Detenzione di un macchinario per la pratica radiologica: omessa comunicazione all’autorità (Cass. pen. n. 16192/2013)

Redazione 09/04/13
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Ritenuto in fatto

1 – Il Tribunale di Milano con sentenza 4.4.2012 ha dichiarato P.M. colpevole del reato di cui agli artt. 22 comma 1 e 136 comma 1 D.Lvo n. 230/1995 perché, quale direttore generale della ************** spa con delega alla sicurezza sul lavoro, ometteva di dare comunicazione, trenta giorni prima della detenzione, ai Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e all’Ispettorato del Lavoro, della pratica radiologica comportante la detenzione di una macchina radiogena Safeline Advanched con tensione max di 70 keV e corrente max di 1,5 mA. Lo ha quindi condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 400 di ammenda.
Secondo il giudice di merito, sulla scorta dell’Informativa di reato acquisita agli atti era emerso che la detenzione del macchinarlo risaliva al 12.9.2008 mentre la comunicazione alle autorità competenti risultava inviata il successivo 28.10.2008. Ha rilevato Inoltre che la nuova macchina era diversa rispetto a quella precedentemente detenuta (di potenza massima pari a 80 keV e corrente massima di 4,5 mA). Ha richiamato la deposizione del teste Z., della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettorato del Lavoro, contenente il richiamo alle Direttive impartite dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Regionale del Lavoro col documento del 12.11.2007. In particolare, al punto 3 della direttiva, le comunicazioni preventive sono dovute anche nei caso che la macchina pervenga nel luogo di utilizzo smontata e che in caso di sostituzione con altro macchinarlo occorre la segnalazione di modifica pratica, che deve essere comunque preventiva, anche se non soggetta al termine di 30 giorni.
2. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello di Milano che, qualificando l’atto come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.
Il P. lamenta in sostanza che il Tribunale ha errato nel fondare la propria decisione sulla deposizione dell’Ispettore Z. (deposizione basata a sua volta sul documento redatto dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Regionale del Lavoro in data 12.11.2007); osserva in particolare che, trattandosi di mera variazione di pratica, non sussisteva l’obbligo di comunicazione preventiva alle autorità anche perché si trattava di una variazione migliorativa, essendo stata acquistata una macchina di potenza inferiore (tensione max di 70 keV), quindi meno pericolosa e meno inquinante di quella in precedenza acquistata nel 2005 (di potenza pari a 80 keV). Rileva inoltre che dall’esame del D. L.vo n. 230/1995 art. 1 n. 2 risulta che la norma sulla comunicazione della variazione pratica si riferisce al funzionamento delle macchine radiogene e non alla mera detenzione di esse. Precisa che la comunicazione è in ogni caso avvenuta in data 28.10.2008 mentre la messa in funzione dell’apparecchiatura è avvenuta il 3.11.2008.

 

Considerato in diritto

1. L’impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz’altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del fovor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l’appello contro la sentenza del Tribunale di Milano proposta dalla difesa dell’Imputato, correttamente è stata inoltrata a questa Corte Suprema.
2. Il ricorso è infondato.
L’Impugnazione denunzia sostanzialmente un vizio di erronea applicazione di norme di legge e precisamente dell’art. 22 comma 1 del D.Lvo 230/1995. La questione di diritto che viene sottoposta al Collegio è duplice:
a) se la comunicazione alle autorità deve essere precedente alla “detenzione della macchina” o piuttosto alla sua “messa in funzione”;
b) se in caso di acquisto di macchinario di potenza inferiore a quello già detenuto occorre ugualmente assolvere all’obbligo di comunicazione.
È stato accertato in fatto che l’apparecchiatura acquistata dalla società nel 2008 è una macchina radiogena e che nel 2005 era stata acquistata altra macchina di potenza superiore.
È stato altresì accertato che la comunicazione alle autorità avvenne in data 28.10.2008, mentre la detenzione risaliva al 12.9.2008 e la messa in funzione avvenne il successivo 3.11.2008.
L’art. 22 comma 1 del D.Lvo 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/616/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom In materia di radiazioni Ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari) dispone che “…….chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, Indicando i mezzi di protezione posti in atto.
L’ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette”.
La violazione di tale obbligo è sanzionato dall’art. 136 comma 1 (arresto o ammenda).
Il tenore della norma contenuta nell’art. 22 comma 1 è chiaro: l’obbligo di comunicazione scatta per effetto dell’avvio di una pratica comportante la mera detenzione; non si richiede quindi il funzionamento del macchinario e pertanto appare corretta anche l’interprestazione contenuta nella direttiva regionale laddove assoggetta agli obblighi di comunicazione anche i macchinari smontati. Di conseguenza, la comunicazione richieste dalla legge deve precedere la detenzione del macchinario e non la sua messa in funzione.
Ragionare diversamente significa non solo discostarsi dal disposto normativo, ma anche ancorare un preciso obbligo di legge a un dato assolutamente incerto, rimesso alla discrezionalità dell’interessato, quale è appunto il momento in cui si decide di attivare l’apparecchio e, in Ipotesi, porterebbe addirittura ad escludere del tutto l’obbligo informativo, come nel caso in cui la macchina venisse detenute, ma di fatto non Impiegate (perché, ad es. acquistate solo come strumento di riserva).
Quanto all’altro problema, nessun dato normativo Induce a ritenere che l’acquisto di un macchinario di potenza inferiore al precedente valga ad esonerare dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 22 comma 1. Del resto, la legge non opera distinzioni tra macchinali in base alla potenza, né prevede esenzioni in caso di sostituzione con apparecchi meno potenti, limitandosi a richiedere l’adempimento per ogni pratica che comporti la detenzione di determinati macchinali comportanti radiazioni.
Alla stregua di quanto sopra, la decisione dei giudice di merito non merita nessuna censura.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione