Corte di Cassazione – V sez. civ. – ordinanza n.11617 del 22-01-2020

Redazione 28/09/20
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L’esperimento del tentativo di mediazione può essere una scelta culturale volontaria o imposta dalla legge ma resta qualcosa che va incentivato. Viene in questo senso alla mente la frase attribuita ad Abramo Lincoln “Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto” Uno degli incentivi è senz’altro il vantaggio fiscale o più in generale economico che le parti possono ricavare dal fatto di utilizzare con esito positivo lo strumento della mediazione civile. L’ordinanza che segue affronta il vantaggio fiscale che deriva dall’accordo in mediazione inerente a un trasferimento di proprietà nell’ambito di una separazione fra coniugi.

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