Corte di Cassazione – Sez. L Civ. – Ordinanza n. 36657 del 14-12-2022

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“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono su quest’ultimo gli oneri di allegazione e di prova di esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. repechage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro di utile ricollocazione del lavoratore”.
 

Emanuela Pezone