colmabile dall’assenza in concreto delle suddette cause.
Appare fuor di luogo anche il riferimento alla violazione del principio di affidamento, atteso che il mancato rilievo di irregolarità da parte della Cancelleria del Tribunale non è idonea a far sorgere alcuna posizione qualificata in capo ai candidati, trattandosi di attività endoprocedimentale posta in essere da Ufficio che, a differenza dell’attuale appellato, non ha il compito di acclarare da parte dei candidati il possesso dei necessari requisiti.
Anche la censura in ordine alla disparità di trattamento risulta non appare convincente giacché il provvedimento cui si fa riferimento è messo da diverso Ufficio elettorale, in un altro procedimento e concerne un’altra lista.
È poi jus receptum che in ordine alla condanna alle spese, il Giudice è titolare di un ampio potere discrezionale, che non è sindacabile in appello, salva la sua manifesta abnormità (che non ricorre nel caso di specie).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, atteso che non vi è stata costituzione degli appellati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013

Redazione